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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:425
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑567/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).

Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 – Commissione / Lussemburgo (causa C‑567/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22). Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo è condannato alle spese.
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