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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 33660/2023

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai delitti di associazione per delinquere e più episodi di ricettazione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo l'illegalità della pena per essersi il giudicante limitato a valutare la congruità della stessa senza verificarne la rispondenza alle finalità rieducative dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Nella specie il ricorrente, nonostante l'enunciazione in rubrica, non prospetta profili di illegalità della pena ma lamenta vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione, pattiziamente concordata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa in relazione ai delitti di associazione per delinquere e più episodi di ricettazione. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, deducendo l'illegalità della pena per essersi il giudicante limitato a valutare la congruità della stessa senza verificarne la rispondenza alle finalità rieducative dell'art. 27, comma 3, della Costituzione. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie il ricorrente, nonostante l'enunciazione in rubrica, non prospetta profili di illegalità della pena ma lamenta vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione, pattiziamente concordata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]