CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9858/2020proposto da: Comune di Soave (VR) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , ivi ubicato, alla Via G. Camuzzoni n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da procura speciale acclusa al ricorso e verbaledi deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] del 4 febbraio 2020, n. 13, dagli Avv.tiGiuseppe Cappiotti (C . F .: [OSCURATO:PERSONA] 40B17L781G) del Foro di Verona e con studio in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, eAndrea Manzi (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) del Foro di Roma, presso lo studio del quale, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 , elegge domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 9 SCALIGERA (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) , in persona del Avvisi accertamento IMU – Immobile inagibile – Riduzione dell’imposta al 50% Direttore Generale e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ME) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: G RRPTR65R26F206A) , con sede in Verona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,in Roma alla V ia E. Manfredi n. 5 ; -intimato – - avverso l a sente nza n. 66 3 /0 9 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Venet o in data 03/09/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] n. 20 di Verona proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verona avverso tre avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, ad essa notificati quale proprietaria di un immobile destinato alla sede dell’ex ospedale. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 (per intervenuta decadenza quinquennale del potere impositivo) e le sanzioni pecuniarie irrogate per gli anni 2009 e 2010. 3. Sugli appelli del Comune di Soave e della contribuente (medio tempore trasformatasi in [OSCURATO:PERSONA] n. 9 Scaligera), la Commissione tributaria regionale Veneto rigettava i gravami, rilevando, quanto al primo, che, essendo il Comune perfettamente a conoscenza del fatto che parte dell’immobile, già utilizzato come ospedale, era da alcuni anni completamente inutilizzato, non vi era alcun obbligo in capo all’Usll di presentare la dichiarazione ai fini Ici per l’anno 2008 e che sussistevano condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative; quanto al secondo, osservava che, per beneficiare dell’esenzione di cuiall’art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di I.C.I., era necessaria una utilizzazione diretta ed immediata dell’immobile per l’assolvimento delle finalità istituzionali.4. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione il Comune di Soave sulla base di quattro motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] 9 Scaligera ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli “artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente “la decisione emessa dai giudici di primo grado”, ritenendola “completa, logica, articolata, in perfetta sintonia con i dati normativi”. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che le motivazioni di contrasto all’eccezione di decadenza, formulata dalla contribuente, non fossero state minimamente formulate nel corso del giudizio di primo grado. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 206/2006”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. accolto l’eccezione di decadenza dal potere impositivo sulla base della ritenuta conoscenza, da parte dell’ente comunale, del fatto imponibile. 4. Con il quarto motivo la ricorre nte lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. disapplicato, relativamente alle annualità 2009 e 2010, le sanzioni, ravvisando “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata dell’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di esenzione dal tributo I.M.U. relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. 5. Con nota del 24 gennaio del 2023 i difensori di entrambe le parti hanno rappresentato che medio tempore erano intervenute trattative tra le parti per la definizione complessiva del contenzioso in essere tra le stessee, per l’effetto, hanno congiuntamente formulato istanza affinché la trattazione della presente controversia sia rinviata per un periodo non inferiore a tre mesi,onde consentire la conclusione delle predette trattative. 6. Ricorrono i presupposti per accogliere la riportata istanza, essendo la stessa stata presentata congiuntamente e finalizzata ad ottenere un rinvio contenuto della trattazione della controversia. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire il perfezionamento delletrattative di bonario componimento pendenti. Manda alla Cancelleria per le comunica