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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17496/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19994/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 494/08/14, depositata il 26.02.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 494/08/14, depositata il 26.02.2014, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo impugnato era stata contestata l'omessa fatturazione di un'operazione di cessione di immobile; - la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla potestà di accertamento, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto il versamento era stato effettuato il 24.02.2005, per cui la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, era tardiva; - la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando, da un lato, l'assenza di evidenza in ordine al fatto che il pagamento fosse avvenuto nell'anno 2005 e, dall'altro, che lo stesso doveva temporalmente collocarsi in data antecedente al 30.06.2006, per cui era inapplicabile la disciplina del c.d. reverse charge, invocata dalla contribuente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - successivamente, con nota depositata in data 26.02.2020, la società contribuente ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di avere presentato dichiarazione di adesione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, e di avere pagato integralmente la somma richiesta; - la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di definizione agevolata; - con nota del 14.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, in ragione della presentazione della domanda di definizione della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e dell'integrale pagamento dell'importo dovuto; [OSCURATO:PERSONA] - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. 3.10.2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; - tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19994/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 134, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 494/08/14, depositata il 26.02.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 494/08/14, depositata il 26.02.2014, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento, con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo impugnato era stata contestata l'omessa fatturazione di un'operazione di cessione di immobile; - la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dalla potestà di accertamento, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto il versamento era stato effettuato il 24.02.2005, per cui la notificazione dell'atto impositivo, eseguita dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, era tardiva; - la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio evidenziando, da un lato, l'assenza di evidenza in ordine al fatto che il pagamento fosse avvenuto nell'anno 2005 e, dall'altro, che lo stesso doveva temporalmente collocarsi in data antecedente al 30.06.2006, per cui era inapplicabile la disciplina del c.d. reverse charge, invocata dalla contribuente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - successivamente, con nota depositata in data 26.02.2020, la società contribuente ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di avere presentato dichiarazione di adesione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, e di avere pagato integralmente la somma richiesta; - la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di definizione agevolata; - con nota del 14.12.2021, l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, in ragione della presentazione della domanda di definizione della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e dell'integrale pagamento dell'importo dovuto; [OSCURATO:PERSONA] - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. 3.10.2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; - tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso
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