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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 06475/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta ttezzaila violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'effetto drogante delle piante di marijuana coltivate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione della disciplina di cui alla legge 216/2017 e del relativo regolamento n. 1155/172che si applica all'accertamento della quantità di THC alla coltivazione autorizzata e non a quella illecita, di poi ha evidenziato le dimensioni della piantagione allestita nell'abitazione, l'attitudine a giungere a maturazione che connota la coltivazione domestica e non industriale e, infine, i risultati delle analisi condotte dalla PG secondo il disposto di cui all'art. 87 d.p.r. 309/90 che ora viene contestato sulla scorta di un indimostrato assunto che l'analisi compiuta dopoventi giorni sia inattendibile e inutilizzabile il dato scientifico rilevato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • r s ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta ttezzaila violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'effetto drogante delle piante di marijuana coltivate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione della disciplina di cui alla legge 216/2017 e del relativo regolamento n. 1155/172che si applica all'accertamento della quantità di THC alla coltivazione autorizzata e non a quella illecita, di poi ha evidenziato le dimensioni della piantagione allestita nell'abitazione, l'attitudine a giungere a maturazione che connota la coltivazione domestica e non industriale e, infine, i risultati delle analisi condotte dalla PG secondo il disposto di cui all'art. 87 d.p.r. 309/90 che ora viene contestato sulla scorta di un indimostrato assunto che l'analisi compiuta dopoventi giorni sia inattendibile e inutilizzabile il dato scientifico rilevato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • r s ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06475/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris