CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27571/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 11 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia in data 15 febbraio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva interposto appello) in ordine al delitto di bancarotta semplice (capo A. della rubrica) perché estinto per prescrizione, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze e rideterminando in mitius la pena; e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della fallita I.M. Costruzioni s.r.I., erroneamente fondata sul mero conferimento di una procura speciale rilasciata all'[OSCURATO:PERSONA] dall'amministratore di diritto dell'ente e traendo l'effettivo esercizio dei poteri gestori da elementi probatori inidonei a dimostrarli, valorizzati con un'argomentazione contraddittoria e illogica (in particolare, le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] brio; nonché l'intestazione di una denuncia di furto presentata dal [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, i cui indici di fraudolenza sarebbero stati affermato argomentando solo sull'elemento oggettivo del reato e non in ordine alla consapevolezza dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in quanto, pur essendo stata esclusa (in ragione della declaratoria di prescrizione del delitto di cui al capo A.) la sussistenza di più fatti di bancarotta, si sarebbe confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze nonostante senza che ricorra alcuna aggravante da bilanciare con le già riconosciute attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le ulteriori censure. 2. Per costante giurisprudenza, «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 2 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Difatti, «la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023 - dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01: «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario»). Sempre in tema di bancarotta, poi, con riguardo al conferimento di una procura generale ad negotia, si è già chiarito che «la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di essa, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa» (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021 - dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01). 2.1. La motivazione della sentenza impugnata non può dirsi conforme ai princìpi appena esposti. Difatti, vero è che la Corte di appello ha dato conto dell'ampiezza dei poteri conferiti al ricorrente, con procura, dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] - amministratore di diritto della società fallita - già pochi mesi dopo la sua costituzione e ha rimarcato come fosse proprio l'imputato il soggetto dotato delle competenze tecniche necessarie alla luce dell'oggetto sociale della fallita. Tuttavia, il Giudice distrettuale: - ha inteso trarre il concreto esercizio di tali ampi poteri dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (dipendente di una società che distribuiva macchine industriali anche alla fallita), il quale però ha riferito di essersi relazionato con l'[OSCURATO:PERSONA] solo a proposito delle caratteristiche tecniche dei mezzi da acquistare e di avere, invece, contrattato con la [OSCURATO:PERSONA] le condizioni di vendita; - ha negato che potesse costituire un elemento di segno contrario (rispetto alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente) la circostanza rassegnata dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito di aver preso ordini dall'[OSCURATO:PERSONA] «quale responsabile di cantiere e dipendente della PPS» (di cui i medesimi testimoni erano dipendenti così come lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; cfr. pure sentenza di primo grado) ma di «ignorare i rapporti esistenti tra [l'imputato] e la I.M. Costruzioni s.r.I.»; ma non ha chiarito in che termini tale dato - che la stessa Corte definisce «apparentemente neutrale» - sia dimostrativo dell'attribuzione al ricorrente di «un ruolo di vertice» (o meglio di un ruolo gestorio) nella fallita e non nella PPS; - ha valorizzato la denuncia del furto di un mezzo della fallita, sporta dall'operaio [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva indicato in quella sede l'[OSCURATO:PERSONA] quale «[OSCURATO:PERSONA] [...] che lo aveva incaricato» per l'appunto di presentare la denuncia. In conclusione, l'impianto argomentativo della sentenza impugnata ha inteso corroborare l'ampiezza della procura conferita all'imputato - dato considerato sintomatico dalla Corte di merito in conformità a quanto sopra esposto in diritto - con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] (che non attribuisce all'[OSCURATO:PERSONA] alcun atto gestorio, piuttosto attribuito all'amministratore di diritto), e dunque in maniera manifestamente illogica è stata indicata come elemento di prova del suo ruolo di amministratore di fatto; nonché mediante agli altri dati che lo stesso Giudice di appello ammette essere neutri e, quanto alla denuncia, senza spiegarne, in detto contesto probatorio, la capacità dimostrativa dell'esercizio da parte del ricorrente di un potere gestorio non episodico o occasionale (e non sia invece riferibile alla sua qualità di procuratore dell'ente). Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo