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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02463/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di primo grado — riducendo la pena principale inflitta all'imputato e sostituendo la pena accessoria — e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 gennaio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.240 cod. pen., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la doglianza che era stata formulata con l'atto di appello in ordine alla disposta confisca di una termosaldatrice.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto.

Il motivo dedotto con il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti del procedimento si evince che il difensore dell'imputato, nel formulare la richiesta di concordato in appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non aveva rinunciato al motivo dell'impugnazione con il quale era stata contestata la legittimità della confisca applicata con riferimento ad una termosaldatrice: doglianza sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata.

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla confisca della termosaldatrice, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano che colmerà l'indicata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di primo grado — riducendo la pena principale inflitta all'imputato e sostituendo la pena accessoria — e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 gennaio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.240 cod. pen., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la doglianza che era stata formulata con l'atto di appello in ordine alla disposta confisca di una termosaldatrice. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti del procedimento si evince che il difensore dell'imputato, nel formulare la richiesta di concordato in appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non aveva rinunciato al motivo dell'impugnazione con il quale era stata contestata la legittimità della confisca applicata con riferimento ad una termosaldatrice: doglianza sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata. 2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla confisca della termosaldatrice, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano che colmerà l'indicata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
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