CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20513/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della loro responsabilità per il delitto in contestazione; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone l'illogicità, sia comunque manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) , cod. proc. pen., avendo la stessa fornito puntuale risposta a tutte le censure formulate; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i