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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38159/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 112, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 28.12.2013 a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TY305C2055492013, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2008, per un valore dichiarato di Euro 63.166,00 circa (ric.

Cass., p. 9).

Oggetto: Irpef - Avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 gg. dalla notificazione del PVC -Art. 12, co. 7, l. 212/2000 - Non compete.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, contestando la nullità dell’avviso di accertamento, in conseguenza del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a seguito della consegna, il 16.12.2013, del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza.

Censurava, inoltre, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercizio della pretesa impositiva.

Con sentenza n. 2882 del 2019 la CTP rigettava il ricorso.

3. Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia.

La CTR ribaltava la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando l’atto impositivo.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in secondo grado, a mezzo PEC, il 3.7.2021, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del PVC competesse al contribuente, in relazione alla contestazione della debenza di tributo non armonizzato in assenza di accesso.

2. Con il suo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, affermando il giudice dell’appello che risultasse applicabile alla fattispecie il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000.

Evidenzia in proposito l’Amministrazione finanziaria che l’accertamento nei confronti del contribuente ha visto [OSCURATO:PERSONA] essere assunto a sommarie informazioni (9.7.2013) e la Guardia di Finanza gli ha quindi notificato il PVC il 16.12.2013, non essendo stato effettuato alcun accesso presso la sede dell’impresa, ed essendo il contribuente in pensione dall’anno 2004 (ric., p. 8).

Aggiunge la ricorrente che il contribuente non ha mai contestato nel merito la pretesa tributaria, e che non ha riproposto in grado di appello la contestazione circa la ventilata decadenza del potere di accertamento della pretesa tributaria da parte dell’Ente impositore.

3. In ordine alla questione controversa nel giudizio, questa Corte regolatrice ha ormai raggiunto un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, secondo cui “in tema di accertamento fiscale, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente”, Cass. sez.

VI-V, 5.11.2020, n. 24793.

Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto.

3. La impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei criteri esposti.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 112, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 28.12.2013 a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TY305C2055492013, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2008, per un valore dichiarato di Euro 63.166,00 circa (ric. Cass., p. 9). Oggetto: Irpef - Avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 gg. dalla notificazione del PVC -Art. 12, co. 7, l. 212/2000 - Non compete. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, contestando la nullità dell’avviso di accertamento, in conseguenza del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a seguito della consegna, il 16.12.2013, del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Censurava, inoltre, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercizio della pretesa impositiva. Con sentenza n. 2882 del 2019 la CTP rigettava il ricorso. 3. Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR ribaltava la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando l’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in secondo grado, a mezzo PEC, il 3.7.2021, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del PVC competesse al contribuente, in relazione alla contestazione della debenza di tributo non armonizzato in assenza di accesso. 2. Con il suo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, affermando il giudice dell’appello che risultasse applicabile alla fattispecie il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000. Evidenzia in proposito l’Amministrazione finanziaria che l’accertamento nei confronti del contribuente ha visto [OSCURATO:PERSONA] essere assunto a sommarie informazioni (9.7.2013) e la Guardia di Finanza gli ha quindi notificato il PVC il 16.12.2013, non essendo stato effettuato alcun accesso presso la sede dell’impresa, ed essendo il contribuente in pensione dall’anno 2004 (ric., p. 8). Aggiunge la ricorrente che il contribuente non ha mai contestato nel merito la pretesa tributaria, e che non ha riproposto in grado di appello la contestazione circa la ventilata decadenza del potere di accertamento della pretesa tributaria da parte dell’Ente impositore. 3. In ordine alla questione controversa nel giudizio, questa Corte regolatrice ha ormai raggiunto un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, secondo cui “in tema di accertamento fiscale, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente”, Cass. sez. VI-V, 5.11.2020, n. 24793. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto. 3. La impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei criteri esposti. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese
Sentenza Cassazione n. 38159/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris