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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:507
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 giugno 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA] C

‑ 582/24 P PB contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico « Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Mancanza di un principio di prova – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Principio d’imparzialità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Responsabilità »

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, PB chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2024, PB/SRB (T‑789/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:426), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU) del 15 febbraio 2022, che respinge la sua domanda di assistenza e, dall’altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tale decisione.

2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul primo, secondo, quarto e quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione, che vertono sulla nozione di imparzialità oggettiva nonché sui principi di riservatezza e di trasparenza nell’ambito di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza in materia di funzione pubblica definendo più chiaramente i contorni del principio di imparzialità oggettiva, al fine di garantirne un’applicazione coerente ed effettiva nella prassi amministrativa delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Essa la invita inoltre a chiarire in che modo tale principio debba essere conciliato con i requisiti di riservatezza e di trasparenza applicabili al trattamento delle domande di assistenza, nel rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate e dell’integrità del processo decisionale amministrativo.

II. Contesto normativo

4. L’articolo 11 bis , paragrafo 1, dello Statuto enuncia quanto segue: «Nell’esercizio delle proprie funzioni, e [fatto salvo il paragrafo 2], il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza».

5. Ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafi 1 e 3, dello Statuto, «[i]l funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale», intendendosi per molestia «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

6. L’articolo 24 dello Statuto così dispone: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

7. L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto prevede quanto segue: «Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto.

Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (…)».

III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata A. Fatti

8. Il ricorrente è stato assunto dal SRB (CRU) il 1º novembre 2016, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nel grado AD 6, in qualità di giurista presso il segretariato dell’unità

01. A seguito di una procedura di assunzione esterna con esito positivo, egli è stato reinquadrato nel grado AD 7 a partire dal 1º ottobre 2017 e ha continuato ad esercitare le sue funzioni, inizialmente in qualità di esperto senior in politica e relazioni esterne e successivamente in qualità di esperto giuridico senior.

Da allora non gli è stato accordato alcun reinquadramento.

9. Il 15 ottobre 2021, ritenendo di essere vittima di molestie psicologiche da parte della presidente del SRB, il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza sulla base dell’articolo 24 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 11 del RAA (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), al servizio antimolestie del SRB.

In detta domanda egli deduceva una serie di comportamenti che a suo avviso configuravano molestie psicologiche che pregiudicavano il suo benessere e lo avevano portato ad uno stato di esaurimento professionale.

10. Le sue censure si articolavano intorno a tre assi principali.

11. In primo luogo, egli imputava alla presidente diversi comportamenti individuali: commenti pubblici offensivi, ripetute critiche ai suoi contributi professionali, graduale emarginazione, mancanza di comunicazione e promesse non mantenute relative alla sua mobilità interna.

Deduceva in particolare un incidente avvenuto durante una riunione del 19 settembre 2018 riguardo alla sua tesi di master che criticava la governance del SRB, a seguito del quale gli sarebbe stato intimato di ritirare le copie diffuse.

Denunciava inoltre urla proferite in pubblico dalla presidente, il rifiuto di un trasferimento interno, l’assenza di reinquadramento nonostante la sua anzianità e raccomandazioni favorevoli, un rifiuto di organizzazione dell’orario di lavoro, nonché una mancanza di riconoscimento nei suoi rapporti informativi.

12. In secondo luogo, egli metteva in discussione il suo ex capo unità, divenuto vicepresidente del SRB, che accusava di avere contribuito alla sua emarginazione e alla sua mancata promozione, e persino di avere manipolato alcune procedure interne a suo danno.

Riteneva che la presidente e il vicepresidente avessero agito in modo concertato per nuocere alla sua carriera e trasmettere un’immagine negativa di lui.

13. In terzo luogo, il ricorrente sosteneva che tali comportamenti si inserivano in un contesto istituzionale più ampio caratterizzato da una mancanza di trasparenza e da una cultura organizzativa problematica.

Evocava in particolare la mancata comunicazione di talune decisioni interne, pratiche di gestione del personale erratiche, un tasso elevato di rotazione del personale, asserite minacce nei confronti degli agenti malati e un utilizzo del sistema di reinquadramento che egli qualificava come strumento di pressione.

14. Il 18 novembre 2021 il SRB, in sessione plenaria, ha sospeso la delega dei poteri dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) alla presidente per il trattamento di tale domanda e ha affidato tali poteri a un diverso membro permanente (in prosieguo: l’«AACC designata»).

Quest’ultimo ha incaricato il servizio di conformità di effettuare una valutazione preliminare della domanda.

15. Il servizio di conformità ha chiesto precisazioni ed elementi di prova al ricorrente e ha invitato il servizio delle risorse umane e il vicepresidente a comunicargli le loro osservazioni.

Nella sua relazione preliminare del 31 gennaio 2022, esso ha concluso per l’assenza di un principio di prova dei fatti addotti e ha raccomandato di respingere la domanda senza avviare un’indagine formale, pur lasciando al ricorrente la possibilità di produrre elementi supplementari.

16. Con decisione notificata al ricorrente il 15 febbraio 2022, l’AACC designata, dopo avere raccolto le osservazioni di quest’ultimo sulla relazione preliminare, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la motivazione che non ricorrevano le condizioni cumulative che caratterizzano le molestie ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto e non era stato fornito alcun elemento probante sufficiente.

17. Successivamente a tale decisione, il ricorrente ha chiesto l’accesso al fascicolo e a diversi documenti, sia sul fondamento del diritto di accesso ai documenti, sia su quello della protezione dei dati personali.

Il servizio di conformità gli ha trasmesso le sintesi di taluni scambi, in particolare le osservazioni del servizio delle risorse umane e del vicepresidente nella sua qualità di ex capo unità del ricorrente, nonché una sintesi di una misura di protezione preventiva diretta a limitare i contatti diretti con la presidente.

18. Il 9 maggio 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del RAA (in prosieguo: il «reclamo»), parimenti accompagnato da domande di accesso complementari riguardanti, in particolare, eventuali conflitti di interessi, la catena decisionale e gli scambi interni avvenuti nell’ambito della valutazione preliminare.

Il reclamo è stato respinto con decisione del SRB del 6 settembre 2022, notificata al ricorrente il 7 settembre successivo (in prosieguo: la «decisione di rigetto»).

19. Successivamente, il ricorrente ha fruito di un’aspettativa per motivi personali.

Nel dicembre 2022, al termine del mandato della presidente e dopo l’entrata in servizio di un nuovo presidente, egli è stato informato dell’intenzione di non rinnovare il suo contratto.

Con provvedimenti del 22 e 27 febbraio 2023, egli è stato formalmente informato della cessazione del suo contratto al 30 settembre 2023 ed è stato sollevato dalle sue funzioni.

B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20. Il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, deducendo, a sostegno della sua domanda di annullamento, tre motivi vertenti, in primo luogo, su vizi di procedura e su una violazione dei diritti della difesa, in secondo luogo, su una violazione dell’articolo 24 dello Statuto, del dovere di sollecitudine nonché dell’obbligo di assistenza e del principio di buona amministrazione e, in terzo luogo, su un errore manifesto di valutazione degli elementi presentati nella domanda di assistenza, su un errore nella metodologia applicata e su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto.

A sostegno della sua domanda di risarcimento, egli ha inoltre dedotto una violazione del suo diritto di essere ascoltato e dei suoi diritti della difesa.

21. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.

C. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

22. Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – avocare a sé la causa e, pertanto, annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto; – condannare il SRB al pagamento di un risarcimento di EUR 50 000, e – condannare il SRB al pagamento delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello dinanzi alla Corte.

23. Con la sua comparsa di risposta, il SRB chiede alla Corte di: – respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto integralmente infondata, e – condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

IV. Analisi giuridica A. I motivi dedotti dal ricorrente e la portata dell’esame da effettuare

24. Con la sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi a sostegno della propria domanda di annullamento.

Il primo motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, verte, da un lato, sulla valutazione da parte della sentenza impugnata del primo motivo di ricorso sollevato in primo grado e, dall’altro, su quella del secondo motivo di ricorso presentato dinanzi al Tribunale.

Il secondo motivo di impugnazione riguarda l’esame, da parte della sentenza impugnata, del terzo motivo di ricorso dedotto in primo grado.

Il ricorrente deduce inoltre un motivo di impugnazione distinto a sostegno della sua domanda di risarcimento.

25. Come indicato in precedenza, le presenti conclusioni si limiteranno all’esame del primo, del secondo, del quarto e del quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione.

A fini di chiarezza dell’analisi, quest’ultima sarà strutturata attorno alle distinte problematiche giuridiche sollevate da tali diversi punti.

Saranno esaminati, in primo luogo, il primo e il secondo punto, nella parte in cui vertono sul rispetto del principio di imparzialità oggettiva ( 2 ), successivamente, in secondo luogo, il quarto e il quinto punto, relativi ai principi di riservatezza ( 3 ) e di trasparenza ( 4 ) applicabili nell’ambito di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto.

26. Un siffatto esame distinto si impone in quanto i principi di imparzialità, di trasparenza e di riservatezza, benché strettamente connessi tra loro nell’ordinamento giuridico dell’Unione, conservano ciascuno la loro autonomia normativa.

L’imparzialità, sancita all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), costituisce una componente del principio di buona amministrazione ( 5 ).

La trasparenza, fondata in particolare sull’articolo 15 TFUE e sull’articolo 42 della Carta, è intesa a garantire l’avvio dell’azione amministrativa, mentre la riservatezza mira a tutelare interessi legittimi ( 6 ), quali i diritti della difesa e la protezione dei dati personali.

Tali principi presentano, inoltre, modalità di applicazione particolari nel diritto della funzione pubblica , tenuto conto delle specificità dei rapporti statutari.

La loro articolazione implica, in ciascun caso, un bilanciamento conforme alle esigenze della buona amministrazione.

B. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità oggettiva

1. La nozione di «imparzialità» nel diritto dell’Unione

27. Prima di iniziare l’esame nel merito della motivazione della sentenza del Tribunale con riferimento ad un’eventuale violazione del principio di imparzialità, occorre ricordare la portata che tale principio, come interpretato dalla Corte, riveste nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

28. Da una giurisprudenza costante risulta che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta ( 7 ).

Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale.

Il requisito di imparzialità riveste, a tal riguardo, un’importanza fondamentale in quanto è strettamente connesso al principio della parità di trattamento che è alla base dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Esso è inteso a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni e a garantire la loro indipendenza ed integrità, per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine che esse proiettano all’esterno.

Esso copre quindi tutte le circostanze che un agente deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia ( 8 ).

29. La giurisprudenza della Corte precisa che tale requisito presenta due dimensioni complementari.

Da un lato, l’imparzialità soggettiva implica che il membro dell’istituzione interessata non manifesti alcuna opinione preconcetta né alcun pregiudizio personale nel trattamento del caso.

Dall’altro, l’imparzialità oggettiva riguarda le garanzie offerte dall’organizzazione e dallo svolgimento del procedimento.

A tale titolo, l’istituzione è tenuta a fornire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito all’esistenza di un eventuale pregiudizio.

Non è necessario dimostrare l’esistenza di un’effettiva parzialità.

È sufficiente che possa oggettivamente sorgere un legittimo dubbio e che questo non possa essere dissipato ( 9 ).

La valutazione è effettuata dal punto di vista di un osservatore esterno ragionevole ed informato, tenendo conto dell’apparenza di indipendenza che il procedimento deve presentare.

30. Dalla giurisprudenza risulta altresì che talune circostanze, come la previa conoscenza dei fatti da parte delle persone che partecipano all’adozione di una decisione amministrativa o giudiziaria, non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare una mancanza di imparzialità.

Una conoscenza siffatta può essere inerente all’esercizio precedente o in parallelo di funzioni professionali e non rivela automaticamente un pregiudizio.

Per accertare una violazione del requisito di imparzialità oggettiva è necessario stabilire se esista nel caso specifico un elemento oggettivo concreto , come un conflitto di interessi in capo a funzionari e agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, idoneo a far sorgere un legittimo dubbio, agli occhi dei terzi, quanto all’imparzialità del procedimento di cui trattasi ( 10 ).

Si deve considerare violato il requisito di imparzialità solo qualora, tenuto conto dell’organizzazione e dello svolgimento del procedimento, non possa essere ragionevolmente escluso un simile dubbio.

31. È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, come sostiene il ricorrente, il Tribunale abbia travisato la nozione di imparzialità oggettiva.

2. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità per quanto riguarda il servizio di conformità e la responsabile di tale servizio

32. Con il primo punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti da 46 a 52, 116, 117 e 176 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione del principio di imparzialità oggettiva a causa di un conflitto di interessi in capo alla sig.ra B, responsabile del servizio di conformità del SRB. a) Osservazioni delle parti

33. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato tale principio escludendo l’esistenza di un conflitto di interessi riguardo alla sig.ra B, connesso ai loro precedenti rapporti personali e alla conoscenza da parte di quest’ultima delle difficoltà che egli incontrava con la presidenza del SRB, nonché della sua intenzione di presentare una denuncia per molestie.

A suo avviso, tale situazione era idonea a suscitare un legittimo dubbio di parzialità, sicché la sig.ra B avrebbe dovuto astenersi.

Egli contesta inoltre al Tribunale di avere statuito ultra petita , di avere commesso un errore di diritto avallando l’argomento relativo alla possibilità di contattare altri membri del servizio e di avere adottato una motivazione circolare.

Egli sostiene inoltre che il SRB non ha fornito alcuna prova dell’imparzialità della sig.ra B, che la trasmissione di alcuni documenti e il cambio dell’AACC firmataria non sono sufficienti a dissipare il dubbio e che l’insieme di tali elementi ha viziato il procedimento sotto il profilo dell’articolo 11 bis dello Statuto.

34. Il SRB replica che il ricorrente non ha dimostrato le asserite confidenze né l’esistenza di un rischio concreto di parzialità, poiché una semplice conoscenza dei fatti non è sufficiente a configurare una violazione del principio di imparzialità oggettiva.

Esso sostiene che l’onere della prova incombe al ricorrente e che l’argomento relativo alla mancata trasmissione di documenti mira indebitamente a invertirne l’onere, senza dimostrare in che modo tali documenti avrebbero potuto influenzare la decisione controversa.

Le censure relative alla misura di protezione menzionata al punto 176 della sentenza impugnata, all’argomento accolto al punto 48 di tale sentenza e ad un’asserita decisione ultra petita sarebbero, secondo il SRB, inoperanti o non sufficientemente suffragate e nessun elemento consentirebbe di concludere per l’esistenza di un conflitto di interessi all’interno del servizio di conformità. b) Analisi della sentenza impugnata 1) Motivazione adottata dal Tribunale

35. Ai punti da 42 a 52 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la censura con la quale il ricorrente sosteneva che la valutazione preliminare della sua domanda di assistenza era stata condotta in violazione del principio di imparzialità oggettiva.

36. Il Tribunale ricorda anzitutto il contesto normativo applicabile.

Facendo riferimento all’articolo 41 della Carta, esso sottolinea che ogni persona ha diritto a un trattamento imparziale delle questioni che la riguardano.

L’imparzialità comporta un profilo soggettivo (assenza di opinioni personali preconcette) e un profilo oggettivo, il quale impone che l’istituzione offra garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio riguardo all’esistenza di un’opinione preconcetta.

La valutazione deve essere effettuata dal punto di vista di un terzo obiettivo e informato, tenendo conto delle circostanze concrete del caso di specie.

37. Applicando tali principi, il Tribunale rileva che, prima della valutazione preliminare, il servizio di conformità ha proceduto a una verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi, in particolare consultando il responsabile del servizio giuridico.

Esso constata inoltre che, con decisione della sessione plenaria del SRB, la presidente – oggetto della domanda di assistenza – era stata esclusa dalla procedura, poiché i suoi poteri di AACC erano stati sospesi e delegati a un altro membro permanente.

Pertanto, secondo il Tribunale, la persona chiamata in causa non era coinvolta nell’adozione della decisione relativa alla domanda di assistenza.

Peraltro, il ricorrente non avrebbe dimostrato che altri membri del servizio di conformità si trovassero in una situazione di concreto conflitto di interessi.

38. Per quanto riguarda più in particolare la responsabile del servizio di conformità, il Tribunale rileva che il ricorrente l’aveva qualificata egli stesso come «amica».

Tuttavia, esso ritiene che tale circostanza non possa, di per sé, dimostrare l’esistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto né far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di detta responsabile.

Osserva inoltre che la valutazione preliminare ha portato a raccomandare il rigetto della domanda senza avvio di un’indagine, il che, a suo avviso, non consente di concludere che l’asserita esistenza di un legame personale abbia favorito il ricorrente o pregiudicato l’obiettività dell’analisi.

39. In definitiva, il Tribunale ritiene che nessun elemento concreto consentisse di considerare che il procedimento di valutazione preliminare era viziato da una mancanza di imparzialità oggettiva.

Esso respinge quindi il motivo di ricorso vertente sulla violazione di tale principio per quanto riguarda il servizio di conformità e la sua responsabile. 2) Valutazione

40. In via preliminare, va rilevato che il Tribunale ha fatto precedere la sua analisi da un’esposizione particolarmente strutturata della giurisprudenza della Corte relativa al principio di imparzialità, al punto 45 della sentenza impugnata, nella quale rammenta con precisione i fondamenti e le caratteristiche essenziali di tale principio nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Esso distingue, giustamente e conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva al punto 45 della sentenza impugnata, e sottolinea espressamente che nel caso di specie è in discussione solo la seconda, al punto 46 di tale sentenza.

41. In tali circostanze, il problema sollevato nell’ambito della presente impugnazione non risiede in una violazione del criterio giuridico applicabile in quanto tale, bensì nel modo in cui il Tribunale ha applicato tale criterio alle circostanze del caso di specie in sede di esame delle censure relative all’asserita esistenza di conflitti di interessi.

In sostanza, il ricorrente sostiene che la partecipazione di determinate persone al procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa era idonea a configurare situazioni di conflitto di interessi e pertanto a far sorgere, dal punto di vista di un osservatore esterno ragionevole e informato, un legittimo dubbio quanto alla loro imparzialità.

Le persone interessate sono la responsabile del servizio di conformità, la presidente e il vicepresidente del SRB.

42. Tra le circostanze che, secondo il ricorrente, potrebbero far sorgere, in capo alla responsabile del servizio di conformità, l’apparenza di un conflitto di interessi, figura segnatamente il fatto che ella, da un lato, era già a conoscenza della situazione del ricorrente ( 11 ) e, dall’altro, aveva ottenuto tali informazioni nell’ambito del rapporto amicale esistente tra loro ( 12 ).

Sebbene vi sia un certo nesso fra tali elementi, ragioni obiettive giustificano che essi siano oggetto di un esame distinto. i) Rilevanza della previa conoscenza della situazione del ricorrente da parte della responsabile del servizio di conformità

43. Il ricorrente sostiene che la responsabile del servizio di conformità era al corrente della sua situazione, dal momento che egli si sarebbe confidato con lei riguardo alle difficoltà incontrate.

A tale proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha espressamente esaminato tale argomento e ha constatato che era stato il ricorrente stesso ad informare la responsabile del servizio di conformità dell’oggetto della sua domanda di assistenza.

Sebbene il ragionamento del Tribunale appaia piuttosto succinto, dalla sentenza impugnata risulta che esso tende, in sostanza, a relativizzare l’argomentazione del ricorrente, considerando che i motivi idonei a fondare un’eventuale opinione preconcetta della responsabile del servizio di conformità – supponendo che una siffatta opinione preconcetta possa essere dimostrata – rientrerebbero, in definitiva, nella sfera personale del ricorrente.

44. L’argomentazione del Tribunale non può, prima facie , essere respinta.

Infatti, se si dovesse dedurre una mancanza di imparzialità dalla sola conoscenza di un determinato stato di fatto, il ricorrente sarebbe allora in grado di influire sullo svolgimento del procedimento amministrativo provocando, mediante la mera comunicazione di informazioni ad alcuni partecipanti al procedimento, la loro presunta inidoneità ad intervenire.

Orbene, non si può ammettere che una parte possa utilmente invocare un dubbio quanto all’imparzialità di un organo basandosi su una situazione alla quale ha contribuito essa stessa in modo determinante, salvo che si possa dimostrare che, indipendentemente da tale contributo, elementi oggettivamente verificabili erano comunque idonei a far sorgere, in capo ad un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento.

Il Tribunale sembra quindi criticare implicitamente una siffatta concezione dell’imparzialità oggettiva, che il ricorrente pare sostenere.

45. Sebbene il Tribunale non precisi il fondamento dogmatico di tale argomentazione, quest’ultima potrebbe, in teoria, essere collegata alla nozione di abuso di diritto o al principio generale secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans ).

In ogni caso, questi due principi convergono quanto ai loro effetti, poiché implicano che una parte non possa trarre vantaggio giuridico da una situazione irregolare da lei stessa creata o alla quale essa ha contribuito in modo determinante.

L’esatta qualificazione di tale ragionamento non ha tuttavia una portata decisiva nel caso di specie, dal momento che la causa non verte principalmente su tale questione.

Si tratta in realtà di stabilire se la previa conoscenza di un fatto possa, di per sé, costituire un indizio di parzialità oggettiva .

Occorre pertanto orientare l’analisi verso tale questione di portata più generale.

46. Un’interpretazione a tal punto estensiva della nozione di parzialità oggettiva, secondo la quale la sola previa conoscenza di uno stato di fatto potrebbe costituire una circostanza in grado di far sorgere dubbi legittimi quanto alla neutralità di un partecipante al procedimento, sarebbe, eventualmente, difficile da mettere in pratica e idonea a porre l’amministrazione di fronte a vincoli tali da compromettere il suo buon funzionamento.

Non senza ragione, la Corte non accoglie un’accezione così ampia della nozione di imparzialità oggettiva.

Come si è già ricordato, dalla sua giurisprudenza risulta che una previa conoscenza dei fatti da parte di coloro che sono chiamati a partecipare all’adozione di una decisione giudiziaria o amministrativa non costituisce, di per sé, una circostanza in grado di inficiare tale decisione con un vizio di procedura sotto forma di difetto di imparzialità ( 13 ).

47. Infatti, in alcuni casi una siffatta conoscenza preliminare risulta inevitabile, tenuto conto di un’attività professionale esercitata in precedenza o in parallelo dalle persone interessate ( 14 ).

Occorre pertanto stabilire se esista nel caso specifico un elemento oggettivo – come un conflitto di interessi in capo a funzionari o agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione – idoneo a far sorgere un legittimo dubbio, agli occhi dei terzi, quanto all’imparzialità del procedimento di cui trattasi.

48. Tale giurisprudenza appare tanto più pertinente nel caso di specie in quanto la responsabile del servizio di conformità di un’agenzia dell’Unione è per l’appunto incaricata di vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione, delle norme interne dell’agenzia nonché degli standard etici applicabili al personale e agli organi decisionali.

Il servizio di conformità ha, di regola, il compito di garantire la prevenzione e l’individuazione delle violazioni degli obblighi statutari, consigliare l’amministrazione su questioni etiche e di conflitto di interessi e contribuire all’attuazione dei meccanismi interni di controllo e di buona governance ( 15 ).

49. In tali circostanze, non vi è nulla di insolito nel fatto che la responsabile di tale servizio sia informata di eventuali disfunzioni o di violazioni delle norme statutarie, quali situazioni di molestie tra colleghi.

Nella sua qualità di punto di contatto per le domande di assistenza, le segnalazioni e le denunce del personale, nonché per le comunicazioni informali relative al rispetto degli obblighi professionali, ella è portata, per natura, ad acquisire una conoscenza delle situazioni interne all’agenzia.

Non ci si può pertanto attendere che la responsabile del servizio di conformità, esercitando tali funzioni, rimanga completamente all’oscuro dell’asserita esistenza di situazioni di molestie all’interno dell’agenzia.

50. Ne consegue che il solo fatto che la responsabile del servizio di conformità sia portata, a motivo delle sue responsabilità istituzionali , a conoscere la situazione statutaria di taluni funzionari o agenti – tra i quali può eventualmente figurare il ricorrente – non può, di per sé, giustificare dubbi quanto alla sua imparzialità oggettiva.

Una siffatta presunzione andrebbe oltre quanto richiesto dalle garanzie di imparzialità e non sarebbe compatibile con gli imperativi del buon funzionamento del servizio pubblico.

Infatti, indipendentemente dalle informazioni che la responsabile del servizio di conformità possa essere portata a ricevere nell’esercizio delle sue funzioni, siano esse provenienti dalle persone interessate o da altre fonti, ella resta tenuta a rispettare gli obblighi di indipendenza e di integrità che si impongono a qualsiasi funzionario dell’Unione.

51. Pertanto, la circostanza che il ricorrente si sia confidato con la responsabile del servizio di conformità e che quest’ultima abbia quindi acquisito una certa conoscenza della sua situazione – inerente all’esercizio delle sue funzioni – non può, di per sé, far sorgere ragionevoli dubbi quanto alla sua imparzialità oggettiva. ii) Rilevanza dell’asserito rapporto amicale con la responsabile del servizio di conformità

52. Ciò posto, non si può escludere che, nella presente causa, l’esistenza di un conflitto di interessi sia idoneo a far sorgere dubbi legittimi quanto all’imparzialità oggettiva della responsabile del servizio di conformità.

A tal riguardo, il ricorrente contesta al Tribunale di avere travisato la portata di tale requisito omettendo, in sostanza, di tenere conto degli asseriti rapporti di amicizia che egli avrebbe intrattenuto con la responsabile del servizio di conformità.

Il suo argomento deve essere inteso nel senso che è proprio a motivo del particolare rapporto di fiducia esistente tra loro che egli sarebbe stato indotto a confidarsi con lei in merito alla propria situazione.

53. A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il Tribunale ha giustamente rinviato all’articolo 11 bis dello Statuto, ai sensi del quale un funzionario non può, nell’esercizio delle proprie funzioni, trattare una questione in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza.

In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che il servizio di conformità aveva effettuato un esame preliminare dell’esistenza di un eventuale conflitto di interessi, dal quale non era emerso alcun elemento in tal senso.

54. In tali circostanze, il Tribunale non era tenuto, in linea di principio, a procedere ad un’analisi giuridica più approfondita della questione relativa alla misura in cui l’asserito rapporto di amicizia tra il ricorrente e la responsabile del servizio di conformità nonché lo scambio di informazioni relativo alla situazione del ricorrente nell’ambito di tale rapporto di fiducia fossero idonei a configurare un conflitto di interessi.

Ciò non toglie che, per ragioni di completezza, occorra esaminare in modo più approfondito l’argomento del ricorrente su tale punto.

55. In teoria, i rapporti interpersonali possono dar luogo a un «conflitto di interessi» ai sensi del diritto della funzione pubblica dell’Unione.

Dall’esame di una serie di disposizioni pertinenti che disciplinano il comportamento dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione risulta che interessi personali – in particolare interessi familiari, ma anche altri rapporti privati – possono essere idonei a compromettere l’indipendenza e l’imparzialità di tali funzionari e agenti o, quanto meno, a darne l’apparenza.

56. È vero che nessuna delle disposizioni esaminate vieta espressamente che esistano rapporti di amicizia tra funzionari.

Analogamente, l’«amicizia» non è, in quanto tale, individuata come una specifica situazione idonea a far sorgere legittimi dubbi riguardo all’imparzialità dei funzionari interessati.

Ciò non toglie che questi ultimi siano tenuti ad un obbligo particolare di vigilanza per prevenire qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, in particolare nel contesto dell’adozione di decisioni che rivestano una certa importanza per terzi.

A tal fine, le norme pertinenti che disciplinano il comportamento dei funzionari ricorrono a disposizioni generiche , formulate in termini sufficientemente ampi da consentire di ricomprendere le diverse situazioni che possono presentarsi nella pratica.

57. Ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto, i funzionari e gli altri agenti devono evitare qualsiasi situazione in cui i loro interessi personali possano entrare in conflitto con i loro obblighi professionali.

Gli interessi personali, segnatamente gli interessi familiari, sono espressamente menzionati in tale articolo in quanto idonei a generare un conflitto di interessi.

Quest’ultimo non è limitato alle ipotesi nelle quali sia dimostrata un’effettiva violazione dell’imparzialità, ma comprende anche le situazioni in cui appaia oggettivamente che l’agente interessato potrebbe non esercitare le sue funzioni con la neutralità e l’indipendenza richieste.

58. Requisiti analoghi derivano dai vari codici di buona condotta amministrativa applicabili all’interno delle istituzioni e degli organi dell’Unione.

Ad esempio, il codice del Mediatore europeo vieta qualsiasi comportamento ispirato da interessi personali o familiari ( 16 ).

Il codice della Commissione impone agli agenti di agire con imparzialità, indipendentemente da qualsiasi interesse personale ( 17 ).

Analogamente, il codice del SRB prevede che i suoi membri e agenti debbano evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi o essere percepita come tale; un conflitto siffatto esiste in particolare quando interessi privati o personali siano di natura tale da influenzare o apparentemente influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni ( 18 ).

59. Ciò posto, la mera esistenza di rapporti interpersonali – siano essi rapporti di conoscenza, di prossimità professionale ( 19 ) o anche di amicizia – non può, di per sé, configurare un «conflitto di interessi».

A tal riguardo, occorre tenere conto del fatto che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione sono chiamati a svolgere le loro funzioni in un ambiente professionale caratterizzato da una collaborazione stretta e spesso prolungata, propizia alla formazione di rapporti personali.

Adottare un approccio contrario equivarrebbe ad ignorare la realtà del funzionamento dell’amministrazione e rischierebbe di comprometterne il corretto svolgimento, nonostante la qualità dei rapporti tra i membri del personale contribuisca in modo significativo al mantenimento di un ambiente di lavoro sano e produttivo .

Si deve invece valutare, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se il rapporto di cui trattasi sia oggettivamente idoneo a far sorgere legittimi dubbi quanto all’imparzialità della persona interessata.

60. Ciò può verificarsi, segnatamente, qualora esista un rapporto personale particolarmente stretto e il funzionario interessato sia chiamato ad adottare una decisione o a partecipare a una decisione che riguardi direttamente la persona con la quale egli intrattiene tale rapporto.

L’amicizia può quindi essere considerata un elemento pertinente se rivela una prossimità personale di intensità tale da essere idonea, dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, a compromettere o, quanto meno, a mettere in dubbio l’esercizio imparziale delle funzioni ( 20 ).

Indizi di un siffatto rapporto personale stretto possono risultare, ad esempio, dalla partecipazione ad attività comuni al di fuori dell’ambito professionale o dalla presenza ad eventi di natura familiare.

61. Una valutazione siffatta presuppone tuttavia un esame concreto e individuale .

Occorre accertare l’esistenza di un elemento oggettivo – come uno stretto rapporto personale unitamente ad un potere decisionale o di influenza – tale da far sorgere nei terzi legittimi dubbi quanto all’imparzialità dell’amministrazione.

In mancanza di un elemento siffatto, l’esistenza di un rapporto personale o di un legame di amicizia non può, di per sé, essere sufficiente a configurare un conflitto di interessi ai sensi del diritto della funzione pubblica dell’Unione.

62. La questione se nel caso di specie esistesse una tale prossimità costituisce una questione di fatto che, in linea di principio, spettava al Tribunale valutare nell’ambito del procedimento di primo grado.

Tale approccio corrisponde alla ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione nell’ambito di un procedimento di impugnazione ( 21 ).

Ciò posto, occorre rilevare che nulla, nell’argomentazione del ricorrente, consente di dimostrare che il rapporto tra quest’ultimo e la responsabile del servizio di conformità fosse caratterizzato da una prossimità particolare che andava oltre l’ambito professionale, quale può esistere tra funzionari o agenti all’interno di qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione.

63. Poiché il ricorrente sostiene che sarebbero state scambiate opinioni in merito ai superiori gerarchici nonché alle difficoltà che egli afferma di avere incontrato – senza che l’esistenza stessa di siffatti scambi sia peraltro suffragata da elementi probanti –, tali affermazioni tendono piuttosto a indicare che il rapporto di cui trattasi si inseriva in un contesto professionale e riguardava aspetti che rientrano tipicamente nell’ambito di competenza del servizio di conformità dell’agenzia ( 22 ).

64. In mancanza di indizi sufficientemente concreti quanto all’esistenza di un conflitto di interessi, non si può contestare al Tribunale di avere travisato la portata del principio di imparzialità oggettiva nel caso di specie.

Esso si è quindi giustamente limitato ad esaminare il ricorso alla luce degli elementi di fatto di cui disponeva. iii) L’argomentazione del Tribunale basata sulla mancanza di incidenza di un’asserita parzialità

65. Un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata deve, in ogni caso, essere rilevato in quanto il Tribunale ha considerato, al punto 51 di tale sentenza, come un elemento di natura tale da escludere qualsiasi dubbio quanto all’indipendenza della responsabile del servizio di conformità, la circostanza che detto servizio aveva concluso, al termine della valutazione preliminare, per il rigetto della domanda di assistenza senza avviare un’indagine amministrativa.

66. Attribuendo in tal modo un’importanza particolare all’orientamento della decisione adottata in esito a tale valutazione, il Tribunale sembra avere fondato il suo accertamento dell’imparzialità oggettiva su considerazioni relative alla mancanza di interesse personale della responsabile del servizio di conformità, al carattere eventualmente favorevole del suo atteggiamento nei confronti del ricorrente e, in definitiva, all’esito sfavorevole del procedimento per quest’ultimo.

Un ragionamento siffatto può essere inteso nel senso che subordina l’esistenza di una mancanza di imparzialità oggettiva alla dimostrazione di una concreta opinione preconcetta o di un’influenza effettiva sull’esito del procedimento, mentre il requisito di imparzialità oggettiva è inteso piuttosto ad evitare qualsiasi legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento, indipendentemente dalla prova di un’effettiva opinione preconcetta o dall’orientamento della decisione adottata .

67. Infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito di imparzialità oggettiva ha lo scopo di evitare qualsiasi legittimo dubbio quanto all’assenza di opinioni preconcette nel trattamento di un caso .

La valutazione del rispetto di tale requisito non dipende né dalla prova di una parzialità effettiva né dalla dimostrazione di un interesse personale concreto da parte delle persone chiamate ad intervenire nel procedimento ( 23 ).

Essa implica soltanto che si determini se circostanze oggettivamente verificabili siano idonee a far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità dell’esame.

Nella stessa logica, l’imparzialità di un procedimento non può essere valutata alla luce del suo risultato , giacché la circostanza che una decisione sia favorevole o sfavorevole all’interessato è, di per sé, irrilevante a tal riguardo.

68. Ne consegue che il Tribunale non può, in linea di principio, escludere l’esistenza di un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva per il solo motivo che la persona interessata non avrebbe alcun interesse personale nell’esito del procedimento o che la decisione adottata non le sarebbe favorevole.

Un approccio siffatto rischierebbe infatti di ridurre indebitamente la portata del principio di imparzialità oggettiva assimilandolo alla sola assenza di un conflitto di interessi personale o di opinioni preconcette comprovati, mentre tale principio mira anche a preservare la fiducia che i singoli devono poter riporre nella neutralità dei procedimenti amministrativi ( 24 ).

69. Tuttavia, la constatazione di una siffatta imperfezione nella motivazione della sentenza impugnata non può, nel caso di specie, condurre all’annullamento di quest’ultima.

Dalla lettura complessiva di tale sentenza risulta infatti che il Tribunale non si è limitato a rilevare l’assenza di interesse personale o di influenza concreta sull’esito del procedimento, bensì ha effettuato una valutazione globale delle circostanze pertinenti del caso al fine di stabilire se esse fossero idonee a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva del procedimento.

Esso ha segnatamente preso in considerazione l’origine della conoscenza dei fatti da parte della responsabile del servizio di conformità, l’assenza di coinvolgimento decisionale di quest’ultima nell’adozione della decisione controversa nonché le garanzie istituzionali istituite dal SRB.

70. In tali circostanze, sebbene alcuni elementi della motivazione che figura al punto 51 della sentenza impugnata possano essere intesi nel senso che stabiliscono un nesso eccessivamente stretto tra l’assenza di interesse personale o l’esito del procedimento e l’esistenza di un’imparzialità oggettiva, resta il fatto che il Tribunale ha effettuato, in definitiva, una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione.

Pertanto, l’imperfezione rilevata nella motivazione non può essere considerata di natura tale da viziare la sentenza impugnata con un errore di diritto che ne giustifichi l’annullamento.

71. Ne consegue che il primo punto del primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

3. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità a causa del grado gerarchico della presidente e del vicepresidente

72. Con il secondo punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti da 54 a 68, da 70 a 72, 75, 76, 79 e da 81 a 84 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce diverse violazioni dell’obbligo di imparzialità nel trattamento della domanda di assistenza. a) Osservazioni delle parti

73. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che un subordinato non può intervenire nell’esame di una denuncia riguardante un superiore gerarchico, a motivo del rischio di pressioni o ritorsioni, idoneo a compromettere la sua imparzialità.

A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente escluso la possibilità che la presidente del SRB influenzi gli altri direttori, ivi compresa l’AACC designata, nonché altri membri del personale, e avrebbe commesso lo stesso errore per quanto riguarda il ruolo del vicepresidente.

In subordine, egli deduce uno snaturamento dei fatti, facendo valere che il vicepresidente sarebbe stato effettivamente in grado di influenzare l’esame della sua domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale.

74. Il SRB sostiene che non si può dedurre alcuna presunzione generale di parzialità dal solo rapporto gerarchico tra un subordinato e un superiore oggetto di una denuncia.

L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere dimostrata concretamente, sulla base di elementi precisi che attestino un rischio reale di pregiudizio all’imparzialità, cosa che il ricorrente non avrebbe fatto.

Inoltre, per quanto riguarda l’asserito snaturamento dei fatti al punto 81 della sentenza impugnata, il ricorrente non avrebbe dedotto alcun argomento specifico che consenta di dimostrarne l’esistenza. b) Analisi della sentenza impugnata 1) Motivazione adottata dal Tribunale

75. Ai punti da 54 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la censura secondo cui l’imparzialità oggettiva sarebbe stata compromessa a causa della subordinazione gerarchica degli intervenienti alla presidente chiamata in causa.

Esso ricorda che la decisione controversa non è stata adottata dalla presidente, bensì dall’AACC designata, a seguito di una decisione formale del SRB in sessione plenaria che ha sospeso i poteri della presidente per il trattamento della domanda di assistenza.

Il Tribunale analizza il quadro istituzionale applicabile, in particolare il regolamento (UE) n. 806/2014 ( 25 ), e sottolinea che la presidente non dispone di alcun potere di nomina o di revoca degli altri membri permanenti del SRB.

L’AACC designata esercitava quindi la propria competenza sulla base di una decisione collegiale e non in virtù di un rapporto di dipendenza personale nei confronti della presidente.

Esso ne conclude che la sola esistenza di un astratto rapporto gerarchico non è sufficiente a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva, in assenza di elementi concreti che dimostrino un’influenza effettiva sul procedimento.

76. Ai punti da 69 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina il ruolo del vicepresidente, parimenti oggetto di talune affermazioni e ascoltato nell’ambito della valutazione preliminare.

Esso ricorda che l’obbligo di assistenza impone all’amministrazione di esaminare seriamente i fatti addotti e può implicare l’audizione delle persone che possono essere in possesso di informazioni pertinenti, comprese quelle chiamate in causa.

Il Tribunale rileva che il vicepresidente non ha partecipato all’adozione della decisione relativa alla domanda di assistenza e che egli non esercitava più funzioni gerarchiche dirette nei confronti del ricorrente al momento della valutazione.

La sua audizione verteva su fatti di cui era a conoscenza in quanto ex capo unità o in ragione della sua posizione all’interno del SRB.

77. Il Tribunale ritiene che un semplice timore di ritorsioni o l’esistenza di un precedente rapporto gerarchico non siano sufficienti, di per sé, a dimostrare una mancanza di imparzialità oggettiva.

Esso sottolinea che nessun elemento concreto dimostra che la presidente abbia influenzato il vicepresidente o che quest’ultimo abbia avuto un ruolo determinante nella decisione controversa.

Rileva inoltre che alcuni elementi del fascicolo, in particolare il sostegno fornito dal vicepresidente a talune domande di mobilità del ricorrente nel suo rapporto di valutazione, sono difficilmente compatibili con l’ipotesi di un comportamento concertato diretto a nuocere a quest’ultimo.

Il Tribunale conclude quindi che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un dubbio legittimo quanto all’imparzialità oggettiva degli intervenienti interessati e respinge il motivo di ricorso su tali diversi punti. 2) Valutazione i) Sul ruolo della presidente

78. Con la sua argomentazione, il ricorrente deduce un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto esso non avrebbe constatato l’esistenza di una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, nonostante le persone oggetto della denuncia per molestie ricoprissero le funzioni gerarchiche di più alto livello all’interno del SRB.

Con tale censura, il ricorrente mette in discussione, in sostanza, asserite carenze strutturali nell’organizzazione di tale agenzia, le quali non consentirebbero, a suo avviso, di garantire in modo adeguato il rispetto dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

79. La sua argomentazione equivale quindi, in sostanza, a sostenere che dovrebbe essere riconosciuta una presunzione di parzialità nell’ambito delle organizzazioni amministrative caratterizzate da una forte struttura gerarchica.

Un approccio siffatto, che tende ad erigere la posizione gerarchica delle persone interessate a fattore determinante di una mancanza di imparzialità oggettiva, non può tuttavia essere accolto.

Infatti, come esporrò nel prosieguo, essa non è compatibile con la concezione dell’imparzialità oggettiva accolta nel diritto dell’Unione, la quale richiede l’individuazione di elementi concreti e oggettivamente verificabili idonei a far sorgere un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento.

80. In via preliminare, occorre rammentare che il principio di imparzialità impone che l’amministrazione tratti le domande che le sono sottoposte offrendo garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sull’assenza di opinioni preconcette ( 26 ).

L’imparzialità si articola in un profilo soggettivo, relativo all’assenza di pregiudizi personali, e un profilo oggettivo, il quale impone di valutare se, indipendentemente dal comportamento individuale delle persone interessate, l’organizzazione del procedimento e la ripartizione dei ruoli siano idonei ad ispirare fiducia e ad escludere qualsiasi ragionevole sospetto di parzialità.

Ne consegue che l’esame deve fondarsi su elementi oggettivamente verificabili , valutati dal punto di vista di un osservatore obiettivo e informato, e che esso non richiede, di per sé, la prova di un’effettiva opinione preconcetta.

81. Applicato alla situazione della presidente del SRB nell’organigramma dell’agenzia, tale quadro di analisi porta a constatare che il semplice fatto che una persona occupi un grado gerarchico elevato, o addirittura si collochi al vertice dell’istituzione, non può essere sufficiente, di per sé, a dimostrare una violazione del principio di imparzialità oggettiva.

Una tesi siffatta equivarrebbe a presumere una parzialità strutturale quando una denuncia riguardi un’autorità di direzione, il che sarebbe incompatibile con il normale funzionamento di qualsiasi amministrazione e svuoterebbe di significato l’obbligo, ricordato dalla giurisprudenza, di individuare circostanze concrete idonee a far sorgere un legittimo dubbio ( 27 ).

In tal senso, l’esistenza di un rapporto gerarchico diviene rilevante in relazione all’imparzialità oggettiva solo se è accompagnata da indizi obiettivi di influenza, di dipendenza o di interesse che permettano di considerare che le persone incaricate dell’esame non disponevano, in pratica, del distacco necessario per un trattamento neutrale della questione.

82. In tale prospettiva, occorre esaminare se, indipendentemente dal suo grado, la presidente abbia partecipato, direttamente o indirettamente, al trattamento della domanda di assistenza o se abbia mantenuto una capacità di influenza sui soggetti coinvolti.

A tal riguardo, la circostanza più significativa risiede nel fatto che, ai fini del trattamento della domanda di assistenza, i poteri dell’AACC della presidente sono stati sospesi con una decisione formale del SRB in sessione plenaria e trasferiti a un’AACC designata.

Una misura siffatta mira per l’appunto a neutralizzare il rischio che la persona chiamata in causa sia, anche solo parzialmente, «giudice nella propria causa» ( 28 ).

Essa costituisce, in linea di principio, una garanzia istituzionale particolarmente importante, poiché opera una separazione funzionale tra la persona oggetto della denuncia e l’autorità chiamata a decidere su quest’ultima ( 29 ).

83. Occorre poi valutare se tale garanzia formale fosse sufficiente in relazione al requisito di imparzialità oggettiva o se altri elementi del fascicolo impongano di ritenere che sussistesse un legittimo dubbio.

Un’eventuale carenza potrebbe risultare, ad esempio, dal mantenimento di un concreto potere di direzione sulle persone incaricate dell’istruttoria, da scambi sul merito del caso, da istruzioni, pressioni o segnali, anche informali, che siano oggettivamente percepibili.

Tuttavia, in assenza di elementi precisi e verificabili di tale natura, la mera persistenza dell’autorità istituzionale generale della presidente sull’organizzazione non può essere sufficiente a dimostrare che il procedimento non offrisse garanzie sufficienti.

L’imparzialità oggettiva non richiede l’assenza di qualsiasi gerarchia all’interno dell’amministrazione, bensì l’assenza di un coinvolgimento o di un’influenza che possa far ragionevolmente dubitare della neutralità dell’esame.

84. Le stesse considerazioni valgono per le censure vertenti su un asserito «clima» di dipendenza o di timore di ritorsioni.

Un argomento siffatto può, in teoria, rientrare nell’ambito dell’imparzialità oggettiva, ma deve essere suffragato da elementi concreti che consentano di valutare l’effettiva esistenza e l’intensità dell’asserito clima di disagio.

In mancanza, esso rimane allo stadio di ipotesi generale e non basta per dimostrare che, nell’ottica di un osservatore obiettivo e informato, le garanzie istituzionali attuate fossero insufficienti ( 30 ).

In particolare, qualora l’autorità decisionale sia stata affidata ad un’AACC designata avente una competenza propria e una diversa base giuridica, l’esistenza di un’astratta dipendenza gerarchica non può essere assimilata a una mancanza di indipendenza ai sensi del principio di imparzialità oggettiva.

85. Ne consegue che, poiché la presidente è stata formalmente esclusa dalla decisione, l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di assistenza è stata trasferita ad un’AACC designata e nessun elemento concreto consente di dimostrare un’influenza, diretta o indiretta, della presidente sull’esame preliminare o sulla decisione controversa, la circostanza relativa al grado gerarchico ricoperto dalla presidente all’interno del SRB non può, di per sé, fondare una conclusione di violazione del principio di imparzialità oggettiva.

In tali circostanze, la censura vertente sulla mancanza di imparzialità oggettiva connessa al ruolo istituzionale della presidente non può essere accolta, in assenza di circostanze oggettivamente verificabili idonee a far sorgere un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento.

86. Il Tribunale ha correttamente preso in considerazione tali elementi nella motivazione della sentenza impugnata.

Esso ha rilevato, in particolare, che il SRB aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire che l’AACC designata – e non la presidente – fosse chiamata a pronunciarsi sulla domanda di assistenza del ricorrente.

Pur riconoscendo le potenziali difficoltà inerenti alla struttura gerarchica dell’agenzia, esso ha tuttavia debitamente tenuto conto delle misure attuate dall’amministrazione al fine di evitare qualsiasi rischio , o qualsiasi apparenza, di influenza indebita.

In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che nel caso di specie non si poteva ravvisare alcuna violazione del principio di imparzialità oggettiva. ii) Sul ruolo del vicepresidente

87. Gli argomenti del ricorrente relativi al ruolo del vicepresidente del SRB devono essere esaminati separatamente.

A tal riguardo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il coinvolgimento del vicepresidente nella valutazione preliminare della sua domanda di assistenza sarebbe tale da far sorgere un dubbio legittimo quanto all’imparzialità del procedimento, dal momento che egli occupava una posizione gerarchica elevata all’interno dell’agenzia e, per taluni aspetti, sarebbe stato interessato dai fatti addotti.

Tuttavia, un argomento siffatto equivale, in sostanza, ad applicare al vicepresidente il ragionamento dedotto in precedenza riguardo alla presidente, sul presupposto che la sola posizione gerarchica elevata di una persona chiamata a fornire osservazioni nell’ambito di un procedimento interno sia sufficiente a far sorgere un dubbio quanto all’imparzialità di quest’ultimo.

88. Orbene, il semplice fatto che una persona che ricopre una funzione gerarchica di alto livello sia invitata a presentare le sue osservazioni nell’ambito dell’esame di una domanda di assistenza non può, di per sé, essere assimilato a una partecipazione decisionale o ad un’influenza determinante sull’esito del procedimento .

Infatti, nell’ambito di una valutazione preliminare volta ad accertare l’esistenza di un principio di prova di molestie, può risultare necessario, per l’amministrazione, raccogliere informazioni da diverse persone in grado di chiarire le circostanze del caso, comprese quelle chiamate in causa dal ricorrente.

Un approccio siffatto rientra nell’ obbligo di esaminare la domanda di assistenza diligentemente e seriamente e non può essere interpretato nel senso che esso rivela, di per sé, una mancanza di imparzialità oggettiva ( 31 ).

89. Occorre tuttavia verificare se l’intervento del vicepresidente potesse far sorgere, dal punto di vista di un osservatore obiettivo e informato, un dubbio legittimo quanto alla neutralità del procedimento.

A tal riguardo, occorre rilevare che il vicepresidente non era l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di assistenza e che egli non ha partecipato all’adozione della decisione controversa.

Il suo intervento si è limitato a fornire, nella sua qualità di ex superiore gerarchico del ricorrente, informazioni richieste dal servizio di conformità nell’ambito della valutazione preliminare.

In assenza di elementi precisi e verificabili che consentano di dimostrare che egli ha esercitato un’influenza sulla valutazione finale dell’AACC designata o sull’orientamento del procedimento, la sola circostanza che egli sia stato invitato a fornire osservazioni non può essere sufficiente a configurare una mancanza di imparzialità oggettiva.

90. Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto l’imparzialità oggettiva non può essere valutata sulla base di una presunzione generale secondo cui qualsiasi persona appartenente agli alti gradi di un’istituzione sarebbe, per principio, priva dell’indipendenza necessaria per fornire informazioni pertinenti nell’ambito di un’indagine amministrativa interna.

Ammettere una siffatta presunzione equivarrebbe a paralizzare il normale funzionamento dell’amministrazione e ad impedire a quest’ultima di raccogliere gli elementi necessari all’accertamento dei fatti.

In assenza di circostanze particolari che dimostrino l’esistenza di un interesse personale, di un coinvolgimento diretto nei fatti contestati o di un’influenza sulla decisione finale, la partecipazione a titolo puramente informativo del vicepresidente alla fase istruttoria non può essere considerata idonea a far sorgere un dubbio legittimo quanto all’imparzialità del procedimento.

91. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che l’intervento del vicepresidente nell’ambito della valutazione preliminare della domanda di assistenza non violasse il principio di imparzialità oggettiva.

Poiché egli non ha esercitato alcun potere decisionale e non è stato associato all’adozione della decisione controversa, e nessun elemento concreto consente di dimostrare l’esistenza di un’influenza indebita sullo svolgimento del procedimento, le circostanze invocate dal ricorrente non sono idonee a far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un dubbio legittimo quanto alla neutralità dell’esame della sua domanda di assistenza.

92. Ne consegue che il secondo punto del primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

C. Sull’asserita violazione dell’obbligo di trasparenza

93. Con il quarto punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti 99, 102, 104, 106 e da 108 a 110 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di trasparenza, connessa al rifiuto di comunicargli taluni documenti.

1. La nozione di «trasparenza» nel diritto dell’Unione

94. Il principio di trasparenza costituisce un corollario del principio di buona amministrazione.

Detto principio, che guida l’azione dell’amministrazione dell’Unione, si articola in diversi aspetti.

A tal riguardo, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta riconosce espressamente a ogni persona il diritto di accedere al fascicolo che la riguarda.

Nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, tale requisito di trasparenza deve essere considerato unitamente al diritto di essere ascoltato e al principio del contraddittorio, che costituiscono del pari componenti del principio di buona amministrazione ( 32 ).

Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato implica, quando venga avviato un procedimento relativo ad accuse di molestie sulla base degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, che ogni persona i cui interessi possono essere lesi da una decisione dell’amministrazione sia messa in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi sui quali quest’ultima intende fondare la sua decisione ( 33 ).

95. In tale prospettiva, l’accesso al fascicolo nonché alle informazioni pertinenti che consentano all’interessato di presentare utilmente le sue osservazioni deve essere riconosciuto non solo alla persona oggetto della domanda di assistenza, ma anche a quella che ne è l’autrice.

Inoltre, per garantire l’effetto utile del diritto di essere ascoltato, tale accesso deve essere garantito sin dalla fase precontenziosa del procedimento ( 34 ).

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la censura dedotta dal ricorrente.

2. Osservazioni delle parti

96. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 99 della sentenza impugnata, che egli non aveva il diritto di esigere la copia del mandato con il quale la sua capo unità è stata autorizzata a firmare la decisione di rigetto.

Peraltro, il fatto che tale persona sia stata messa al corrente della denuncia dimostrerebbe l’esistenza di una violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento della domanda di assistenza.

Inoltre, il ricorrente rileva che, tenuto conto del carattere particolarmente sensibile del caso, la decisione controversa avrebbe dovuto essere adottata, in via eccezionale, da un trio di direttori del SRB e che il reclamo contro la decisione di detto trio avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame di un organo esterno a tale agenzia.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha esaminato l’argomento relativo alla mancanza di imparzialità del SRB e si è erroneamente limitato, ai punti da 145 a 156 della sentenza impugnata, a valutare se la riservatezza fosse stata violata verificando la presenza di misure di ritorsione.

97. Il SRB sostiene, in primo luogo, che l’obbligo incombente al SRB, stabilito dalla giurisprudenza, di trasmettere al ricorrente le informazioni sul procedimento di esame della domanda di assistenza riguarda solo le testimonianze.

In secondo luogo, il ricorrente non addurrebbe alcun errore di diritto riguardo ai punti 104 e 108 della sentenza impugnata e, di conseguenza, il presente punto sarebbe infondato a tal riguardo.

In terzo luogo, il SRB rileva che il ricorrente si limita a contestare l’ordine in cui il Tribunale ha esaminato i suoi argomenti e non spiega in che modo i fatti verificatisi successivamente alla decisione controversa potrebbero inficiarne la legittimità.

In quarto luogo, il SRB sostiene che l’affermazione, contenuta nell’impugnazione, secondo cui «tutto il personale del SRB è subordinato alla presidente» non può significare che il ricorrente abbia messo in discussione l’imparzialità della sua nuova capo unità.

3. Analisi della sentenza impugnata a) Motivazione adottata dal Tribunale

98. Il Tribunale ha respinto la censura vertente su una mancanza di trasparenza e su irregolarità nell’adozione della decisione di rigetto del reclamo.

Esso rileva, in primo luogo, che il ricorrente non dimostra l’esistenza di un obbligo giuridico che imponga al SRB di comunicargli le deleghe di poteri invocate.

A tal riguardo, il diritto di accesso alle informazioni in un procedimento di questo tipo è limitato agli elementi necessari all’esercizio effettivo dei diritti procedurali, in particolare del diritto di essere ascoltato.

Orbene, il ricorrente era stato informato della decisione del 18 novembre 2021 con la quale il SRB aveva sospeso i poteri della presidente riguardanti la domanda di assistenza e li aveva trasferiti ad un’altra autorità.

In tali circostanze, la mancata comunicazione di altri documenti relativi alle deleghe interne non può essere considerata una violazione del principio di trasparenza.

99. In secondo luogo, il Tribunale esamina l’argomento secondo cui la decisione di rigetto sarebbe stata irregolarmente firmata dalla nuova capo unità del ricorrente.

Esso ricorda che, secondo il quadro giuridico applicabile, le competenze dell’AACC spettano in linea di principio al SRB in sessione plenaria, il quale le delega al presidente e può organizzarne la subdelega.

Nel caso di specie, il reclamo è stato esaminato da tre membri del SRB designati conformemente alle norme interne pertinenti, il che escludeva qualsiasi irregolarità quanto all’autorità competente a pronunciarsi su di esso.

Inoltre, la firma della responsabile del segretariato rappresentava unicamente l’autenticazione formale della decisione, conformemente alle norme interne relative alla firma delle decisioni del SRB.

100. In tali circostanze, il Tribunale conclude che né la mancata comunicazione delle deleghe di poteri né le modalità di firma della decisione di rigetto consentono di mettere in dubbio la regolarità del procedimento o la competenza dell’autorità che si è pronunciata sul reclamo.

Gli elementi invocati dal ricorrente non sono quindi idonei a dimostrare una violazione dei requisiti di trasparenza o delle norme procedurali applicabili, sicché la censura deve essere respinta. b) Valutazione

101. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di trasparenza dedotta dal ricorrente, occorre rilevare, preliminarmente, che il Tribunale ha considerato che egli non disponeva di un diritto di accesso al documento attestante l’intervento della sua nuova capo unità nel procedimento di riesame della sua denuncia, in particolare al documento contenente la firma della decisione che ha rifiutato l’avvio di un’indagine.

102. A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto esaminato gli argomenti del ricorrente relativi alla firma della decisione di rigetto nonché alla mancata comunicazione di taluni documenti interni relativi alle deleghe di poteri, ai punti da 98 a 105 della sentenza impugnata.

Esso ha in particolare rilevato, al punto 106 di tale sentenza, che la decisione relativa al reclamo doveva essere adottata dall’AACC e che, secondo il quadro giuridico applicabile al SRB, tale competenza spettava al plenum .

Il Tribunale ha poi constatato, ai punti da 107 a 109 di detta sentenza, che la presidente si era limitata a delegare l’autenticazione della decisione alla responsabile del segretariato, la quale era anche la capo unità del ricorrente, e che la firma di quest’ultima aveva carattere puramente formale e non comportava il trasferimento del potere decisionale.

In tali circostanze, esso ha considerato, al punto 110 della sentenza impugnata, che da tali elementi non emergeva alcuna irregolarità procedurale e ha respinto l’argomentazione del ricorrente.

103. Sebbene tale valutazione non riveli, di per sé, un errore di diritto, si pone comunque la questione se il Tribunale non abbia interpretato in modo eccessivamente restrittivo la portata del diritto di accesso , limitandolo a talune categorie di documenti.

Infatti, al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale indica che il ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza, in capo all’amministrazione, di un obbligo giuridico di comunicare informazioni che vadano oltre quanto riconosciuto dalla giurisprudenza.

Orbene, la giurisprudenza invocata non può essere intesa nel senso che stabilisce un elenco esaustivo dei documenti che possono essere comunicati.

Infatti, la Corte ha dichiarato che alla persona che ha presentato un reclamo per molestie deve essere comunicata, quanto meno, una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata nonché di quelle dei testimoni ascoltati , affinché possa presentare utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione della decisione dell’amministrazione.

Una siffatta comunicazione deve avvenire, se del caso, nel rispetto del principio di riservatezza ( 35 ).

104. L’uso dell’espressione «quanto meno» indica chiaramente che gli elementi menzionati costituiscono solo un minimo procedurale e non un elenco tassativo delle informazioni o dei documenti che possono essere portati a conoscenza del denunciante.

Con tale formulazione, la Corte ha inteso sottolineare che il denunciante deve poter prendere conoscenza di talune informazioni o di taluni documenti sui quali l’amministrazione può fondare una decisione che gli arrechi pregiudizio.

Ciò vale anche nell’ambito della fase precontenziosa di una domanda di assistenza e può riguardare, se del caso, dichiarazioni di testimoni, la cui comunicazione deve tuttavia avvenire nel rispetto del principio di riservatezza.

105. Tale giurisprudenza si inserisce nell’ambito del diritto di essere ascoltato , il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta.

Secondo una giurisprudenza costante, la persona interessata deve essere messa in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 36 ).

In quest’ottica, l’autore della denuncia deve poter presentare osservazioni sugli elementi pertinenti del fascicolo ed essere ascoltato sui fatti che lo riguardano, eventualmente a più riprese, in particolare qualora l’autorità competente esprima una valutazione sul suo personale comportamento ( 37 ).

106. In tali circostanze, spettava al Tribunale esaminare se il documento al quale il ricorrente chiedeva l’accesso fosse, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, tale da consentirgli di presentare utilmente le sue osservazioni durante il procedimento prima dell’adozione di una decisione che lo riguardava.

Un siffatto esame presuppone che sia valutato, da un lato, se l’accesso a detto documento appariva necessario o, quanto meno, utile per consentire al ricorrente di far valere utilmente il suo punto di vista sugli elementi idonei a fondare la decisione dell’amministrazione.

Dall’altro, esso implica che sia verificato se tale accesso doveva avvenire in una fase del procedimento che consentiva ancora all’interessato di esercitare effettivamente il suo diritto di essere ascoltato, vale a dire prima dell’adozione della decisione che poteva ledere i suoi interessi.

Pertanto, la valutazione che il Tribunale era chiamato ad effettuare doveva basarsi, da un lato, su un criterio funzionale , attinente all’utilità del documento per l’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltato, e, dall’altro, su un criterio temporale , relativo al momento del procedimento nel quale tale accesso doveva essere garantito.

107. Indipendentemente dall’eventuale precisazione che la Corte potrebbe essere indotta a fornire a tal riguardo nella sua sentenza, eventualmente mediante una sostituzione della motivazione, appare dubbio che un siffatto chiarimento sia idoneo a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorrente non dispone di alcun diritto di accesso alle deleghe di poteri in questione, tanto più che non si vede quale interesse concreto egli potrebbe avere ad accedere a tali documenti.

108. Infatti, tanto nel suo ricorso in primo grado quanto nella sua impugnazione, il ricorrente sostiene che l’accesso a dette deleghe di poteri sarebbe necessario al fine, in primo luogo, di verificare la legittimità dell’esercizio dei poteri dell’amministrazione e, in secondo luogo, di assicurarsi che nessuna persona che si trovi in una situazione di eventuale conflitto di interessi abbia partecipato al procedimento relativo al trattamento della sua domanda di assistenza.

Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, tali argomenti non sono convincenti.

109. In via preliminare, occorre precisare che, come risulta dalla giurisprudenza summenzionata, l’amministrazione dispone, nell’attuazione del diritto di accesso del funzionario interessato, di un margine di discrezionalità sia per quanto riguarda le informazioni che devono essergli comunicate, sia per quanto riguarda le modalità concrete della loro comunicazione.

Nell’esercizio di tale margine di discrezionalità l’amministrazione deve tenere conto, da un lato, del presunto interesse del funzionario e, dall’altro, dell’interesse dei terzi alla riservatezza ( 38 ).

Spetta ai giudici dell’Unione verificare, nell’ambito del loro controllo giurisdizionale, se l’amministrazione abbia esercitato detto margine di discrezionalità in modo regolare.

Nel caso di specie, il Tribunale ha adempiuto tale obbligo illustrando dettagliatamente i fondamenti giuridici sui quali l’amministrazione si era basata nonché i documenti che erano stati comunicati al ricorrente.

110. In tale contesto, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui alcune irregolarità avrebbero inficiato il processo decisionale.

A tal riguardo, occorre, da un lato, constatare che il ricorrente non indica nelle sue osservazioni scritte quali irregolarità in concreto egli addebiti effettivamente all’agenzia.

Dall’altro lato, si deve osservare che le riserve espresse dal ricorrente presentano scarsi collegamenti con l’oggetto stesso della controversia , vale a dire le accuse di molestie mosse nei confronti di alcuni membri determinati del personale, ma riguardano piuttosto un procedimento amministrativo successivo.

In tali circostanze, appare dubbio che l’accesso a dette deleghe di poteri possa presentare una qualsivoglia utilità per suffragare le allegazioni di molestie dedotte dal ricorrente.

111. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che l’accesso alle deleghe di poteri consentirebbe, in qualche modo, di evitare eventuali conflitti di interessi, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente considerato nella sua sentenza che, in primo luogo, il servizio di conformità era già stato incaricato di individuare eventuali conflitti di interessi e che, in secondo luogo, sia la presidente che il vicepresidente del SRB, nei confronti dei quali era diretta la richiesta di assistenza, erano stati esclusi dai processi decisionali riguardanti il ricorrente.

Come si è rilevato nelle presenti conclusioni, tali misure erano intese proprio ad escludere qualsiasi rischio, o qualsiasi apparenza, di indebita influenza ( 39 ).

Esse erano quindi idonee a rispondere all’esigenza del ricorrente a che la sua domanda di assistenza fosse trattata in modo imparziale.

112. Infine, occorre ricordare che il diritto dell’Unione impone di prendere provvedimenti quando elementi oggettivi siano tali da far sorgere dubbi legittimi quanto all’imparzialità dell’amministrazione.

Per contro, la semplice sfiducia nei confronti di quest’ultima o il timore di ritorsioni non possono essere sufficienti, di per sé, a fondare tale obbligo in mancanza di indizi concreti idonei a mettere in discussione la sua imparzialità oggettiva.

113. Infatti, il requisito di imparzialità non può essere interpretato nel senso che imporrebbe all’amministrazione di adottare misure preventive in risposta a mere preoccupazioni soggettive nel caso in cui nessun elemento oggettivamente verificabile possa far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento ( 40 ).

Un’interpretazione contraria porrebbe l’amministrazione di fronte a difficoltà praticamente insormontabili, in quanto la regolarità dei procedimenti rischierebbe allora di dipendere dalla percezione puramente soggettiva delle parti del procedimento.

114. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si limita ad esprimere una generica sfiducia nei confronti dell’amministrazione dell’agenzia , senza identificare le persone nei confronti delle quali egli nutrirebbe riserve e senza esporre le circostanze concrete idonee a suffragarle.

In tale contesto, si deve ritenere che nessun elemento oggettivo giustificasse il riconoscimento di un diritto di accesso alle deleghe di poteri di cui trattasi.

Occorre quindi condividere, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorrente non disponeva di alcun diritto di accesso a tali documenti.

115. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quarto punto del primo motivo di impugnazione, nella parte in cui verte su un’asserita violazione del principio di trasparenza, deve essere respinto.

D. Sull’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza

116. Con il quinto punto del primo motivo di impugnazione , riguardante i punti da 115 a 118, da 124 a 126, 134, 135, da 137 a 141, da 142 a 144, da 149 a 153, 155 e 156 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione delle disposizioni che garantiscono il carattere riservato del trattamento di una denuncia.

1. La nozione di «riservatezza» nel diritto dell’Unione

117. Varie disposizioni del diritto della funzione pubblica dell’Unione, quali l’articolo 339 TFUE o gli articoli 17 e 19 dello Statuto, impongono obblighi specifici di riservatezza nell’interesse del buon funzionamento del servizio.

Inoltre, l’obbligo di riservatezza si manifesta in forme diverse a seconda dei settori interessati e deve essere conciliato con altre prescrizioni del diritto dell’Unione che possono entrare in conflitto con tale obbligo, in particolare il principio di trasparenza, la protezione dei dati personali nonché il rispetto dei diritti della difesa.

Al pari di altri principi del diritto amministrativo dell’Unione, detto obbligo è stato precisato dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, che ne hanno definito la portata e i limiti.

118. Nell’ambito di un procedimento amministrativo, il principio di riservatezza implica generalmente che le informazioni raccolte durante l’istruttoria siano comunicate solo alle persone il cui intervento appare necessario per il trattamento del fascicolo e non siano divulgate oltre quanto strettamente richiesto ai fini dell’istruttoria e dell’adozione della decisione.

Un siffatto requisito mira a garantire la tutela degli interessi legittimi delle persone interessate nonché a preservare l’integrità del processo decisionale amministrativo.

Tali considerazioni rivestono particolare importanza nel contesto del trattamento delle domande di assistenza fondate sull’articolo 24 dello Statuto.

Pertanto, quando una domanda di assistenza si basa su accuse di molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza implica in particolare che l’amministrazione esamini la domanda seriamente, diligentemente e nel rispetto della riservatezza, informando inoltre il richiedente del seguito riservato alla domanda ( 41 ).

2. Osservazioni delle parti

119. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le norme che garantiscono la riservatezza del trattamento della sua domanda di assistenza.

Egli sostiene che vi sarebbe stata una violazione della sicurezza in quanto il SRB non avrebbe sufficientemente limitato la diffusione della sua denuncia e dei suoi dati personali a un numero ristretto di persone, il che gli avrebbe causato un danno.

Egli contesta l’analisi del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva utilmente dedurre una violazione della protezione dei dati personali poiché non aveva dimostrato una violazione concreta dei suoi diritti e delle sue libertà e non aveva adito il Garante europeo della protezione dei dati.

120. Contesta inoltre al Tribunale una contraddittorietà della motivazione in quanto esso afferma che la riservatezza è stata preservata nei confronti della presidente, sulla base del rilievo che la medesima non è stata coinvolta in qualità di AACC, ma ammette nel contempo che il vicepresidente, interrogato nell’ambito della valutazione preliminare, è venuto a conoscenza di alcuni aspetti della denuncia.

Secondo il ricorrente, tale trasmissione costituisce per l’appunto una violazione della riservatezza e rivela un errore di diritto nella valutazione operata ai punti da 123 a 135 della sentenza impugnata.

Infine, egli sostiene che il suo argomento relativo all’utilizzo di una casella di posta elettronica funzionale non è stato esaminato correttamente, sebbene fosse connesso all’asserito conflitto di interessi della responsabile del servizio di conformità e all’obbligo di limitare la divulgazione della denuncia.

121. Il SRB replica che il ricorrente non individua alcuno specifico errore di diritto nel ragionamento del Tribunale e si limita a contestare il modo in cui quest’ultimo ha strutturato la sua analisi.

Esso sostiene che il ricorrente si basa su una premessa errata, affermando che il Tribunale avrebbe subordinato il rigetto della domanda di risarcimento alla dimostrazione di una violazione dei dati personali o alla circostanza che fosse stato previamente adito il GEPD.

Il SRB condivide le considerazioni del Tribunale relative al rispettivo coinvolgimento della presidente e del vicepresidente nel trattamento della domanda di assistenza e ritiene che la loro partecipazione non abbia compromesso la riservatezza del procedimento.

Esso sottolinea infine che, secondo il Tribunale, la decisione controversa si basava esclusivamente sull’assenza di un principio di prova delle asserite molestie e non su considerazioni relative al trattamento riservato del fascicolo, cosicché nessuna asserita violazione sarebbe stata determinante per l’esito del procedimento.

3. Analisi della sentenza impugnata a) Motivazione adottata dal Tribunale

122. Il Tribunale ha anzitutto respinto gli argomenti del ricorrente relativi al rifiuto del SRB di comunicare determinati documenti nell’ambito di un procedimento di accesso ai documenti.

Esso ha rilevato che tali elementi riguardavano fatti successivi alla decisione controversa e rientravano in un procedimento distinto fondato sul regolamento n. 1049/2001 ( 42 ).

In ogni caso, esso ha constatato che il ricorrente aveva già avuto accesso agli elementi essenziali del fascicolo, in particolare mediante la comunicazione della relazione preliminare nonché delle dichiarazioni del vicepresidente e del servizio delle risorse umane sulle quali si basava la valutazione della sua domanda di assistenza.

123. Il Tribunale ha poi esaminato le censure relative ad un’asserita violazione del trattamento riservato della domanda di assistenza.

Esso ha ricordato che le norme interne applicabili garantiscono la riservatezza di tali procedimenti, constatando inoltre che gli elementi invocati dal ricorrente non dimostravano l’esistenza di una divulgazione irregolare di informazioni.

In particolare, la partecipazione del vicepresidente alla valutazione preliminare non costituiva, di per sé, una violazione della riservatezza, dal momento che la decisione controversa non si basava esclusivamente sulle sue dichiarazioni, ma altresì su quelle del servizio delle risorse umane, e che la sua audizione era giustificata dalle circostanze del caso.

124. Infine, il Tribunale ha considerato che gli elementi addotti per dimostrare che la presidente avrebbe avuto conoscenza della denuncia si basavano su mere congetture e non erano suffragati da alcuna prova concreta.

Esso ha parimenti respinto gli argomenti relativi all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica funzionale o alle asserite conseguenze della denuncia nel procedimento di mancato rinnovo del contratto del ricorrente.

In tali circostanze, esso ha concluso che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di dimostrare una violazione del trattamento riservato della domanda di assistenza e che la decisione controversa si basava unicamente sull’assenza di un principio di prova delle asserite molestie. b) Valutazione

125. Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la consultazione del vicepresidente del SRB nell’ambito della valutazione preliminare della sua domanda di assistenza costituirebbe una violazione della riservatezza, occorre anzitutto ricordare che il requisito di riservatezza riguardo al trattamento di una denuncia presentata sulla base dell’articolo 24 dello Statuto mira essenzialmente a garantire che le informazioni relative alla denuncia non vengano diffuse oltre quanto necessario per il trattamento di quest’ultima.

126. Tale requisito persegue un duplice obiettivo: da un lato, proteggere la persona che ha presentato la denuncia contro i rischi di divulgazione inutile di fatti sensibili e, dall’altro, preservare i diritti e la reputazione delle persone chiamate in causa fino a quando non siano stati dimostrati i fatti addotti.

Tuttavia, tale requisito non può essere interpretato nel senso che impone una riservatezza assoluta del procedimento , il che impedirebbe all’amministrazione di comunicare taluni elementi della denuncia alle persone il cui intervento appare necessario per consentire una corretta valutazione delle circostanze del caso ( 43 ).

127. Si deve inoltre ricordare che, nell’attuazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare e ai mezzi appropriati per garantire la tutela del funzionario interessato ( 44 ).

Spetta quindi ad essa determinare, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, i provvedimenti necessari per verificare i fatti addotti e valutare se occorra avviare un’indagine amministrativa.

L’esercizio di tale potere discrezionale resta tuttavia soggetto al controllo del giudice dell’Unione, al quale spetta verificare che l’amministrazione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione e non abbia violato le garanzie procedurali applicabili.

128. Peraltro, il requisito di riservatezza relativo all’esame di una domanda di assistenza è solo un corollario del dovere di sollecitudine al cui rispetto l’amministrazione è tenuta nei suoi rapporti con i funzionari, dovere che deriva dalle esigenze di buona amministrazione sancite all’articolo 41 della Carta.

In forza di tale dovere, l’amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, a tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario di cui trattasi ( 45 ).

A tal fine, essa deve raccogliere tutte le informazioni pertinenti ( 46 ).

129. La giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 24 dello Statuto precisa a tal riguardo che, quando vengono mossi gravi addebiti nei confronti di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni ed essi sono idonei a ledere la sua dignità professionale, da un lato, l’amministrazione è tenuta ad adoperarsi per accertarne la veridicità.

Dall’altro, se tali addebiti risultano poi infondati, essa è tenuta a respingerli e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la reputazione del funzionario chiamato in causa ingiustamente ( 47 ).

L’adempimento di tale obbligo implica necessariamente che l’amministrazione possa procedere alle verifiche necessarie e raccogliere le informazioni pertinenti dalle persone in grado di chiarire le circostanze del caso.

130. In tale contesto, non è escluso che alcune delle persone oggetto della denuncia siano consultate per fornire spiegazioni o informazioni sui fatti addotti.

Una siffatta consultazione può costituire una normale misura istruttoria e, in quanto tale, non può essere considerata incompatibile con il requisito di riservatezza, purché la comunicazione di informazioni relative alla denuncia resti limitata a quanto strettamente necessario ai fini dell’istruttoria.

131. Occorre tuttavia distinguere chiaramente tra due situazioni.

Da un lato, la consultazione di una persona che possa fornire informazioni pertinenti nell’ambito dell’esame preliminare di una denuncia rientra nelle normali prerogative dell’amministrazione nell’istruzione del fascicolo.

Dall’altro lato, si potrebbe ravvisare una violazione dell’obbligo di riservatezza qualora l’amministrazione divulgasse informazioni relative alla denuncia a persone il cui intervento non fosse necessario per il trattamento del fascicolo o qualora una siffatta comunicazione portasse ad una diffusione eccessiva delle informazioni sensibili contenute nella denuncia.

Analogamente, potrebbe sorgere una difficoltà se la persona oggetto della denuncia fosse chiamata a partecipare al processo decisionale relativo a quest’ultima o fosse in grado di influenzare l’esito del procedimento.

132. Nel caso di specie, dagli accertamenti del Tribunale emerge che il vicepresidente del CRU è stato ascoltato unicamente al fine di ottenere informazioni nell’ambito della valutazione preliminare della domanda di assistenza.

Il Tribunale ha inoltre rilevato, ai punti 74, 75 e 135 della sentenza impugnata, che sia la presidente che il vicepresidente del SRB, nei confronti dei quali era diretta la domanda di assistenza, erano stati esclusi dal processo decisionale relativo al trattamento di tale domanda.

Oltre a ciò, erano state adottate misure organizzative al fine di prevenire qualsiasi rischio di influenza indebita nello svolgimento del procedimento.

In tali circostanze, risulta che la consultazione del vicepresidente si inserisce nell’ambito delle misure istruttorie necessarie all’esame della denuncia e che non si può ritenere che essa riveli, di per sé, una violazione dell’obbligo di riservatezza.

133. L’argomento del ricorrente si basa quindi sull’idea che qualsiasi comunicazione di informazioni relative alla denuncia ad una persona interessata da quest’ultima costituisca, per principio, un pregiudizio alla riservatezza del procedimento.

Una siffatta concezione equivarrebbe tuttavia ad imporre all’amministrazione un obbligo di riservatezza assoluto, difficilmente conciliabile con le esigenze inerenti all’istruzione di una domanda di assistenza.

Orbene, il diritto dell’Unione non impone una siffatta concezione della riservatezza.

Esso richiede soltanto che la comunicazione di informazioni sia limitata a quanto necessario per il trattamento della denuncia e che le persone oggetto di quest’ultima non siano poste in una situazione che consenta loro di influenzare la decisione finale.

134. In tali circostanze, la semplice consultazione del vicepresidente nell’ambito della valutazione preliminare non può essere assimilata ad una violazione della riservatezza nel trattamento della domanda di assistenza .

In mancanza di elementi che dimostrino che la denuncia è stata diffusa oltre quanto necessario per l’istruttoria o che le persone chiamate in causa hanno esercitato un’influenza sul processo decisionale, non risulta che il requisito di riservatezza sia stato violato.

135. Di conseguenza, occorre respingere il quinto punto del primo motivo di impugnazione nella parte in cui il ricorrente contesta al Tribunale di avere travisato la portata del requisito di riservatezza.

V. Conclusione

136. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il primo, il secondo, il quarto e il quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione. 1 Lingua originale: il francese. 2

V. paragrafi 27 e segg. delle presenti conclusioni. 3

V. paragrafi 93 e segg. delle presenti conclusioni. 4

V. paragrafi 116 e segg. delle presenti conclusioni. 5 Mader, O.,

EU [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 26; Pilorge‑Vrancken, J., Gervasoni, S., Le droit de la fonction publique de l’Union européenne , Bruxelles, 2017, pag.

162. 6 V., per quanto riguarda il principio di trasparenza, sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer (C‑213/15 P, EU:C:2017:563, punti 50 e segg.), e, per quanto riguarda il principio di riservatezza, ordinanza del 3 aprile 2000, Germania/Parlamento e Consiglio (C‑376/98, EU:C:2000:181, punti 10 e segg.). 7

V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 51), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 44). 8

V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 53), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 46). 9

V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 10

V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 55), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 48). 11

V. paragrafi 43 e segg. delle presenti conclusioni. 12

V. paragrafi 52 e segg. delle presenti conclusioni. 13

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 14

V. paragrafo 106 delle conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497). 15 Secondo uno studio del Parlamento europeo intitolato EU Agencies and Conflicts of Interest (2020), le agenzie dell’Unione hanno istituito, nell’ambito dei loro sistemi di governance, meccanismi interni strutturati volti a garantire il rispetto del diritto dell’Unione.

Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa loro conferita dagli atti costitutivi, esse adottano norme e dispositivi interni adeguati alla loro struttura, tra cui in particolare politiche in materia di conflitti di interessi, procedure di dichiarazione e di esame degli interessi, meccanismi di segnalazione e strumenti di controllo interno.

Tali dispositivi, integrati nei quadri di gestione dei rischi e di buona amministrazione, fanno parte dell’architettura istituzionale delle agenzie e sono intesi a garantire la legalità, l’integrità e la trasparenza della loro azione. 16 Ai sensi dell’articolo 8 («Imparzialità e indipendenza») del Codice europeo di buona condotta amministrativa, elaborato dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento mediante risoluzione nel corso della sessione plenaria del 6 settembre 2001 (GU 2002, C 72 E, pag. 331), l’obbligo di imparzialità esige che il funzionario si astenga «da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi».

Tale codice esige che la condotta del funzionario non sia mai ispirata a «interesse personale, familiare o nazionale, né dipend[a] da pressioni politiche».

Il funzionario inoltre «si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario». 17 Il codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico (GU 2000, L 267, pag. 63) enuncia che «[i]l personale è tenuto ad agire con obiettività e imparzialità, nell’interesse dell’Unione e per il bene pubblico.

Esso deve agire in piena indipendenza nel quadro della politica decisa dalla Commissione, e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali o nazionali ovvero da pressioni politiche». 18 L’articolo 2, paragrafo 2 («Principi fondamentali») del codice di condotta del SRB impone ai membri del [OSCURATO:PERSONA], agli osservatori permanenti, ai supplenti e agli osservatori di rispettare i più elevati standard di condotta etica e di agire con onestà, indipendenza e imparzialità, senza tenere conto di interessi personali.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 («Conflitti di interessi») di detto codice, tali persone devono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, il quale esiste quando interessi privati o personali possono influenzare, o apparentemente influenzare, l’esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni (v. decisione del SRB del 24 giugno 2020 che adotta il codice di condotta, SRB/PS/2020/16, disponibile sul suo sito Internet). 19 V., a tale proposito, ordinanza del 13 giugno 2006, Mancini/Commissione (C‑172/05 P, EU:C:2006:393, punto 33), nella quale la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui, in sede di esame della sussistenza di un conflitto di interessi, l’esistenza di rapporti professionali tra un funzionario e un terzo non può comportare, in linea di principio, che l’indipendenza di tale funzionario sia o appaia compromessa qualora egli sia chiamato a pronunciarsi su un caso nel quale interviene detto terzo. 20 V., a tale proposito, ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (F‑155/12, EU:F:2014:24, punto 37), da cui risulta che l’esistenza di un rapporto di amicizia può, in linea di principio, dare luogo a un conflitto di interessi qualora esista un «legame diretto» tra le persone interessate.

Tuttavia, la semplice circostanza che due persone siano connesse su un social network come Facebook in qualità di «amici» non può, di per sé, rivelare l’esistenza di un vero e proprio rapporto di amicizia nel senso corrente del termine.

Infatti, una connessione siffatta può semplicemente riflettere la volontà di scambiare informazioni di interesse generale o professionale e non implica necessariamente l’esistenza di uno stretto rapporto personale tra gli interessati. 21 Dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e a valutare i fatti rilevanti nonché a valutare gli elementi di prova.

Purché essi siano stati assunti regolarmente e siano state rispettate le norme applicabili in materia di prova, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova rientra nella competenza esclusiva del Tribunale e non costituisce, salvo in caso di snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑386/22 P, EU:C:2026:131, punto 57). 22

V. paragrafi 49 e segg. delle presenti conclusioni. 23 Più concretamente, la Corte ha dichiarato che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare una «mancanza di imparzialità».

È sufficiente che sussista un «dubbio legittimo» a tale riguardo e che questo non possa essere dissipato (v. sentenze del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 37, del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54, e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 24 Come ha rilevato l’avvocato generale Pikamäe nelle sue conclusioni presentate nella causa Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497, paragrafi 108 e 109), l’onere della prova relativo all’esistenza di un legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio non può essere considerato eccessivamente gravoso, poiché la giurisprudenza non richiede che l’esistenza di una mancanza di imparzialità sia dimostrata positivamente.

È invece sufficiente che esista un legittimo dubbio su un possibile pregiudizio e che questo non possa essere dissipato.

Analogamente, qualora venga constatata una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, non occorre nemmeno esaminare se sia soddisfatta anche la condizione relativa all’imparzialità soggettiva. 25 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). 26

V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 27

V. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 158), in cui la Corte ha dichiarato che il fatto che due servizi della Commissione rientrino in una stessa struttura organizzativa non può, di per sé, rimettere in questione l’imparzialità di tale istituzione, in quanto tali servizi sono necessariamente parte dell’organizzazione amministrativa alla quale appartengono.

Ne consegue che la struttura interna di un’istituzione non può, in quanto tale, rivelare un rischio di pregiudizio all’imparzialità.

Al contrario, l’esistenza di un rischio siffatto deve essere suffragata da elementi concreti. 28 La massima « nemo iudex in causa sua » («nessuno deve essere giudice nella propria causa») è una delle espressioni più antiche del principio di imparzialità.

Derivata dalla tradizione giuridica romana, essa si basa sull’idea che un decisore non possa pronunciarsi in un caso nel quale abbia un interesse personale che potrebbe pregiudicare – o apparentemente pregiudicare – la sua autonomia di giudizio.

Tale principio trae origine, in particolare, dalle norme relative al iudex sospectus contenute nel Corpus iuris civilis (Digesto, D. 5,1,17, e Codice di Giustiniano , C. 3,5).

Questa massima, trasmessa dal diritto canonico e successivamente integrata nelle tradizioni giuridiche europee, si è progressivamente imposta come principio generale del diritto, oggi considerato una componente essenziale del diritto a un processo equo e del diritto a una buona amministrazione.

Essa mira non solo a prevenire qualsiasi reale pregiudizio, ma anche a preservare la fiducia nell’istituzione decisionale, garantendo che la giustizia sia resa e appaia oggettivamente imparziale (v.

Vermeule, A., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] of Impartiality»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 122, n. 2, novembre 2012 pag. 384). 29

V. conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 51), riguardo alla possibilità di ridurre il rischio di parzialità prevedendo che un’entità distinta da quella oggetto dell’azione di risarcimento dei danni sia competente a decidere su tale azione. 30 Per quanto riguarda gli asseriti timori legati alla partecipazione di un determinato giudice ad un collegio giudicante, si deve rilevare che sia i giudici dell’Unione, sia la Corte europea dei diritti dell’uomo esaminano se le preoccupazioni espresse dalle parti della controversia possano essere considerate oggettivamente giustificate (v. sentenze del 2 ottobre 2025, WV/SEAE, C‑243/24 P, EU:C:2025:742, punti da 53 a 61; del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punti 57 e 73, e sentenza della Corte EDU, 23 aprile 2015, Morice c.

Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, §§ da 79 a 91). 31

V. paragrafi 128 e segg. delle presenti conclusioni. 32 Per un’analisi del rapporto tra l’articolo 41 e gli articoli 42 e 47 della Carta, v.

Craig, P., «Article 41 – [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A. (dir.), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 1127. 33

V. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 58), e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 59). 34

V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930, paragrafi da 49 a 51). 35 Sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 60). 36 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza citata). 37

V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930, paragrafo 53). 38

V. sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punti da 57 a 66). 39

V. paragrafi 85 e 89 delle presenti conclusioni. 40 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, per pronunciarsi sull’esistenza, in una determinata causa, di un motivo legittimo per temere che un giudice non sia imparziale, il punto di vista dell’accusato entra in gioco ma non ha un ruolo decisivo.

L’elemento determinante consiste nella questione se si possa ritenere che le preoccupazioni dell’interessato siano oggettivamente giustificabili (v.

Corte EDU, 21 dicembre 2000, Wettstein c.

Svizzera, CE:ECHR:2000:1221JUD003395896, § 44, e Corte EDU, 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c.

Italia, CE:ECHR:1996:0807JUD001987492, § 58). 41

V. sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47), e del 22 marzo 2023, Colombani/SEAE (T‑113/22, EU:T:2023:154, punto 35). 42 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). 43 Come ha indicato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:44, paragrafo 66), la riservatezza non implica un «diritto al segreto», bensì deve essere garantita tenendo conto di altri interessi legittimi. 44 V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1990, Schneemann e a./Commissione (C‑137/88, EU:C:1990:69, punto 9); del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 86), e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento (T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 99). 45

V. sentenza del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione (33/79 e 75/79, EU:C:1980:139, punto 22). 46 Livolsi, T., Schiano, R., Statut de la fonction publique de l’Union européenne: commentaire article par article , Perillo, E., Giacobbo‑Peyronnel,

V. (dir.), Bruxelles, 2017, pag.

178. Il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di raccogliere tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle relative all’interesse del funzionario interessato, prima di adottare una decisione che lo riguarda.

Il dovere di sollecitudine appare quindi come una delle componenti del principio di buona amministrazione, il quale esige che l’autorità che ha il potere di nomina prenda le decisioni con piena cognizione di causa; in caso contrario, sarebbe difficile concepire come esse possano essere correttamente motivate. 47

V. sentenza del 18 ottobre 1976, N./Commissione (128/75, EU:C:1976:139, punto 10).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 giugno 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] C ‑ 582/24 P PB contro [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico « Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Molestie psicologiche – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Mancanza di un principio di prova – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Principio d’imparzialità – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Responsabilità » I. Introduzione 1. Con la sua impugnazione, PB chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 giugno 2024, PB/SRB (T‑789/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:426), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU) del 15 febbraio 2022, che respinge la sua domanda di assistenza e, dall’altro, al risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa di tale decisione. 2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sul primo, secondo, quarto e quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione, che vertono sulla nozione di imparzialità oggettiva nonché sui principi di riservatezza e di trasparenza nell’ambito di una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza in materia di funzione pubblica definendo più chiaramente i contorni del principio di imparzialità oggettiva, al fine di garantirne un’applicazione coerente ed effettiva nella prassi amministrativa delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. Essa la invita inoltre a chiarire in che modo tale principio debba essere conciliato con i requisiti di riservatezza e di trasparenza applicabili al trattamento delle domande di assistenza, nel rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate e dell’integrità del processo decisionale amministrativo. II. Contesto normativo 4. L’articolo 11 bis , paragrafo 1, dello Statuto enuncia quanto segue: «Nell’esercizio delle proprie funzioni, e [fatto salvo il paragrafo 2], il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza». 5. Ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafi 1 e 3, dello Statuto, «[i]l funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale», intendendosi per molestia «ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona». 6. L’articolo 24 dello Statuto così dispone: «L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile». 7. L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto prevede quanto segue: «Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. (…)». III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata A. Fatti 8. Il ricorrente è stato assunto dal SRB (CRU) il 1º novembre 2016, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nel grado AD 6, in qualità di giurista presso il segretariato dell’unità 01. A seguito di una procedura di assunzione esterna con esito positivo, egli è stato reinquadrato nel grado AD 7 a partire dal 1º ottobre 2017 e ha continuato ad esercitare le sue funzioni, inizialmente in qualità di esperto senior in politica e relazioni esterne e successivamente in qualità di esperto giuridico senior. Da allora non gli è stato accordato alcun reinquadramento. 9. Il 15 ottobre 2021, ritenendo di essere vittima di molestie psicologiche da parte della presidente del SRB, il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza sulla base dell’articolo 24 dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 11 del RAA (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), al servizio antimolestie del SRB. In detta domanda egli deduceva una serie di comportamenti che a suo avviso configuravano molestie psicologiche che pregiudicavano il suo benessere e lo avevano portato ad uno stato di esaurimento professionale. 10. Le sue censure si articolavano intorno a tre assi principali. 11. In primo luogo, egli imputava alla presidente diversi comportamenti individuali: commenti pubblici offensivi, ripetute critiche ai suoi contributi professionali, graduale emarginazione, mancanza di comunicazione e promesse non mantenute relative alla sua mobilità interna. Deduceva in particolare un incidente avvenuto durante una riunione del 19 settembre 2018 riguardo alla sua tesi di master che criticava la governance del SRB, a seguito del quale gli sarebbe stato intimato di ritirare le copie diffuse. Denunciava inoltre urla proferite in pubblico dalla presidente, il rifiuto di un trasferimento interno, l’assenza di reinquadramento nonostante la sua anzianità e raccomandazioni favorevoli, un rifiuto di organizzazione dell’orario di lavoro, nonché una mancanza di riconoscimento nei suoi rapporti informativi. 12. In secondo luogo, egli metteva in discussione il suo ex capo unità, divenuto vicepresidente del SRB, che accusava di avere contribuito alla sua emarginazione e alla sua mancata promozione, e persino di avere manipolato alcune procedure interne a suo danno. Riteneva che la presidente e il vicepresidente avessero agito in modo concertato per nuocere alla sua carriera e trasmettere un’immagine negativa di lui. 13. In terzo luogo, il ricorrente sosteneva che tali comportamenti si inserivano in un contesto istituzionale più ampio caratterizzato da una mancanza di trasparenza e da una cultura organizzativa problematica. Evocava in particolare la mancata comunicazione di talune decisioni interne, pratiche di gestione del personale erratiche, un tasso elevato di rotazione del personale, asserite minacce nei confronti degli agenti malati e un utilizzo del sistema di reinquadramento che egli qualificava come strumento di pressione. 14. Il 18 novembre 2021 il SRB, in sessione plenaria, ha sospeso la delega dei poteri dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) alla presidente per il trattamento di tale domanda e ha affidato tali poteri a un diverso membro permanente (in prosieguo: l’«AACC designata»). Quest’ultimo ha incaricato il servizio di conformità di effettuare una valutazione preliminare della domanda. 15. Il servizio di conformità ha chiesto precisazioni ed elementi di prova al ricorrente e ha invitato il servizio delle risorse umane e il vicepresidente a comunicargli le loro osservazioni. Nella sua relazione preliminare del 31 gennaio 2022, esso ha concluso per l’assenza di un principio di prova dei fatti addotti e ha raccomandato di respingere la domanda senza avviare un’indagine formale, pur lasciando al ricorrente la possibilità di produrre elementi supplementari. 16. Con decisione notificata al ricorrente il 15 febbraio 2022, l’AACC designata, dopo avere raccolto le osservazioni di quest’ultimo sulla relazione preliminare, ha respinto la domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione controversa»), con la motivazione che non ricorrevano le condizioni cumulative che caratterizzano le molestie ai sensi dell’articolo 12 bis , paragrafo 3, dello Statuto e non era stato fornito alcun elemento probante sufficiente. 17. Successivamente a tale decisione, il ricorrente ha chiesto l’accesso al fascicolo e a diversi documenti, sia sul fondamento del diritto di accesso ai documenti, sia su quello della protezione dei dati personali. Il servizio di conformità gli ha trasmesso le sintesi di taluni scambi, in particolare le osservazioni del servizio delle risorse umane e del vicepresidente nella sua qualità di ex capo unità del ricorrente, nonché una sintesi di una misura di protezione preventiva diretta a limitare i contatti diretti con la presidente. 18. Il 9 maggio 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile agli agenti temporanei in forza dell’articolo 46 del RAA (in prosieguo: il «reclamo»), parimenti accompagnato da domande di accesso complementari riguardanti, in particolare, eventuali conflitti di interessi, la catena decisionale e gli scambi interni avvenuti nell’ambito della valutazione preliminare. Il reclamo è stato respinto con decisione del SRB del 6 settembre 2022, notificata al ricorrente il 7 settembre successivo (in prosieguo: la «decisione di rigetto»). 19. Successivamente, il ricorrente ha fruito di un’aspettativa per motivi personali. Nel dicembre 2022, al termine del mandato della presidente e dopo l’entrata in servizio di un nuovo presidente, egli è stato informato dell’intenzione di non rinnovare il suo contratto. Con provvedimenti del 22 e 27 febbraio 2023, egli è stato formalmente informato della cessazione del suo contratto al 30 settembre 2023 ed è stato sollevato dalle sue funzioni. B. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 20. Il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa, deducendo, a sostegno della sua domanda di annullamento, tre motivi vertenti, in primo luogo, su vizi di procedura e su una violazione dei diritti della difesa, in secondo luogo, su una violazione dell’articolo 24 dello Statuto, del dovere di sollecitudine nonché dell’obbligo di assistenza e del principio di buona amministrazione e, in terzo luogo, su un errore manifesto di valutazione degli elementi presentati nella domanda di assistenza, su un errore nella metodologia applicata e su una violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto. A sostegno della sua domanda di risarcimento, egli ha inoltre dedotto una violazione del suo diritto di essere ascoltato e dei suoi diritti della difesa. 21. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. C. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 22. Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        avocare a sé la causa e, pertanto, annullare la decisione controversa e la decisione di rigetto; –        condannare il SRB al pagamento di un risarcimento di EUR 50 000, e –        condannare il SRB al pagamento delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e di quello dinanzi alla Corte. 23. Con la sua comparsa di risposta, il SRB chiede alla Corte di: –        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto integralmente infondata, e –        condannare il ricorrente al pagamento delle spese. IV. Analisi giuridica A. I motivi dedotti dal ricorrente e la portata dell’esame da effettuare 24. Con la sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi a sostegno della propria domanda di annullamento. Il primo motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, verte, da un lato, sulla valutazione da parte della sentenza impugnata del primo motivo di ricorso sollevato in primo grado e, dall’altro, su quella del secondo motivo di ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Il secondo motivo di impugnazione riguarda l’esame, da parte della sentenza impugnata, del terzo motivo di ricorso dedotto in primo grado. Il ricorrente deduce inoltre un motivo di impugnazione distinto a sostegno della sua domanda di risarcimento. 25. Come indicato in precedenza, le presenti conclusioni si limiteranno all’esame del primo, del secondo, del quarto e del quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione. A fini di chiarezza dell’analisi, quest’ultima sarà strutturata attorno alle distinte problematiche giuridiche sollevate da tali diversi punti. Saranno esaminati, in primo luogo, il primo e il secondo punto, nella parte in cui vertono sul rispetto del principio di imparzialità oggettiva ( 2 ), successivamente, in secondo luogo, il quarto e il quinto punto, relativi ai principi di riservatezza ( 3 ) e di trasparenza ( 4 ) applicabili nell’ambito di una domanda di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto. 26. Un siffatto esame distinto si impone in quanto i principi di imparzialità, di trasparenza e di riservatezza, benché strettamente connessi tra loro nell’ordinamento giuridico dell’Unione, conservano ciascuno la loro autonomia normativa. L’imparzialità, sancita all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), costituisce una componente del principio di buona amministrazione ( 5 ). La trasparenza, fondata in particolare sull’articolo 15 TFUE e sull’articolo 42 della Carta, è intesa a garantire l’avvio dell’azione amministrativa, mentre la riservatezza mira a tutelare interessi legittimi ( 6 ), quali i diritti della difesa e la protezione dei dati personali. Tali principi presentano, inoltre, modalità di applicazione particolari nel diritto della funzione pubblica , tenuto conto delle specificità dei rapporti statutari. La loro articolazione implica, in ciascun caso, un bilanciamento conforme alle esigenze della buona amministrazione. B. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità oggettiva 1. La nozione di «imparzialità» nel diritto dell’Unione 27. Prima di iniziare l’esame nel merito della motivazione della sentenza del Tribunale con riferimento ad un’eventuale violazione del principio di imparzialità, occorre ricordare la portata che tale principio, come interpretato dalla Corte, riveste nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 28. Da una giurisprudenza costante risulta che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta ( 7 ). Tale diritto comprende in particolare il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale. Il requisito di imparzialità riveste, a tal riguardo, un’importanza fondamentale in quanto è strettamente connesso al principio della parità di trattamento che è alla base dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Esso è inteso a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi in capo ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto delle istituzioni e a garantire la loro indipendenza ed integrità, per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine che esse proiettano all’esterno. Esso copre quindi tutte le circostanze che un agente deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia ( 8 ). 29. La giurisprudenza della Corte precisa che tale requisito presenta due dimensioni complementari. Da un lato, l’imparzialità soggettiva implica che il membro dell’istituzione interessata non manifesti alcuna opinione preconcetta né alcun pregiudizio personale nel trattamento del caso. Dall’altro, l’imparzialità oggettiva riguarda le garanzie offerte dall’organizzazione e dallo svolgimento del procedimento. A tale titolo, l’istituzione è tenuta a fornire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito all’esistenza di un eventuale pregiudizio. Non è necessario dimostrare l’esistenza di un’effettiva parzialità. È sufficiente che possa oggettivamente sorgere un legittimo dubbio e che questo non possa essere dissipato ( 9 ). La valutazione è effettuata dal punto di vista di un osservatore esterno ragionevole ed informato, tenendo conto dell’apparenza di indipendenza che il procedimento deve presentare. 30. Dalla giurisprudenza risulta altresì che talune circostanze, come la previa conoscenza dei fatti da parte delle persone che partecipano all’adozione di una decisione amministrativa o giudiziaria, non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare una mancanza di imparzialità. Una conoscenza siffatta può essere inerente all’esercizio precedente o in parallelo di funzioni professionali e non rivela automaticamente un pregiudizio. Per accertare una violazione del requisito di imparzialità oggettiva è necessario stabilire se esista nel caso specifico un elemento oggettivo concreto , come un conflitto di interessi in capo a funzionari e agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, idoneo a far sorgere un legittimo dubbio, agli occhi dei terzi, quanto all’imparzialità del procedimento di cui trattasi ( 10 ). Si deve considerare violato il requisito di imparzialità solo qualora, tenuto conto dell’organizzazione e dello svolgimento del procedimento, non possa essere ragionevolmente escluso un simile dubbio. 31. È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, come sostiene il ricorrente, il Tribunale abbia travisato la nozione di imparzialità oggettiva. 2. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità per quanto riguarda il servizio di conformità e la responsabile di tale servizio 32. Con il primo punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti da 46 a 52, 116, 117 e 176 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione del principio di imparzialità oggettiva a causa di un conflitto di interessi in capo alla sig.ra B, responsabile del servizio di conformità del SRB. a) Osservazioni delle parti 33. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato tale principio escludendo l’esistenza di un conflitto di interessi riguardo alla sig.ra B, connesso ai loro precedenti rapporti personali e alla conoscenza da parte di quest’ultima delle difficoltà che egli incontrava con la presidenza del SRB, nonché della sua intenzione di presentare una denuncia per molestie. A suo avviso, tale situazione era idonea a suscitare un legittimo dubbio di parzialità, sicché la sig.ra B avrebbe dovuto astenersi. Egli contesta inoltre al Tribunale di avere statuito ultra petita , di avere commesso un errore di diritto avallando l’argomento relativo alla possibilità di contattare altri membri del servizio e di avere adottato una motivazione circolare. Egli sostiene inoltre che il SRB non ha fornito alcuna prova dell’imparzialità della sig.ra B, che la trasmissione di alcuni documenti e il cambio dell’AACC firmataria non sono sufficienti a dissipare il dubbio e che l’insieme di tali elementi ha viziato il procedimento sotto il profilo dell’articolo 11 bis dello Statuto. 34. Il SRB replica che il ricorrente non ha dimostrato le asserite confidenze né l’esistenza di un rischio concreto di parzialità, poiché una semplice conoscenza dei fatti non è sufficiente a configurare una violazione del principio di imparzialità oggettiva. Esso sostiene che l’onere della prova incombe al ricorrente e che l’argomento relativo alla mancata trasmissione di documenti mira indebitamente a invertirne l’onere, senza dimostrare in che modo tali documenti avrebbero potuto influenzare la decisione controversa. Le censure relative alla misura di protezione menzionata al punto 176 della sentenza impugnata, all’argomento accolto al punto 48 di tale sentenza e ad un’asserita decisione ultra petita sarebbero, secondo il SRB, inoperanti o non sufficientemente suffragate e nessun elemento consentirebbe di concludere per l’esistenza di un conflitto di interessi all’interno del servizio di conformità. b) Analisi della sentenza impugnata 1) Motivazione adottata dal Tribunale 35. Ai punti da 42 a 52 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la censura con la quale il ricorrente sosteneva che la valutazione preliminare della sua domanda di assistenza era stata condotta in violazione del principio di imparzialità oggettiva. 36. Il Tribunale ricorda anzitutto il contesto normativo applicabile. Facendo riferimento all’articolo 41 della Carta, esso sottolinea che ogni persona ha diritto a un trattamento imparziale delle questioni che la riguardano. L’imparzialità comporta un profilo soggettivo (assenza di opinioni personali preconcette) e un profilo oggettivo, il quale impone che l’istituzione offra garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio riguardo all’esistenza di un’opinione preconcetta. La valutazione deve essere effettuata dal punto di vista di un terzo obiettivo e informato, tenendo conto delle circostanze concrete del caso di specie. 37. Applicando tali principi, il Tribunale rileva che, prima della valutazione preliminare, il servizio di conformità ha proceduto a una verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interessi, in particolare consultando il responsabile del servizio giuridico. Esso constata inoltre che, con decisione della sessione plenaria del SRB, la presidente – oggetto della domanda di assistenza – era stata esclusa dalla procedura, poiché i suoi poteri di AACC erano stati sospesi e delegati a un altro membro permanente. Pertanto, secondo il Tribunale, la persona chiamata in causa non era coinvolta nell’adozione della decisione relativa alla domanda di assistenza. Peraltro, il ricorrente non avrebbe dimostrato che altri membri del servizio di conformità si trovassero in una situazione di concreto conflitto di interessi. 38. Per quanto riguarda più in particolare la responsabile del servizio di conformità, il Tribunale rileva che il ricorrente l’aveva qualificata egli stesso come «amica». Tuttavia, esso ritiene che tale circostanza non possa, di per sé, dimostrare l’esistenza di un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto né far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di detta responsabile. Osserva inoltre che la valutazione preliminare ha portato a raccomandare il rigetto della domanda senza avvio di un’indagine, il che, a suo avviso, non consente di concludere che l’asserita esistenza di un legame personale abbia favorito il ricorrente o pregiudicato l’obiettività dell’analisi. 39. In definitiva, il Tribunale ritiene che nessun elemento concreto consentisse di considerare che il procedimento di valutazione preliminare era viziato da una mancanza di imparzialità oggettiva. Esso respinge quindi il motivo di ricorso vertente sulla violazione di tale principio per quanto riguarda il servizio di conformità e la sua responsabile. 2) Valutazione 40. In via preliminare, va rilevato che il Tribunale ha fatto precedere la sua analisi da un’esposizione particolarmente strutturata della giurisprudenza della Corte relativa al principio di imparzialità, al punto 45 della sentenza impugnata, nella quale rammenta con precisione i fondamenti e le caratteristiche essenziali di tale principio nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Esso distingue, giustamente e conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva al punto 45 della sentenza impugnata, e sottolinea espressamente che nel caso di specie è in discussione solo la seconda, al punto 46 di tale sentenza. 41. In tali circostanze, il problema sollevato nell’ambito della presente impugnazione non risiede in una violazione del criterio giuridico applicabile in quanto tale, bensì nel modo in cui il Tribunale ha applicato tale criterio alle circostanze del caso di specie in sede di esame delle censure relative all’asserita esistenza di conflitti di interessi. In sostanza, il ricorrente sostiene che la partecipazione di determinate persone al procedimento sfociato nell’adozione della decisione controversa era idonea a configurare situazioni di conflitto di interessi e pertanto a far sorgere, dal punto di vista di un osservatore esterno ragionevole e informato, un legittimo dubbio quanto alla loro imparzialità. Le persone interessate sono la responsabile del servizio di conformità, la presidente e il vicepresidente del SRB. 42. Tra le circostanze che, secondo il ricorrente, potrebbero far sorgere, in capo alla responsabile del servizio di conformità, l’apparenza di un conflitto di interessi, figura segnatamente il fatto che ella, da un lato, era già a conoscenza della situazione del ricorrente ( 11 ) e, dall’altro, aveva ottenuto tali informazioni nell’ambito del rapporto amicale esistente tra loro ( 12 ). Sebbene vi sia un certo nesso fra tali elementi, ragioni obiettive giustificano che essi siano oggetto di un esame distinto. i) Rilevanza della previa conoscenza della situazione del ricorrente da parte della responsabile del servizio di conformità 43. Il ricorrente sostiene che la responsabile del servizio di conformità era al corrente della sua situazione, dal momento che egli si sarebbe confidato con lei riguardo alle difficoltà incontrate. A tale proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha espressamente esaminato tale argomento e ha constatato che era stato il ricorrente stesso ad informare la responsabile del servizio di conformità dell’oggetto della sua domanda di assistenza. Sebbene il ragionamento del Tribunale appaia piuttosto succinto, dalla sentenza impugnata risulta che esso tende, in sostanza, a relativizzare l’argomentazione del ricorrente, considerando che i motivi idonei a fondare un’eventuale opinione preconcetta della responsabile del servizio di conformità – supponendo che una siffatta opinione preconcetta possa essere dimostrata – rientrerebbero, in definitiva, nella sfera personale del ricorrente. 44. L’argomentazione del Tribunale non può, prima facie , essere respinta. Infatti, se si dovesse dedurre una mancanza di imparzialità dalla sola conoscenza di un determinato stato di fatto, il ricorrente sarebbe allora in grado di influire sullo svolgimento del procedimento amministrativo provocando, mediante la mera comunicazione di informazioni ad alcuni partecipanti al procedimento, la loro presunta inidoneità ad intervenire. Orbene, non si può ammettere che una parte possa utilmente invocare un dubbio quanto all’imparzialità di un organo basandosi su una situazione alla quale ha contribuito essa stessa in modo determinante, salvo che si possa dimostrare che, indipendentemente da tale contributo, elementi oggettivamente verificabili erano comunque idonei a far sorgere, in capo ad un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento. Il Tribunale sembra quindi criticare implicitamente una siffatta concezione dell’imparzialità oggettiva, che il ricorrente pare sostenere. 45. Sebbene il Tribunale non precisi il fondamento dogmatico di tale argomentazione, quest’ultima potrebbe, in teoria, essere collegata alla nozione di abuso di diritto o al principio generale secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans ). In ogni caso, questi due principi convergono quanto ai loro effetti, poiché implicano che una parte non possa trarre vantaggio giuridico da una situazione irregolare da lei stessa creata o alla quale essa ha contribuito in modo determinante. L’esatta qualificazione di tale ragionamento non ha tuttavia una portata decisiva nel caso di specie, dal momento che la causa non verte principalmente su tale questione. Si tratta in realtà di stabilire se la previa conoscenza di un fatto possa, di per sé, costituire un indizio di parzialità oggettiva . Occorre pertanto orientare l’analisi verso tale questione di portata più generale. 46. Un’interpretazione a tal punto estensiva della nozione di parzialità oggettiva, secondo la quale la sola previa conoscenza di uno stato di fatto potrebbe costituire una circostanza in grado di far sorgere dubbi legittimi quanto alla neutralità di un partecipante al procedimento, sarebbe, eventualmente, difficile da mettere in pratica e idonea a porre l’amministrazione di fronte a vincoli tali da compromettere il suo buon funzionamento. Non senza ragione, la Corte non accoglie un’accezione così ampia della nozione di imparzialità oggettiva. Come si è già ricordato, dalla sua giurisprudenza risulta che una previa conoscenza dei fatti da parte di coloro che sono chiamati a partecipare all’adozione di una decisione giudiziaria o amministrativa non costituisce, di per sé, una circostanza in grado di inficiare tale decisione con un vizio di procedura sotto forma di difetto di imparzialità ( 13 ). 47. Infatti, in alcuni casi una siffatta conoscenza preliminare risulta inevitabile, tenuto conto di un’attività professionale esercitata in precedenza o in parallelo dalle persone interessate ( 14 ). Occorre pertanto stabilire se esista nel caso specifico un elemento oggettivo – come un conflitto di interessi in capo a funzionari o agenti che agiscono per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione – idoneo a far sorgere un legittimo dubbio, agli occhi dei terzi, quanto all’imparzialità del procedimento di cui trattasi. 48. Tale giurisprudenza appare tanto più pertinente nel caso di specie in quanto la responsabile del servizio di conformità di un’agenzia dell’Unione è per l’appunto incaricata di vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione, delle norme interne dell’agenzia nonché degli standard etici applicabili al personale e agli organi decisionali. Il servizio di conformità ha, di regola, il compito di garantire la prevenzione e l’individuazione delle violazioni degli obblighi statutari, consigliare l’amministrazione su questioni etiche e di conflitto di interessi e contribuire all’attuazione dei meccanismi interni di controllo e di buona governance ( 15 ). 49. In tali circostanze, non vi è nulla di insolito nel fatto che la responsabile di tale servizio sia informata di eventuali disfunzioni o di violazioni delle norme statutarie, quali situazioni di molestie tra colleghi. Nella sua qualità di punto di contatto per le domande di assistenza, le segnalazioni e le denunce del personale, nonché per le comunicazioni informali relative al rispetto degli obblighi professionali, ella è portata, per natura, ad acquisire una conoscenza delle situazioni interne all’agenzia. Non ci si può pertanto attendere che la responsabile del servizio di conformità, esercitando tali funzioni, rimanga completamente all’oscuro dell’asserita esistenza di situazioni di molestie all’interno dell’agenzia. 50. Ne consegue che il solo fatto che la responsabile del servizio di conformità sia portata, a motivo delle sue responsabilità istituzionali , a conoscere la situazione statutaria di taluni funzionari o agenti – tra i quali può eventualmente figurare il ricorrente – non può, di per sé, giustificare dubbi quanto alla sua imparzialità oggettiva. Una siffatta presunzione andrebbe oltre quanto richiesto dalle garanzie di imparzialità e non sarebbe compatibile con gli imperativi del buon funzionamento del servizio pubblico. Infatti, indipendentemente dalle informazioni che la responsabile del servizio di conformità possa essere portata a ricevere nell’esercizio delle sue funzioni, siano esse provenienti dalle persone interessate o da altre fonti, ella resta tenuta a rispettare gli obblighi di indipendenza e di integrità che si impongono a qualsiasi funzionario dell’Unione. 51. Pertanto, la circostanza che il ricorrente si sia confidato con la responsabile del servizio di conformità e che quest’ultima abbia quindi acquisito una certa conoscenza della sua situazione – inerente all’esercizio delle sue funzioni – non può, di per sé, far sorgere ragionevoli dubbi quanto alla sua imparzialità oggettiva. ii) Rilevanza dell’asserito rapporto amicale con la responsabile del servizio di conformità 52. Ciò posto, non si può escludere che, nella presente causa, l’esistenza di un conflitto di interessi sia idoneo a far sorgere dubbi legittimi quanto all’imparzialità oggettiva della responsabile del servizio di conformità. A tal riguardo, il ricorrente contesta al Tribunale di avere travisato la portata di tale requisito omettendo, in sostanza, di tenere conto degli asseriti rapporti di amicizia che egli avrebbe intrattenuto con la responsabile del servizio di conformità. Il suo argomento deve essere inteso nel senso che è proprio a motivo del particolare rapporto di fiducia esistente tra loro che egli sarebbe stato indotto a confidarsi con lei in merito alla propria situazione. 53. A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il Tribunale ha giustamente rinviato all’articolo 11 bis dello Statuto, ai sensi del quale un funzionario non può, nell’esercizio delle proprie funzioni, trattare una questione in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza. In secondo luogo, il Tribunale ha sottolineato che il servizio di conformità aveva effettuato un esame preliminare dell’esistenza di un eventuale conflitto di interessi, dal quale non era emerso alcun elemento in tal senso. 54. In tali circostanze, il Tribunale non era tenuto, in linea di principio, a procedere ad un’analisi giuridica più approfondita della questione relativa alla misura in cui l’asserito rapporto di amicizia tra il ricorrente e la responsabile del servizio di conformità nonché lo scambio di informazioni relativo alla situazione del ricorrente nell’ambito di tale rapporto di fiducia fossero idonei a configurare un conflitto di interessi. Ciò non toglie che, per ragioni di completezza, occorra esaminare in modo più approfondito l’argomento del ricorrente su tale punto. 55. In teoria, i rapporti interpersonali possono dar luogo a un «conflitto di interessi» ai sensi del diritto della funzione pubblica dell’Unione. Dall’esame di una serie di disposizioni pertinenti che disciplinano il comportamento dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione risulta che interessi personali – in particolare interessi familiari, ma anche altri rapporti privati – possono essere idonei a compromettere l’indipendenza e l’imparzialità di tali funzionari e agenti o, quanto meno, a darne l’apparenza. 56. È vero che nessuna delle disposizioni esaminate vieta espressamente che esistano rapporti di amicizia tra funzionari. Analogamente, l’«amicizia» non è, in quanto tale, individuata come una specifica situazione idonea a far sorgere legittimi dubbi riguardo all’imparzialità dei funzionari interessati. Ciò non toglie che questi ultimi siano tenuti ad un obbligo particolare di vigilanza per prevenire qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, in particolare nel contesto dell’adozione di decisioni che rivestano una certa importanza per terzi. A tal fine, le norme pertinenti che disciplinano il comportamento dei funzionari ricorrono a disposizioni generiche , formulate in termini sufficientemente ampi da consentire di ricomprendere le diverse situazioni che possono presentarsi nella pratica. 57. Ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto, i funzionari e gli altri agenti devono evitare qualsiasi situazione in cui i loro interessi personali possano entrare in conflitto con i loro obblighi professionali. Gli interessi personali, segnatamente gli interessi familiari, sono espressamente menzionati in tale articolo in quanto idonei a generare un conflitto di interessi. Quest’ultimo non è limitato alle ipotesi nelle quali sia dimostrata un’effettiva violazione dell’imparzialità, ma comprende anche le situazioni in cui appaia oggettivamente che l’agente interessato potrebbe non esercitare le sue funzioni con la neutralità e l’indipendenza richieste. 58. Requisiti analoghi derivano dai vari codici di buona condotta amministrativa applicabili all’interno delle istituzioni e degli organi dell’Unione. Ad esempio, il codice del Mediatore europeo vieta qualsiasi comportamento ispirato da interessi personali o familiari ( 16 ). Il codice della Commissione impone agli agenti di agire con imparzialità, indipendentemente da qualsiasi interesse personale ( 17 ). Analogamente, il codice del SRB prevede che i suoi membri e agenti debbano evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi o essere percepita come tale; un conflitto siffatto esiste in particolare quando interessi privati o personali siano di natura tale da influenzare o apparentemente influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni ( 18 ). 59. Ciò posto, la mera esistenza di rapporti interpersonali – siano essi rapporti di conoscenza, di prossimità professionale ( 19 ) o anche di amicizia – non può, di per sé, configurare un «conflitto di interessi». A tal riguardo, occorre tenere conto del fatto che i funzionari e gli altri agenti dell’Unione sono chiamati a svolgere le loro funzioni in un ambiente professionale caratterizzato da una collaborazione stretta e spesso prolungata, propizia alla formazione di rapporti personali. Adottare un approccio contrario equivarrebbe ad ignorare la realtà del funzionamento dell’amministrazione e rischierebbe di comprometterne il corretto svolgimento, nonostante la qualità dei rapporti tra i membri del personale contribuisca in modo significativo al mantenimento di un ambiente di lavoro sano e produttivo . Si deve invece valutare, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se il rapporto di cui trattasi sia oggettivamente idoneo a far sorgere legittimi dubbi quanto all’imparzialità della persona interessata. 60. Ciò può verificarsi, segnatamente, qualora esista un rapporto personale particolarmente stretto e il funzionario interessato sia chiamato ad adottare una decisione o a partecipare a una decisione che riguardi direttamente la persona con la quale egli intrattiene tale rapporto. L’amicizia può quindi essere considerata un elemento pertinente se rivela una prossimità personale di intensità tale da essere idonea, dal punto di vista di un terzo ragionevole e informato, a compromettere o, quanto meno, a mettere in dubbio l’esercizio imparziale delle funzioni ( 20 ). Indizi di un siffatto rapporto personale stretto possono risultare, ad esempio, dalla partecipazione ad attività comuni al di fuori dell’ambito professionale o dalla presenza ad eventi di natura familiare. 61. Una valutazione siffatta presuppone tuttavia un esame concreto e individuale . Occorre accertare l’esistenza di un elemento oggettivo – come uno stretto rapporto personale unitamente ad un potere decisionale o di influenza – tale da far sorgere nei terzi legittimi dubbi quanto all’imparzialità dell’amministrazione. In mancanza di un elemento siffatto, l’esistenza di un rapporto personale o di un legame di amicizia non può, di per sé, essere sufficiente a configurare un conflitto di interessi ai sensi del diritto della funzione pubblica dell’Unione. 62. La questione se nel caso di specie esistesse una tale prossimità costituisce una questione di fatto che, in linea di principio, spettava al Tribunale valutare nell’ambito del procedimento di primo grado. Tale approccio corrisponde alla ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione nell’ambito di un procedimento di impugnazione ( 21 ). Ciò posto, occorre rilevare che nulla, nell’argomentazione del ricorrente, consente di dimostrare che il rapporto tra quest’ultimo e la responsabile del servizio di conformità fosse caratterizzato da una prossimità particolare che andava oltre l’ambito professionale, quale può esistere tra funzionari o agenti all’interno di qualsiasi altra istituzione, organo o organismo dell’Unione. 63. Poiché il ricorrente sostiene che sarebbero state scambiate opinioni in merito ai superiori gerarchici nonché alle difficoltà che egli afferma di avere incontrato – senza che l’esistenza stessa di siffatti scambi sia peraltro suffragata da elementi probanti –, tali affermazioni tendono piuttosto a indicare che il rapporto di cui trattasi si inseriva in un contesto professionale e riguardava aspetti che rientrano tipicamente nell’ambito di competenza del servizio di conformità dell’agenzia ( 22 ). 64. In mancanza di indizi sufficientemente concreti quanto all’esistenza di un conflitto di interessi, non si può contestare al Tribunale di avere travisato la portata del principio di imparzialità oggettiva nel caso di specie. Esso si è quindi giustamente limitato ad esaminare il ricorso alla luce degli elementi di fatto di cui disponeva. iii) L’argomentazione del Tribunale basata sulla mancanza di incidenza di un’asserita parzialità 65. Un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata deve, in ogni caso, essere rilevato in quanto il Tribunale ha considerato, al punto 51 di tale sentenza, come un elemento di natura tale da escludere qualsiasi dubbio quanto all’indipendenza della responsabile del servizio di conformità, la circostanza che detto servizio aveva concluso, al termine della valutazione preliminare, per il rigetto della domanda di assistenza senza avviare un’indagine amministrativa. 66. Attribuendo in tal modo un’importanza particolare all’orientamento della decisione adottata in esito a tale valutazione, il Tribunale sembra avere fondato il suo accertamento dell’imparzialità oggettiva su considerazioni relative alla mancanza di interesse personale della responsabile del servizio di conformità, al carattere eventualmente favorevole del suo atteggiamento nei confronti del ricorrente e, in definitiva, all’esito sfavorevole del procedimento per quest’ultimo. Un ragionamento siffatto può essere inteso nel senso che subordina l’esistenza di una mancanza di imparzialità oggettiva alla dimostrazione di una concreta opinione preconcetta o di un’influenza effettiva sull’esito del procedimento, mentre il requisito di imparzialità oggettiva è inteso piuttosto ad evitare qualsiasi legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento, indipendentemente dalla prova di un’effettiva opinione preconcetta o dall’orientamento della decisione adottata . 67. Infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il requisito di imparzialità oggettiva ha lo scopo di evitare qualsiasi legittimo dubbio quanto all’assenza di opinioni preconcette nel trattamento di un caso . La valutazione del rispetto di tale requisito non dipende né dalla prova di una parzialità effettiva né dalla dimostrazione di un interesse personale concreto da parte delle persone chiamate ad intervenire nel procedimento ( 23 ). Essa implica soltanto che si determini se circostanze oggettivamente verificabili siano idonee a far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità dell’esame. Nella stessa logica, l’imparzialità di un procedimento non può essere valutata alla luce del suo risultato , giacché la circostanza che una decisione sia favorevole o sfavorevole all’interessato è, di per sé, irrilevante a tal riguardo. 68. Ne consegue che il Tribunale non può, in linea di principio, escludere l’esistenza di un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva per il solo motivo che la persona interessata non avrebbe alcun interesse personale nell’esito del procedimento o che la decisione adottata non le sarebbe favorevole. Un approccio siffatto rischierebbe infatti di ridurre indebitamente la portata del principio di imparzialità oggettiva assimilandolo alla sola assenza di un conflitto di interessi personale o di opinioni preconcette comprovati, mentre tale principio mira anche a preservare la fiducia che i singoli devono poter riporre nella neutralità dei procedimenti amministrativi ( 24 ). 69. Tuttavia, la constatazione di una siffatta imperfezione nella motivazione della sentenza impugnata non può, nel caso di specie, condurre all’annullamento di quest’ultima. Dalla lettura complessiva di tale sentenza risulta infatti che il Tribunale non si è limitato a rilevare l’assenza di interesse personale o di influenza concreta sull’esito del procedimento, bensì ha effettuato una valutazione globale delle circostanze pertinenti del caso al fine di stabilire se esse fossero idonee a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva del procedimento. Esso ha segnatamente preso in considerazione l’origine della conoscenza dei fatti da parte della responsabile del servizio di conformità, l’assenza di coinvolgimento decisionale di quest’ultima nell’adozione della decisione controversa nonché le garanzie istituzionali istituite dal SRB. 70. In tali circostanze, sebbene alcuni elementi della motivazione che figura al punto 51 della sentenza impugnata possano essere intesi nel senso che stabiliscono un nesso eccessivamente stretto tra l’assenza di interesse personale o l’esito del procedimento e l’esistenza di un’imparzialità oggettiva, resta il fatto che il Tribunale ha effettuato, in definitiva, una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione. Pertanto, l’imperfezione rilevata nella motivazione non può essere considerata di natura tale da viziare la sentenza impugnata con un errore di diritto che ne giustifichi l’annullamento. 71. Ne consegue che il primo punto del primo motivo di impugnazione deve essere respinto. 3. Sull’asserita violazione del principio di imparzialità a causa del grado gerarchico della presidente e del vicepresidente 72. Con il secondo punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti da 54 a 68, da 70 a 72, 75, 76, 79 e da 81 a 84 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce diverse violazioni dell’obbligo di imparzialità nel trattamento della domanda di assistenza. a) Osservazioni delle parti 73. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che un subordinato non può intervenire nell’esame di una denuncia riguardante un superiore gerarchico, a motivo del rischio di pressioni o ritorsioni, idoneo a compromettere la sua imparzialità. A suo avviso, il Tribunale ha erroneamente escluso la possibilità che la presidente del SRB influenzi gli altri direttori, ivi compresa l’AACC designata, nonché altri membri del personale, e avrebbe commesso lo stesso errore per quanto riguarda il ruolo del vicepresidente. In subordine, egli deduce uno snaturamento dei fatti, facendo valere che il vicepresidente sarebbe stato effettivamente in grado di influenzare l’esame della sua domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. 74. Il SRB sostiene che non si può dedurre alcuna presunzione generale di parzialità dal solo rapporto gerarchico tra un subordinato e un superiore oggetto di una denuncia. L’esistenza di un conflitto di interessi deve essere dimostrata concretamente, sulla base di elementi precisi che attestino un rischio reale di pregiudizio all’imparzialità, cosa che il ricorrente non avrebbe fatto. Inoltre, per quanto riguarda l’asserito snaturamento dei fatti al punto 81 della sentenza impugnata, il ricorrente non avrebbe dedotto alcun argomento specifico che consenta di dimostrarne l’esistenza. b) Analisi della sentenza impugnata 1) Motivazione adottata dal Tribunale 75. Ai punti da 54 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la censura secondo cui l’imparzialità oggettiva sarebbe stata compromessa a causa della subordinazione gerarchica degli intervenienti alla presidente chiamata in causa. Esso ricorda che la decisione controversa non è stata adottata dalla presidente, bensì dall’AACC designata, a seguito di una decisione formale del SRB in sessione plenaria che ha sospeso i poteri della presidente per il trattamento della domanda di assistenza. Il Tribunale analizza il quadro istituzionale applicabile, in particolare il regolamento (UE) n. 806/2014 ( 25 ), e sottolinea che la presidente non dispone di alcun potere di nomina o di revoca degli altri membri permanenti del SRB. L’AACC designata esercitava quindi la propria competenza sulla base di una decisione collegiale e non in virtù di un rapporto di dipendenza personale nei confronti della presidente. Esso ne conclude che la sola esistenza di un astratto rapporto gerarchico non è sufficiente a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva, in assenza di elementi concreti che dimostrino un’influenza effettiva sul procedimento. 76. Ai punti da 69 a 84 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina il ruolo del vicepresidente, parimenti oggetto di talune affermazioni e ascoltato nell’ambito della valutazione preliminare. Esso ricorda che l’obbligo di assistenza impone all’amministrazione di esaminare seriamente i fatti addotti e può implicare l’audizione delle persone che possono essere in possesso di informazioni pertinenti, comprese quelle chiamate in causa. Il Tribunale rileva che il vicepresidente non ha partecipato all’adozione della decisione relativa alla domanda di assistenza e che egli non esercitava più funzioni gerarchiche dirette nei confronti del ricorrente al momento della valutazione. La sua audizione verteva su fatti di cui era a conoscenza in quanto ex capo unità o in ragione della sua posizione all’interno del SRB. 77. Il Tribunale ritiene che un semplice timore di ritorsioni o l’esistenza di un precedente rapporto gerarchico non siano sufficienti, di per sé, a dimostrare una mancanza di imparzialità oggettiva. Esso sottolinea che nessun elemento concreto dimostra che la presidente abbia influenzato il vicepresidente o che quest’ultimo abbia avuto un ruolo determinante nella decisione controversa. Rileva inoltre che alcuni elementi del fascicolo, in particolare il sostegno fornito dal vicepresidente a talune domande di mobilità del ricorrente nel suo rapporto di valutazione, sono difficilmente compatibili con l’ipotesi di un comportamento concertato diretto a nuocere a quest’ultimo. Il Tribunale conclude quindi che il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un dubbio legittimo quanto all’imparzialità oggettiva degli intervenienti interessati e respinge il motivo di ricorso su tali diversi punti. 2) Valutazione i) Sul ruolo della presidente 78. Con la sua argomentazione, il ricorrente deduce un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto esso non avrebbe constatato l’esistenza di una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, nonostante le persone oggetto della denuncia per molestie ricoprissero le funzioni gerarchiche di più alto livello all’interno del SRB. Con tale censura, il ricorrente mette in discussione, in sostanza, asserite carenze strutturali nell’organizzazione di tale agenzia, le quali non consentirebbero, a suo avviso, di garantire in modo adeguato il rispetto dei requisiti di imparzialità e indipendenza. 79. La sua argomentazione equivale quindi, in sostanza, a sostenere che dovrebbe essere riconosciuta una presunzione di parzialità nell’ambito delle organizzazioni amministrative caratterizzate da una forte struttura gerarchica. Un approccio siffatto, che tende ad erigere la posizione gerarchica delle persone interessate a fattore determinante di una mancanza di imparzialità oggettiva, non può tuttavia essere accolto. Infatti, come esporrò nel prosieguo, essa non è compatibile con la concezione dell’imparzialità oggettiva accolta nel diritto dell’Unione, la quale richiede l’individuazione di elementi concreti e oggettivamente verificabili idonei a far sorgere un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento. 80. In via preliminare, occorre rammentare che il principio di imparzialità impone che l’amministrazione tratti le domande che le sono sottoposte offrendo garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sull’assenza di opinioni preconcette ( 26 ). L’imparzialità si articola in un profilo soggettivo, relativo all’assenza di pregiudizi personali, e un profilo oggettivo, il quale impone di valutare se, indipendentemente dal comportamento individuale delle persone interessate, l’organizzazione del procedimento e la ripartizione dei ruoli siano idonei ad ispirare fiducia e ad escludere qualsiasi ragionevole sospetto di parzialità. Ne consegue che l’esame deve fondarsi su elementi oggettivamente verificabili , valutati dal punto di vista di un osservatore obiettivo e informato, e che esso non richiede, di per sé, la prova di un’effettiva opinione preconcetta. 81. Applicato alla situazione della presidente del SRB nell’organigramma dell’agenzia, tale quadro di analisi porta a constatare che il semplice fatto che una persona occupi un grado gerarchico elevato, o addirittura si collochi al vertice dell’istituzione, non può essere sufficiente, di per sé, a dimostrare una violazione del principio di imparzialità oggettiva. Una tesi siffatta equivarrebbe a presumere una parzialità strutturale quando una denuncia riguardi un’autorità di direzione, il che sarebbe incompatibile con il normale funzionamento di qualsiasi amministrazione e svuoterebbe di significato l’obbligo, ricordato dalla giurisprudenza, di individuare circostanze concrete idonee a far sorgere un legittimo dubbio ( 27 ). In tal senso, l’esistenza di un rapporto gerarchico diviene rilevante in relazione all’imparzialità oggettiva solo se è accompagnata da indizi obiettivi di influenza, di dipendenza o di interesse che permettano di considerare che le persone incaricate dell’esame non disponevano, in pratica, del distacco necessario per un trattamento neutrale della questione. 82. In tale prospettiva, occorre esaminare se, indipendentemente dal suo grado, la presidente abbia partecipato, direttamente o indirettamente, al trattamento della domanda di assistenza o se abbia mantenuto una capacità di influenza sui soggetti coinvolti. A tal riguardo, la circostanza più significativa risiede nel fatto che, ai fini del trattamento della domanda di assistenza, i poteri dell’AACC della presidente sono stati sospesi con una decisione formale del SRB in sessione plenaria e trasferiti a un’AACC designata. Una misura siffatta mira per l’appunto a neutralizzare il rischio che la persona chiamata in causa sia, anche solo parzialmente, «giudice nella propria causa» ( 28 ). Essa costituisce, in linea di principio, una garanzia istituzionale particolarmente importante, poiché opera una separazione funzionale tra la persona oggetto della denuncia e l’autorità chiamata a decidere su quest’ultima ( 29 ). 83. Occorre poi valutare se tale garanzia formale fosse sufficiente in relazione al requisito di imparzialità oggettiva o se altri elementi del fascicolo impongano di ritenere che sussistesse un legittimo dubbio. Un’eventuale carenza potrebbe risultare, ad esempio, dal mantenimento di un concreto potere di direzione sulle persone incaricate dell’istruttoria, da scambi sul merito del caso, da istruzioni, pressioni o segnali, anche informali, che siano oggettivamente percepibili. Tuttavia, in assenza di elementi precisi e verificabili di tale natura, la mera persistenza dell’autorità istituzionale generale della presidente sull’organizzazione non può essere sufficiente a dimostrare che il procedimento non offrisse garanzie sufficienti. L’imparzialità oggettiva non richiede l’assenza di qualsiasi gerarchia all’interno dell’amministrazione, bensì l’assenza di un coinvolgimento o di un’influenza che possa far ragionevolmente dubitare della neutralità dell’esame. 84. Le stesse considerazioni valgono per le censure vertenti su un asserito «clima» di dipendenza o di timore di ritorsioni. Un argomento siffatto può, in teoria, rientrare nell’ambito dell’imparzialità oggettiva, ma deve essere suffragato da elementi concreti che consentano di valutare l’effettiva esistenza e l’intensità dell’asserito clima di disagio. In mancanza, esso rimane allo stadio di ipotesi generale e non basta per dimostrare che, nell’ottica di un osservatore obiettivo e informato, le garanzie istituzionali attuate fossero insufficienti ( 30 ). In particolare, qualora l’autorità decisionale sia stata affidata ad un’AACC designata avente una competenza propria e una diversa base giuridica, l’esistenza di un’astratta dipendenza gerarchica non può essere assimilata a una mancanza di indipendenza ai sensi del principio di imparzialità oggettiva. 85. Ne consegue che, poiché la presidente è stata formalmente esclusa dalla decisione, l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di assistenza è stata trasferita ad un’AACC designata e nessun elemento concreto consente di dimostrare un’influenza, diretta o indiretta, della presidente sull’esame preliminare o sulla decisione controversa, la circostanza relativa al grado gerarchico ricoperto dalla presidente all’interno del SRB non può, di per sé, fondare una conclusione di violazione del principio di imparzialità oggettiva. In tali circostanze, la censura vertente sulla mancanza di imparzialità oggettiva connessa al ruolo istituzionale della presidente non può essere accolta, in assenza di circostanze oggettivamente verificabili idonee a far sorgere un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento. 86. Il Tribunale ha correttamente preso in considerazione tali elementi nella motivazione della sentenza impugnata. Esso ha rilevato, in particolare, che il SRB aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire che l’AACC designata – e non la presidente – fosse chiamata a pronunciarsi sulla domanda di assistenza del ricorrente. Pur riconoscendo le potenziali difficoltà inerenti alla struttura gerarchica dell’agenzia, esso ha tuttavia debitamente tenuto conto delle misure attuate dall’amministrazione al fine di evitare qualsiasi rischio , o qualsiasi apparenza, di influenza indebita. In tali circostanze, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che nel caso di specie non si poteva ravvisare alcuna violazione del principio di imparzialità oggettiva. ii) Sul ruolo del vicepresidente 87. Gli argomenti del ricorrente relativi al ruolo del vicepresidente del SRB devono essere esaminati separatamente. A tal riguardo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il coinvolgimento del vicepresidente nella valutazione preliminare della sua domanda di assistenza sarebbe tale da far sorgere un dubbio legittimo quanto all’imparzialità del procedimento, dal momento che egli occupava una posizione gerarchica elevata all’interno dell’agenzia e, per taluni aspetti, sarebbe stato interessato dai fatti addotti. Tuttavia, un argomento siffatto equivale, in sostanza, ad applicare al vicepresidente il ragionamento dedotto in precedenza riguardo alla presidente, sul presupposto che la sola posizione gerarchica elevata di una persona chiamata a fornire osservazioni nell’ambito di un procedimento interno sia sufficiente a far sorgere un dubbio quanto all’imparzialità di quest’ultimo. 88. Orbene, il semplice fatto che una persona che ricopre una funzione gerarchica di alto livello sia invitata a presentare le sue osservazioni nell’ambito dell’esame di una domanda di assistenza non può, di per sé, essere assimilato a una partecipazione decisionale o ad un’influenza determinante sull’esito del procedimento . Infatti, nell’ambito di una valutazione preliminare volta ad accertare l’esistenza di un principio di prova di molestie, può risultare necessario, per l’amministrazione, raccogliere informazioni da diverse persone in grado di chiarire le circostanze del caso, comprese quelle chiamate in causa dal ricorrente. Un approccio siffatto rientra nell’ obbligo di esaminare la domanda di assistenza diligentemente e seriamente e non può essere interpretato nel senso che esso rivela, di per sé, una mancanza di imparzialità oggettiva ( 31 ). 89. Occorre tuttavia verificare se l’intervento del vicepresidente potesse far sorgere, dal punto di vista di un osservatore obiettivo e informato, un dubbio legittimo quanto alla neutralità del procedimento. A tal riguardo, occorre rilevare che il vicepresidente non era l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di assistenza e che egli non ha partecipato all’adozione della decisione controversa. Il suo intervento si è limitato a fornire, nella sua qualità di ex superiore gerarchico del ricorrente, informazioni richieste dal servizio di conformità nell’ambito della valutazione preliminare. In assenza di elementi precisi e verificabili che consentano di dimostrare che egli ha esercitato un’influenza sulla valutazione finale dell’AACC designata o sull’orientamento del procedimento, la sola circostanza che egli sia stato invitato a fornire osservazioni non può essere sufficiente a configurare una mancanza di imparzialità oggettiva. 90. Tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto l’imparzialità oggettiva non può essere valutata sulla base di una presunzione generale secondo cui qualsiasi persona appartenente agli alti gradi di un’istituzione sarebbe, per principio, priva dell’indipendenza necessaria per fornire informazioni pertinenti nell’ambito di un’indagine amministrativa interna. Ammettere una siffatta presunzione equivarrebbe a paralizzare il normale funzionamento dell’amministrazione e ad impedire a quest’ultima di raccogliere gli elementi necessari all’accertamento dei fatti. In assenza di circostanze particolari che dimostrino l’esistenza di un interesse personale, di un coinvolgimento diretto nei fatti contestati o di un’influenza sulla decisione finale, la partecipazione a titolo puramente informativo del vicepresidente alla fase istruttoria non può essere considerata idonea a far sorgere un dubbio legittimo quanto all’imparzialità del procedimento. 91. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che l’intervento del vicepresidente nell’ambito della valutazione preliminare della domanda di assistenza non violasse il principio di imparzialità oggettiva. Poiché egli non ha esercitato alcun potere decisionale e non è stato associato all’adozione della decisione controversa, e nessun elemento concreto consente di dimostrare l’esistenza di un’influenza indebita sullo svolgimento del procedimento, le circostanze invocate dal ricorrente non sono idonee a far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un dubbio legittimo quanto alla neutralità dell’esame della sua domanda di assistenza. 92. Ne consegue che il secondo punto del primo motivo di impugnazione deve essere respinto. C. Sull’asserita violazione dell’obbligo di trasparenza 93. Con il quarto punto del primo motivo di impugnazione , relativo ai punti 99, 102, 104, 106 e da 108 a 110 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione dell’obbligo di trasparenza, connessa al rifiuto di comunicargli taluni documenti. 1. La nozione di «trasparenza» nel diritto dell’Unione 94. Il principio di trasparenza costituisce un corollario del principio di buona amministrazione. Detto principio, che guida l’azione dell’amministrazione dell’Unione, si articola in diversi aspetti. A tal riguardo, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta riconosce espressamente a ogni persona il diritto di accedere al fascicolo che la riguarda. Nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, tale requisito di trasparenza deve essere considerato unitamente al diritto di essere ascoltato e al principio del contraddittorio, che costituiscono del pari componenti del principio di buona amministrazione ( 32 ). Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato implica, quando venga avviato un procedimento relativo ad accuse di molestie sulla base degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto, che ogni persona i cui interessi possono essere lesi da una decisione dell’amministrazione sia messa in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista riguardo agli elementi sui quali quest’ultima intende fondare la sua decisione ( 33 ). 95. In tale prospettiva, l’accesso al fascicolo nonché alle informazioni pertinenti che consentano all’interessato di presentare utilmente le sue osservazioni deve essere riconosciuto non solo alla persona oggetto della domanda di assistenza, ma anche a quella che ne è l’autrice. Inoltre, per garantire l’effetto utile del diritto di essere ascoltato, tale accesso deve essere garantito sin dalla fase precontenziosa del procedimento ( 34 ). È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la censura dedotta dal ricorrente. 2. Osservazioni delle parti 96. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 99 della sentenza impugnata, che egli non aveva il diritto di esigere la copia del mandato con il quale la sua capo unità è stata autorizzata a firmare la decisione di rigetto. Peraltro, il fatto che tale persona sia stata messa al corrente della denuncia dimostrerebbe l’esistenza di una violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento della domanda di assistenza. Inoltre, il ricorrente rileva che, tenuto conto del carattere particolarmente sensibile del caso, la decisione controversa avrebbe dovuto essere adottata, in via eccezionale, da un trio di direttori del SRB e che il reclamo contro la decisione di detto trio avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame di un organo esterno a tale agenzia. Secondo il ricorrente, il Tribunale non ha esaminato l’argomento relativo alla mancanza di imparzialità del SRB e si è erroneamente limitato, ai punti da 145 a 156 della sentenza impugnata, a valutare se la riservatezza fosse stata violata verificando la presenza di misure di ritorsione. 97. Il SRB sostiene, in primo luogo, che l’obbligo incombente al SRB, stabilito dalla giurisprudenza, di trasmettere al ricorrente le informazioni sul procedimento di esame della domanda di assistenza riguarda solo le testimonianze. In secondo luogo, il ricorrente non addurrebbe alcun errore di diritto riguardo ai punti 104 e 108 della sentenza impugnata e, di conseguenza, il presente punto sarebbe infondato a tal riguardo. In terzo luogo, il SRB rileva che il ricorrente si limita a contestare l’ordine in cui il Tribunale ha esaminato i suoi argomenti e non spiega in che modo i fatti verificatisi successivamente alla decisione controversa potrebbero inficiarne la legittimità. In quarto luogo, il SRB sostiene che l’affermazione, contenuta nell’impugnazione, secondo cui «tutto il personale del SRB è subordinato alla presidente» non può significare che il ricorrente abbia messo in discussione l’imparzialità della sua nuova capo unità. 3. Analisi della sentenza impugnata a) Motivazione adottata dal Tribunale 98. Il Tribunale ha respinto la censura vertente su una mancanza di trasparenza e su irregolarità nell’adozione della decisione di rigetto del reclamo. Esso rileva, in primo luogo, che il ricorrente non dimostra l’esistenza di un obbligo giuridico che imponga al SRB di comunicargli le deleghe di poteri invocate. A tal riguardo, il diritto di accesso alle informazioni in un procedimento di questo tipo è limitato agli elementi necessari all’esercizio effettivo dei diritti procedurali, in particolare del diritto di essere ascoltato. Orbene, il ricorrente era stato informato della decisione del 18 novembre 2021 con la quale il SRB aveva sospeso i poteri della presidente riguardanti la domanda di assistenza e li aveva trasferiti ad un’altra autorità. In tali circostanze, la mancata comunicazione di altri documenti relativi alle deleghe interne non può essere considerata una violazione del principio di trasparenza. 99. In secondo luogo, il Tribunale esamina l’argomento secondo cui la decisione di rigetto sarebbe stata irregolarmente firmata dalla nuova capo unità del ricorrente. Esso ricorda che, secondo il quadro giuridico applicabile, le competenze dell’AACC spettano in linea di principio al SRB in sessione plenaria, il quale le delega al presidente e può organizzarne la subdelega. Nel caso di specie, il reclamo è stato esaminato da tre membri del SRB designati conformemente alle norme interne pertinenti, il che escludeva qualsiasi irregolarità quanto all’autorità competente a pronunciarsi su di esso. Inoltre, la firma della responsabile del segretariato rappresentava unicamente l’autenticazione formale della decisione, conformemente alle norme interne relative alla firma delle decisioni del SRB. 100. In tali circostanze, il Tribunale conclude che né la mancata comunicazione delle deleghe di poteri né le modalità di firma della decisione di rigetto consentono di mettere in dubbio la regolarità del procedimento o la competenza dell’autorità che si è pronunciata sul reclamo. Gli elementi invocati dal ricorrente non sono quindi idonei a dimostrare una violazione dei requisiti di trasparenza o delle norme procedurali applicabili, sicché la censura deve essere respinta. b) Valutazione 101. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di trasparenza dedotta dal ricorrente, occorre rilevare, preliminarmente, che il Tribunale ha considerato che egli non disponeva di un diritto di accesso al documento attestante l’intervento della sua nuova capo unità nel procedimento di riesame della sua denuncia, in particolare al documento contenente la firma della decisione che ha rifiutato l’avvio di un’indagine. 102. A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto esaminato gli argomenti del ricorrente relativi alla firma della decisione di rigetto nonché alla mancata comunicazione di taluni documenti interni relativi alle deleghe di poteri, ai punti da 98 a 105 della sentenza impugnata. Esso ha in particolare rilevato, al punto 106 di tale sentenza, che la decisione relativa al reclamo doveva essere adottata dall’AACC e che, secondo il quadro giuridico applicabile al SRB, tale competenza spettava al plenum . Il Tribunale ha poi constatato, ai punti da 107 a 109 di detta sentenza, che la presidente si era limitata a delegare l’autenticazione della decisione alla responsabile del segretariato, la quale era anche la capo unità del ricorrente, e che la firma di quest’ultima aveva carattere puramente formale e non comportava il trasferimento del potere decisionale. In tali circostanze, esso ha considerato, al punto 110 della sentenza impugnata, che da tali elementi non emergeva alcuna irregolarità procedurale e ha respinto l’argomentazione del ricorrente. 103. Sebbene tale valutazione non riveli, di per sé, un errore di diritto, si pone comunque la questione se il Tribunale non abbia interpretato in modo eccessivamente restrittivo la portata del diritto di accesso , limitandolo a talune categorie di documenti. Infatti, al punto 99 della sentenza impugnata il Tribunale indica che il ricorrente non avrebbe dimostrato l’esistenza, in capo all’amministrazione, di un obbligo giuridico di comunicare informazioni che vadano oltre quanto riconosciuto dalla giurisprudenza. Orbene, la giurisprudenza invocata non può essere intesa nel senso che stabilisce un elenco esaustivo dei documenti che possono essere comunicati. Infatti, la Corte ha dichiarato che alla persona che ha presentato un reclamo per molestie deve essere comunicata, quanto meno, una sintesi delle dichiarazioni della persona accusata nonché di quelle dei testimoni ascoltati , affinché possa presentare utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione della decisione dell’amministrazione. Una siffatta comunicazione deve avvenire, se del caso, nel rispetto del principio di riservatezza ( 35 ). 104. L’uso dell’espressione «quanto meno» indica chiaramente che gli elementi menzionati costituiscono solo un minimo procedurale e non un elenco tassativo delle informazioni o dei documenti che possono essere portati a conoscenza del denunciante. Con tale formulazione, la Corte ha inteso sottolineare che il denunciante deve poter prendere conoscenza di talune informazioni o di taluni documenti sui quali l’amministrazione può fondare una decisione che gli arrechi pregiudizio. Ciò vale anche nell’ambito della fase precontenziosa di una domanda di assistenza e può riguardare, se del caso, dichiarazioni di testimoni, la cui comunicazione deve tuttavia avvenire nel rispetto del principio di riservatezza. 105. Tale giurisprudenza si inserisce nell’ambito del diritto di essere ascoltato , il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Secondo una giurisprudenza costante, la persona interessata deve essere messa in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo, prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 36 ). In quest’ottica, l’autore della denuncia deve poter presentare osservazioni sugli elementi pertinenti del fascicolo ed essere ascoltato sui fatti che lo riguardano, eventualmente a più riprese, in particolare qualora l’autorità competente esprima una valutazione sul suo personale comportamento ( 37 ). 106. In tali circostanze, spettava al Tribunale esaminare se il documento al quale il ricorrente chiedeva l’accesso fosse, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, tale da consentirgli di presentare utilmente le sue osservazioni durante il procedimento prima dell’adozione di una decisione che lo riguardava. Un siffatto esame presuppone che sia valutato, da un lato, se l’accesso a detto documento appariva necessario o, quanto meno, utile per consentire al ricorrente di far valere utilmente il suo punto di vista sugli elementi idonei a fondare la decisione dell’amministrazione. Dall’altro, esso implica che sia verificato se tale accesso doveva avvenire in una fase del procedimento che consentiva ancora all’interessato di esercitare effettivamente il suo diritto di essere ascoltato, vale a dire prima dell’adozione della decisione che poteva ledere i suoi interessi. Pertanto, la valutazione che il Tribunale era chiamato ad effettuare doveva basarsi, da un lato, su un criterio funzionale , attinente all’utilità del documento per l’esercizio effettivo del diritto di essere ascoltato, e, dall’altro, su un criterio temporale , relativo al momento del procedimento nel quale tale accesso doveva essere garantito. 107. Indipendentemente dall’eventuale precisazione che la Corte potrebbe essere indotta a fornire a tal riguardo nella sua sentenza, eventualmente mediante una sostituzione della motivazione, appare dubbio che un siffatto chiarimento sia idoneo a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorrente non dispone di alcun diritto di accesso alle deleghe di poteri in questione, tanto più che non si vede quale interesse concreto egli potrebbe avere ad accedere a tali documenti. 108. Infatti, tanto nel suo ricorso in primo grado quanto nella sua impugnazione, il ricorrente sostiene che l’accesso a dette deleghe di poteri sarebbe necessario al fine, in primo luogo, di verificare la legittimità dell’esercizio dei poteri dell’amministrazione e, in secondo luogo, di assicurarsi che nessuna persona che si trovi in una situazione di eventuale conflitto di interessi abbia partecipato al procedimento relativo al trattamento della sua domanda di assistenza. Tuttavia, come illustrerò nel prosieguo, tali argomenti non sono convincenti. 109. In via preliminare, occorre precisare che, come risulta dalla giurisprudenza summenzionata, l’amministrazione dispone, nell’attuazione del diritto di accesso del funzionario interessato, di un margine di discrezionalità sia per quanto riguarda le informazioni che devono essergli comunicate, sia per quanto riguarda le modalità concrete della loro comunicazione. Nell’esercizio di tale margine di discrezionalità l’amministrazione deve tenere conto, da un lato, del presunto interesse del funzionario e, dall’altro, dell’interesse dei terzi alla riservatezza ( 38 ). Spetta ai giudici dell’Unione verificare, nell’ambito del loro controllo giurisdizionale, se l’amministrazione abbia esercitato detto margine di discrezionalità in modo regolare. Nel caso di specie, il Tribunale ha adempiuto tale obbligo illustrando dettagliatamente i fondamenti giuridici sui quali l’amministrazione si era basata nonché i documenti che erano stati comunicati al ricorrente. 110. In tale contesto, il Tribunale ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui alcune irregolarità avrebbero inficiato il processo decisionale. A tal riguardo, occorre, da un lato, constatare che il ricorrente non indica nelle sue osservazioni scritte quali irregolarità in concreto egli addebiti effettivamente all’agenzia. Dall’altro lato, si deve osservare che le riserve espresse dal ricorrente presentano scarsi collegamenti con l’oggetto stesso della controversia , vale a dire le accuse di molestie mosse nei confronti di alcuni membri determinati del personale, ma riguardano piuttosto un procedimento amministrativo successivo. In tali circostanze, appare dubbio che l’accesso a dette deleghe di poteri possa presentare una qualsivoglia utilità per suffragare le allegazioni di molestie dedotte dal ricorrente. 111. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che l’accesso alle deleghe di poteri consentirebbe, in qualche modo, di evitare eventuali conflitti di interessi, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente considerato nella sua sentenza che, in primo luogo, il servizio di conformità era già stato incaricato di individuare eventuali conflitti di interessi e che, in secondo luogo, sia la presidente che il vicepresidente del SRB, nei confronti dei quali era diretta la richiesta di assistenza, erano stati esclusi dai processi decisionali riguardanti il ricorrente. Come si è rilevato nelle presenti conclusioni, tali misure erano intese proprio ad escludere qualsiasi rischio, o qualsiasi apparenza, di indebita influenza ( 39 ). Esse erano quindi idonee a rispondere all’esigenza del ricorrente a che la sua domanda di assistenza fosse trattata in modo imparziale. 112. Infine, occorre ricordare che il diritto dell’Unione impone di prendere provvedimenti quando elementi oggettivi siano tali da far sorgere dubbi legittimi quanto all’imparzialità dell’amministrazione. Per contro, la semplice sfiducia nei confronti di quest’ultima o il timore di ritorsioni non possono essere sufficienti, di per sé, a fondare tale obbligo in mancanza di indizi concreti idonei a mettere in discussione la sua imparzialità oggettiva. 113. Infatti, il requisito di imparzialità non può essere interpretato nel senso che imporrebbe all’amministrazione di adottare misure preventive in risposta a mere preoccupazioni soggettive nel caso in cui nessun elemento oggettivamente verificabile possa far sorgere, in un osservatore obiettivo e informato, un legittimo dubbio quanto alla neutralità del procedimento ( 40 ). Un’interpretazione contraria porrebbe l’amministrazione di fronte a difficoltà praticamente insormontabili, in quanto la regolarità dei procedimenti rischierebbe allora di dipendere dalla percezione puramente soggettiva delle parti del procedimento. 114. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente si limita ad esprimere una generica sfiducia nei confronti dell’amministrazione dell’agenzia , senza identificare le persone nei confronti delle quali egli nutrirebbe riserve e senza esporre le circostanze concrete idonee a suffragarle. In tale contesto, si deve ritenere che nessun elemento oggettivo giustificasse il riconoscimento di un diritto di accesso alle deleghe di poteri di cui trattasi. Occorre quindi condividere, in sostanza, la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorrente non disponeva di alcun diritto di accesso a tali documenti. 115. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il quarto punto del primo motivo di impugnazione, nella parte in cui verte su un’asserita violazione del principio di trasparenza, deve essere respinto. D. Sull’asserita violazione dell’obbligo di riservatezza 116. Con il quinto punto del primo motivo di impugnazione , riguardante i punti da 115 a 118, da 124 a 126, 134, 135, da 137 a 141, da 142 a 144, da 149 a 153, 155 e 156 della sentenza impugnata, il ricorrente deduce una violazione delle disposizioni che garantiscono il carattere riservato del trattamento di una denuncia. 1. La nozione di «riservatezza» nel diritto dell’Unione 117. Varie disposizioni del diritto della funzione pubblica dell’Unione, quali l’articolo 339 TFUE o gli articoli 17 e 19 dello Statuto, impongono obblighi specifici di riservatezza nell’interesse del buon funzionamento del servizio. Inoltre, l’obbligo di riservatezza si manifesta in forme diverse a seconda dei settori interessati e deve essere conciliato con altre prescrizioni del diritto dell’Unione che possono entrare in conflitto con tale obbligo, in particolare il principio di trasparenza, la protezione dei dati personali nonché il rispetto dei diritti della difesa. Al pari di altri principi del diritto amministrativo dell’Unione, detto obbligo è stato precisato dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, che ne hanno definito la portata e i limiti. 118. Nell’ambito di un procedimento amministrativo, il principio di riservatezza implica generalmente che le informazioni raccolte durante l’istruttoria siano comunicate solo alle persone il cui intervento appare necessario per il trattamento del fascicolo e non siano divulgate oltre quanto strettamente richiesto ai fini dell’istruttoria e dell’adozione della decisione. Un siffatto requisito mira a garantire la tutela degli interessi legittimi delle persone interessate nonché a preservare l’integrità del processo decisionale amministrativo. Tali considerazioni rivestono particolare importanza nel contesto del trattamento delle domande di assistenza fondate sull’articolo 24 dello Statuto. Pertanto, quando una domanda di assistenza si basa su accuse di molestie psicologiche, l’obbligo di assistenza implica in particolare che l’amministrazione esamini la domanda seriamente, diligentemente e nel rispetto della riservatezza, informando inoltre il richiedente del seguito riservato alla domanda ( 41 ). 2. Osservazioni delle parti 119. Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le norme che garantiscono la riservatezza del trattamento della sua domanda di assistenza. Egli sostiene che vi sarebbe stata una violazione della sicurezza in quanto il SRB non avrebbe sufficientemente limitato la diffusione della sua denuncia e dei suoi dati personali a un numero ristretto di persone, il che gli avrebbe causato un danno. Egli contesta l’analisi del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva utilmente dedurre una violazione della protezione dei dati personali poiché non aveva dimostrato una violazione concreta dei suoi diritti e delle sue libertà e non aveva adito il Garante europeo della protezione dei dati. 120. Contesta inoltre al Tribunale una contraddittorietà della motivazione in quanto esso afferma che la riservatezza è stata preservata nei confronti della presidente, sulla base del rilievo che la medesima non è stata coinvolta in qualità di AACC, ma ammette nel contempo che il vicepresidente, interrogato nell’ambito della valutazione preliminare, è venuto a conoscenza di alcuni aspetti della denuncia. Secondo il ricorrente, tale trasmissione costituisce per l’appunto una violazione della riservatezza e rivela un errore di diritto nella valutazione operata ai punti da 123 a 135 della sentenza impugnata. Infine, egli sostiene che il suo argomento relativo all’utilizzo di una casella di posta elettronica funzionale non è stato esaminato correttamente, sebbene fosse connesso all’asserito conflitto di interessi della responsabile del servizio di conformità e all’obbligo di limitare la divulgazione della denuncia. 121. Il SRB replica che il ricorrente non individua alcuno specifico errore di diritto nel ragionamento del Tribunale e si limita a contestare il modo in cui quest’ultimo ha strutturato la sua analisi. Esso sostiene che il ricorrente si basa su una premessa errata, affermando che il Tribunale avrebbe subordinato il rigetto della domanda di risarcimento alla dimostrazione di una violazione dei dati personali o alla circostanza che fosse stato previamente adito il GEPD. Il SRB condivide le considerazioni del Tribunale relative al rispettivo coinvolgimento della presidente e del vicepresidente nel trattamento della domanda di assistenza e ritiene che la loro partecipazione non abbia compromesso la riservatezza del procedimento. Esso sottolinea infine che, secondo il Tribunale, la decisione controversa si basava esclusivamente sull’assenza di un principio di prova delle asserite molestie e non su considerazioni relative al trattamento riservato del fascicolo, cosicché nessuna asserita violazione sarebbe stata determinante per l’esito del procedimento. 3. Analisi della sentenza impugnata a) Motivazione adottata dal Tribunale 122. Il Tribunale ha anzitutto respinto gli argomenti del ricorrente relativi al rifiuto del SRB di comunicare determinati documenti nell’ambito di un procedimento di accesso ai documenti. Esso ha rilevato che tali elementi riguardavano fatti successivi alla decisione controversa e rientravano in un procedimento distinto fondato sul regolamento n. 1049/2001 ( 42 ). In ogni caso, esso ha constatato che il ricorrente aveva già avuto accesso agli elementi essenziali del fascicolo, in particolare mediante la comunicazione della relazione preliminare nonché delle dichiarazioni del vicepresidente e del servizio delle risorse umane sulle quali si basava la valutazione della sua domanda di assistenza. 123. Il Tribunale ha poi esaminato le censure relative ad un’asserita violazione del trattamento riservato della domanda di assistenza. Esso ha ricordato che le norme interne applicabili garantiscono la riservatezza di tali procedimenti, constatando inoltre che gli elementi invocati dal ricorrente non dimostravano l’esistenza di una divulgazione irregolare di informazioni. In particolare, la partecipazione del vicepresidente alla valutazione preliminare non costituiva, di per sé, una violazione della riservatezza, dal momento che la decisione controversa non si basava esclusivamente sulle sue dichiarazioni, ma altresì su quelle del servizio delle risorse umane, e che la sua audizione era giustificata dalle circostanze del caso. 124. Infine, il Tribunale ha considerato che gli elementi addotti per dimostrare che la presidente avrebbe avuto conoscenza della denuncia si basavano su mere congetture e non erano suffragati da alcuna prova concreta. Esso ha parimenti respinto gli argomenti relativi all’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica funzionale o alle asserite conseguenze della denuncia nel procedimento di mancato rinnovo del contratto del ricorrente. In tali circostanze, esso ha concluso che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di dimostrare una violazione del trattamento riservato della domanda di assistenza e che la decisione controversa si basava unicamente sull’assenza di un principio di prova delle asserite molestie. b) Valutazione 125. Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la consultazione del vicepresidente del SRB nell’ambito della valutazione preliminare della sua domanda di assistenza costituirebbe una violazione della riservatezza, occorre anzitutto ricordare che il requisito di riservatezza riguardo al trattamento di una denuncia presentata sulla base dell’articolo 24 dello Statuto mira essenzialmente a garantire che le informazioni relative alla denuncia non vengano diffuse oltre quanto necessario per il trattamento di quest’ultima. 126. Tale requisito persegue un duplice obiettivo: da un lato, proteggere la persona che ha presentato la denuncia contro i rischi di divulgazione inutile di fatti sensibili e, dall’altro, preservare i diritti e la reputazione delle persone chiamate in causa fino a quando non siano stati dimostrati i fatti addotti. Tuttavia, tale requisito non può essere interpretato nel senso che impone una riservatezza assoluta del procedimento , il che impedirebbe all’amministrazione di comunicare taluni elementi della denuncia alle persone il cui intervento appare necessario per consentire una corretta valutazione delle circostanze del caso ( 43 ). 127. Si deve inoltre ricordare che, nell’attuazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare e ai mezzi appropriati per garantire la tutela del funzionario interessato ( 44 ). Spetta quindi ad essa determinare, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, i provvedimenti necessari per verificare i fatti addotti e valutare se occorra avviare un’indagine amministrativa. L’esercizio di tale potere discrezionale resta tuttavia soggetto al controllo del giudice dell’Unione, al quale spetta verificare che l’amministrazione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione e non abbia violato le garanzie procedurali applicabili. 128. Peraltro, il requisito di riservatezza relativo all’esame di una domanda di assistenza è solo un corollario del dovere di sollecitudine al cui rispetto l’amministrazione è tenuta nei suoi rapporti con i funzionari, dovere che deriva dalle esigenze di buona amministrazione sancite all’articolo 41 della Carta. In forza di tale dovere, l’amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un funzionario, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, a tener conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario di cui trattasi ( 45 ). A tal fine, essa deve raccogliere tutte le informazioni pertinenti ( 46 ). 129. La giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 24 dello Statuto precisa a tal riguardo che, quando vengono mossi gravi addebiti nei confronti di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni ed essi sono idonei a ledere la sua dignità professionale, da un lato, l’amministrazione è tenuta ad adoperarsi per accertarne la veridicità. Dall’altro, se tali addebiti risultano poi infondati, essa è tenuta a respingerli e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ristabilire la reputazione del funzionario chiamato in causa ingiustamente ( 47 ). L’adempimento di tale obbligo implica necessariamente che l’amministrazione possa procedere alle verifiche necessarie e raccogliere le informazioni pertinenti dalle persone in grado di chiarire le circostanze del caso. 130. In tale contesto, non è escluso che alcune delle persone oggetto della denuncia siano consultate per fornire spiegazioni o informazioni sui fatti addotti. Una siffatta consultazione può costituire una normale misura istruttoria e, in quanto tale, non può essere considerata incompatibile con il requisito di riservatezza, purché la comunicazione di informazioni relative alla denuncia resti limitata a quanto strettamente necessario ai fini dell’istruttoria. 131. Occorre tuttavia distinguere chiaramente tra due situazioni. Da un lato, la consultazione di una persona che possa fornire informazioni pertinenti nell’ambito dell’esame preliminare di una denuncia rientra nelle normali prerogative dell’amministrazione nell’istruzione del fascicolo. Dall’altro lato, si potrebbe ravvisare una violazione dell’obbligo di riservatezza qualora l’amministrazione divulgasse informazioni relative alla denuncia a persone il cui intervento non fosse necessario per il trattamento del fascicolo o qualora una siffatta comunicazione portasse ad una diffusione eccessiva delle informazioni sensibili contenute nella denuncia. Analogamente, potrebbe sorgere una difficoltà se la persona oggetto della denuncia fosse chiamata a partecipare al processo decisionale relativo a quest’ultima o fosse in grado di influenzare l’esito del procedimento. 132. Nel caso di specie, dagli accertamenti del Tribunale emerge che il vicepresidente del CRU è stato ascoltato unicamente al fine di ottenere informazioni nell’ambito della valutazione preliminare della domanda di assistenza. Il Tribunale ha inoltre rilevato, ai punti 74, 75 e 135 della sentenza impugnata, che sia la presidente che il vicepresidente del SRB, nei confronti dei quali era diretta la domanda di assistenza, erano stati esclusi dal processo decisionale relativo al trattamento di tale domanda. Oltre a ciò, erano state adottate misure organizzative al fine di prevenire qualsiasi rischio di influenza indebita nello svolgimento del procedimento. In tali circostanze, risulta che la consultazione del vicepresidente si inserisce nell’ambito delle misure istruttorie necessarie all’esame della denuncia e che non si può ritenere che essa riveli, di per sé, una violazione dell’obbligo di riservatezza. 133. L’argomento del ricorrente si basa quindi sull’idea che qualsiasi comunicazione di informazioni relative alla denuncia ad una persona interessata da quest’ultima costituisca, per principio, un pregiudizio alla riservatezza del procedimento. Una siffatta concezione equivarrebbe tuttavia ad imporre all’amministrazione un obbligo di riservatezza assoluto, difficilmente conciliabile con le esigenze inerenti all’istruzione di una domanda di assistenza. Orbene, il diritto dell’Unione non impone una siffatta concezione della riservatezza. Esso richiede soltanto che la comunicazione di informazioni sia limitata a quanto necessario per il trattamento della denuncia e che le persone oggetto di quest’ultima non siano poste in una situazione che consenta loro di influenzare la decisione finale. 134. In tali circostanze, la semplice consultazione del vicepresidente nell’ambito della valutazione preliminare non può essere assimilata ad una violazione della riservatezza nel trattamento della domanda di assistenza . In mancanza di elementi che dimostrino che la denuncia è stata diffusa oltre quanto necessario per l’istruttoria o che le persone chiamate in causa hanno esercitato un’influenza sul processo decisionale, non risulta che il requisito di riservatezza sia stato violato. 135. Di conseguenza, occorre respingere il quinto punto del primo motivo di impugnazione nella parte in cui il ricorrente contesta al Tribunale di avere travisato la portata del requisito di riservatezza. V. Conclusione 136. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere il primo, il secondo, il quarto e il quinto punto della prima parte del primo motivo di impugnazione. 1 Lingua originale: il francese. 2 V. paragrafi 27 e segg. delle presenti conclusioni. 3 V. paragrafi 93 e segg. delle presenti conclusioni. 4 V. paragrafi 116 e segg. delle presenti conclusioni. 5 Mader, O., EU [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2024, pag. 26; Pilorge‑Vrancken, J., Gervasoni, S., Le droit de la fonction publique de l’Union européenne , Bruxelles, 2017, pag. 162. 6 V., per quanto riguarda il principio di trasparenza, sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer (C‑213/15 P, EU:C:2017:563, punti 50 e segg.), e, per quanto riguarda il principio di riservatezza, ordinanza del 3 aprile 2000, Germania/Parlamento e Consiglio (C‑376/98, EU:C:2000:181, punti 10 e segg.). 7 V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 51), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 44). 8 V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 53), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 46). 9 V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 10 V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 55), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 48). 11 V. paragrafi 43 e segg. delle presenti conclusioni. 12 V. paragrafi 52 e segg. delle presenti conclusioni. 13 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 14 V. paragrafo 106 delle conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497). 15 Secondo uno studio del Parlamento europeo intitolato EU Agencies and Conflicts of Interest (2020), le agenzie dell’Unione hanno istituito, nell’ambito dei loro sistemi di governance, meccanismi interni strutturati volti a garantire il rispetto del diritto dell’Unione. Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa loro conferita dagli atti costitutivi, esse adottano norme e dispositivi interni adeguati alla loro struttura, tra cui in particolare politiche in materia di conflitti di interessi, procedure di dichiarazione e di esame degli interessi, meccanismi di segnalazione e strumenti di controllo interno. Tali dispositivi, integrati nei quadri di gestione dei rischi e di buona amministrazione, fanno parte dell’architettura istituzionale delle agenzie e sono intesi a garantire la legalità, l’integrità e la trasparenza della loro azione. 16 Ai sensi dell’articolo 8 («Imparzialità e indipendenza») del Codice europeo di buona condotta amministrativa, elaborato dal Mediatore europeo e approvato dal Parlamento mediante risoluzione nel corso della sessione plenaria del 6 settembre 2001 (GU 2002, C 72 E, pag. 331), l’obbligo di imparzialità esige che il funzionario si astenga «da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi». Tale codice esige che la condotta del funzionario non sia mai ispirata a «interesse personale, familiare o nazionale, né dipend[a] da pressioni politiche». Il funzionario inoltre «si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario». 17 Il codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico (GU 2000, L 267, pag. 63) enuncia che «[i]l personale è tenuto ad agire con obiettività e imparzialità, nell’interesse dell’Unione e per il bene pubblico. Esso deve agire in piena indipendenza nel quadro della politica decisa dalla Commissione, e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali o nazionali ovvero da pressioni politiche». 18 L’articolo 2, paragrafo 2 («Principi fondamentali») del codice di condotta del SRB impone ai membri del [OSCURATO:PERSONA], agli osservatori permanenti, ai supplenti e agli osservatori di rispettare i più elevati standard di condotta etica e di agire con onestà, indipendenza e imparzialità, senza tenere conto di interessi personali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 («Conflitti di interessi») di detto codice, tali persone devono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi, il quale esiste quando interessi privati o personali possono influenzare, o apparentemente influenzare, l’esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni (v. decisione del SRB del 24 giugno 2020 che adotta il codice di condotta, SRB/PS/2020/16, disponibile sul suo sito Internet). 19 V., a tale proposito, ordinanza del 13 giugno 2006, Mancini/Commissione (C‑172/05 P, EU:C:2006:393, punto 33), nella quale la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui, in sede di esame della sussistenza di un conflitto di interessi, l’esistenza di rapporti professionali tra un funzionario e un terzo non può comportare, in linea di principio, che l’indipendenza di tale funzionario sia o appaia compromessa qualora egli sia chiamato a pronunciarsi su un caso nel quale interviene detto terzo. 20 V., a tale proposito, ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (F‑155/12, EU:F:2014:24, punto 37), da cui risulta che l’esistenza di un rapporto di amicizia può, in linea di principio, dare luogo a un conflitto di interessi qualora esista un «legame diretto» tra le persone interessate. Tuttavia, la semplice circostanza che due persone siano connesse su un social network come Facebook in qualità di «amici» non può, di per sé, rivelare l’esistenza di un vero e proprio rapporto di amicizia nel senso corrente del termine. Infatti, una connessione siffatta può semplicemente riflettere la volontà di scambiare informazioni di interesse generale o professionale e non implica necessariamente l’esistenza di uno stretto rapporto personale tra gli interessati. 21 Dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Pertanto, solo il Tribunale è competente ad accertare e a valutare i fatti rilevanti nonché a valutare gli elementi di prova. Purché essi siano stati assunti regolarmente e siano state rispettate le norme applicabili in materia di prova, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova rientra nella competenza esclusiva del Tribunale e non costituisce, salvo in caso di snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 26 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑386/22 P, EU:C:2026:131, punto 57). 22 V. paragrafi 49 e segg. delle presenti conclusioni. 23 Più concretamente, la Corte ha dichiarato che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare una «mancanza di imparzialità». È sufficiente che sussista un «dubbio legittimo» a tale riguardo e che questo non possa essere dissipato (v. sentenze del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, punto 37, del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54, e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 24 Come ha rilevato l’avvocato generale Pikamäe nelle sue conclusioni presentate nella causa Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497, paragrafi 108 e 109), l’onere della prova relativo all’esistenza di un legittimo dubbio quanto a un eventuale pregiudizio non può essere considerato eccessivamente gravoso, poiché la giurisprudenza non richiede che l’esistenza di una mancanza di imparzialità sia dimostrata positivamente. È invece sufficiente che esista un legittimo dubbio su un possibile pregiudizio e che questo non possa essere dissipato. Analogamente, qualora venga constatata una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, non occorre nemmeno esaminare se sia soddisfatta anche la condizione relativa all’imparzialità soggettiva. 25 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). 26 V. sentenze del 21 ottobre 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863, punto 54), e dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5, punto 47). 27 V. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 158), in cui la Corte ha dichiarato che il fatto che due servizi della Commissione rientrino in una stessa struttura organizzativa non può, di per sé, rimettere in questione l’imparzialità di tale istituzione, in quanto tali servizi sono necessariamente parte dell’organizzazione amministrativa alla quale appartengono. Ne consegue che la struttura interna di un’istituzione non può, in quanto tale, rivelare un rischio di pregiudizio all’imparzialità. Al contrario, l’esistenza di un rischio siffatto deve essere suffragata da elementi concreti. 28 La massima « nemo iudex in causa sua » («nessuno deve essere giudice nella propria causa») è una delle espressioni più antiche del principio di imparzialità. Derivata dalla tradizione giuridica romana, essa si basa sull’idea che un decisore non possa pronunciarsi in un caso nel quale abbia un interesse personale che potrebbe pregiudicare – o apparentemente pregiudicare – la sua autonomia di giudizio. Tale principio trae origine, in particolare, dalle norme relative al iudex sospectus contenute nel Corpus iuris civilis (Digesto, D. 5,1,17, e Codice di Giustiniano , C. 3,5). Questa massima, trasmessa dal diritto canonico e successivamente integrata nelle tradizioni giuridiche europee, si è progressivamente imposta come principio generale del diritto, oggi considerato una componente essenziale del diritto a un processo equo e del diritto a una buona amministrazione. Essa mira non solo a prevenire qualsiasi reale pregiudizio, ma anche a preservare la fiducia nell’istituzione decisionale, garantendo che la giustizia sia resa e appaia oggettivamente imparziale (v. Vermeule, A., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA] of Impartiality», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 122, n. 2, novembre 2012 pag. 384). 29 V. conclusioni dell’avvocata generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 51), riguardo alla possibilità di ridurre il rischio di parzialità prevedendo che un’entità distinta da quella oggetto dell’azione di risarcimento dei danni sia competente a decidere su tale azione. 30 Per quanto riguarda gli asseriti timori legati alla partecipazione di un determinato giudice ad un collegio giudicante, si deve rilevare che sia i giudici dell’Unione, sia la Corte europea dei diritti dell’uomo esaminano se le preoccupazioni espresse dalle parti della controversia possano essere considerate oggettivamente giustificate (v. sentenze del 2 ottobre 2025, WV/SEAE, C‑243/24 P, EU:C:2025:742, punti da 53 a 61; del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punti 57 e 73, e sentenza della Corte EDU, 23 aprile 2015, Morice c. Francia, CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, §§ da 79 a 91). 31 V. paragrafi 128 e segg. delle presenti conclusioni. 32 Per un’analisi del rapporto tra l’articolo 41 e gli articoli 42 e 47 della Carta, v. Craig, P., «Article 41 – [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]», in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A. (dir.), The EU Charter of [OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 1127. 33 V. sentenze del 4 aprile 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289, punto 58), e del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 59). 34 V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930, paragrafi da 49 a 51). 35 Sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punto 60). 36 V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza citata). 37 V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2018:930, paragrafo 53). 38 V. sentenza del 25 giugno 2020, HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:490, punti da 57 a 66). 39 V. paragrafi 85 e 89 delle presenti conclusioni. 40 La Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, per pronunciarsi sull’esistenza, in una determinata causa, di un motivo legittimo per temere che un giudice non sia imparziale, il punto di vista dell’accusato entra in gioco ma non ha un ruolo decisivo. L’elemento determinante consiste nella questione se si possa ritenere che le preoccupazioni dell’interessato siano oggettivamente giustificabili (v. Corte EDU, 21 dicembre 2000, Wettstein c. Svizzera, CE:ECHR:2000:1221JUD003395896, § 44, e Corte EDU, 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia, CE:ECHR:1996:0807JUD001987492, § 58). 41 V. sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento (T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47), e del 22 marzo 2023, Colombani/SEAE (T‑113/22, EU:T:2023:154, punto 35). 42 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43). 43 Come ha indicato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:44, paragrafo 66), la riservatezza non implica un «diritto al segreto», bensì deve essere garantita tenendo conto di altri interessi legittimi. 44 V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1990, Schneemann e a./Commissione (C‑137/88, EU:C:1990:69, punto 9); del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 86), e del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento (T‑275/17, EU:T:2018:479, punto 99). 45 V. sentenza del 28 maggio 1980, Kuhner/Commissione (33/79 e 75/79, EU:C:1980:139, punto 22). 46 Livolsi, T., Schiano, R., Statut de la fonction publique de l’Union européenne: commentaire article par article , Perillo, E., Giacobbo‑Peyronnel, V. (dir.), Bruxelles, 2017, pag. 178. Il dovere di sollecitudine impone all’amministrazione di raccogliere tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle relative all’interesse del funzionario interessato, prima di adottare una decisione che lo riguarda. Il dovere di sollecitudine appare quindi come una delle componenti del principio di buona amministrazione, il quale esige che l’autorità che ha il potere di nomina prenda le decisioni con piena cognizione di causa; in caso contrario, sarebbe difficile concepire come esse possano essere correttamente motivate. 47 V. sentenza del 18 ottobre 1976, N./Commissione (128/75, EU:C:1976:139, punto 10).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris