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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 35022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 13 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di tentato furto, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 2 e 3 sulla prova della minaccia alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni delle pp.00., anche riscontrate dai verbali di polizia giudiziaria, così implicitamente disattendendo l'incompatibile versione difensiva); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono palesemente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la presenza di argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sull'accentuata pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, emessa in data 13 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di tentato furto, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935), le ragioni del loro convincimento (si vedano pagg. 2 e 3 sulla prova della minaccia alla luce dell'attendibilità delle dichiarazioni delle pp.00., anche riscontrate dai verbali di polizia giudiziaria, così implicitamente disattendendo l'incompatibile versione difensiva); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i vizi motivazionali sono palesemente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che dimostra la presenza di argomentazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 3 sull'accentuata pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i