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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 8 febbraio 2025

Cassazione n. 26326/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Macerata ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Macerata in data 8 febbraio 2025, avente ad oggetto la somma di C 1.500,00.

La vicenda da cui è scaturito il sequestro trae origine da un'operazione di polizia giudiziaria t7 e t Ai f eseguita daLCA~j-della [OSCURATO:PERSONA] - Questura di Fermo in data 4 febbraio 2025.

Durante un servizio di prevenzione volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli operanti notavano [OSCURATO:PERSONA] uscire da un "B&B" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio ed entrare nella sua autovettura.

Dopo averlo pedinato, constatavano che l'indagato si recava a Recanati, dove si avvicinava ad un'autovettura parcheggiata e scambiava qualcosa con uno degli occupanti, successivamente identificato come [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del controllo immediatamente successivo, il [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di circa 40 grammi di eroina, che dichiarava di aver appena acquistato dallo Zied al prezzo di C 1.500,00.

La perquisizione eseguita sull'indagato portava al rinvenimento, nella tasca dei suoi pantaloni, della somma di C 1.500,00, sottoposta a sequestro probatorio, successivamente convertito in sequestro preventivo.

2. Il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 consistito nella cessione di 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, censura l'ordinanza impugnata deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora.

Secondo la difesa, il Tribunale del Riesame avrebbe giustificato l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca mediante un ragionamento non condivisibile, desumendo il pericolo di dispersione in base alle caratteristiche delle condotte contestate e alla natura fungibile del denaro, senza indicare specificamente le possibili conseguenze irreparabili della mancata emissione del provvedimento cautelare.

È richiamata la sentenza delle Sezioni Unite "Ellade" (Sez.

U, n. 36959 del 24/6/2021), sostenendo che non sarebbe stato articolato alcun argomento a supporto della tesi secondo cui il denaro in sequestro potesse, nelle more della celebrazione del giudizio, essere disperso,idt_~-or , utilizzato od alienato.

E' altresì citata la sentenza n. 41602 del 14/09/2023 di questa Corte, secondo cui il periculum in mora non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato, presupponendo l'indicazione delle possibili conseguenze irreparabili della mancata adozione della misura cautelare.

La difesa ritiene che la motivazione fornita dai giudici del riesame non possa considerarsi adeguata a giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio con funzione anticipatoria della confisca, poiché il pericolo di dispersione della somma in sequestro è stato genericamente giustificato richiamando la particolare qualità e natura del bene ablato (denaro), per definizione bene fungibile e quindi suscettibile di essere più facilmente disperso od occultato.3.

Il Procuratore Generale ha depositato una memoria, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si rammenta che, a norma dell'art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen., richiamato per il sequestro probatorio dall'art.257 cod. proc. pen., può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710-01), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod.proc.pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen., ne' tantonneno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201), che hanno confermato il principio secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Occorre altresì, premettere i principi giurisprudenziali che governano la materia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con particolare riferimento all'obbligo motivazionale relativo al periculum in mora.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24/6/2021 ("Ellade"), hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento.

Di conseguenza, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice è tenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, le ragioni dell'impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

La Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del peri culum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Tale principio, inizialmente enunciato con riferimento alla confisca ex art. 240 cod. pen., è stato esteso dalla giurisprudenza successiva anche ad altre ipotesi di confisca.

In particolare, la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 32582 del 5/7/2022 (Rv. 283619), ha ritenuto che l'obbligo motivazionale si estenda anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240- bis cod. pents]. ed a quello funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., prendendo le distanze da alcuni primi distinguo tendenti a limitare la portata espansiva del precetto interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione, con sentenza n. 44221 del 29/09/2022 (RV 283810), ha chiarito che, ai fini della motivazione sul periculunn in mora, si può ritenere sufficiente l'indicazione che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, con sintetica indicazione delle ragioni sottese al pericolo.

Più recentemente, questa Sezione, con sentenza n. 24612 del 28/05/2024 (Marcello, non mass.), ha confermato che, nel caso di sequestro preventivo di somme di denaro, la motivazione in ordine al periculum in mora può ritenersi adeguata quando evidenzia che il denaro contante, per sua natura, può essere agevolmente speso e reinnpiegato, purché siano specificate le circostanze concrete che rendono attuale taré pericolo nel caso specifico. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato i principi sopra esposti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato si riscontra una motivazione specifica sul periculum in mora, seppure in forma sintetica.

È innanzitutto specificato che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagato costituisce il profitto dell'avvenuta cessione di stupefacenti, suscettibile di futura confisca, ed è chiarito che il provvedimento è disposto per impedire che l'indagato possa disperdere o occultare la somma in questione.

Di particolare rilevanza è la motivazione con cui si evidenziano elementi concreti che sostanziano il periculum in mora.

Nello specifico, è stato posto in risalto come la necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca derivi non solo dalla generale facilità con cui il denaro contante può essere sostituito e/o trasformato, ma soprattutto dalla peculiarità della situazione concreta emergente dagli atti.

Il provvedimento ha infatti rilevato due aspetti decisivi: in primo luogo, la non occasionalità della condotta di spaccio, desumibile dalle modalità della cessione e dal contesto in cui è avvenuta, elemento questo che rende altamente probabile il reimpiego del denaro in ulteriori attività illecite; in secondo luogo, l'elevata probabilità che l'indagato viva abitualmente dei proventi dell'attività di spaccio, circostanza che implica un concreto ed attuale rischio che il profitto del reato venga rapidamente "consumato" dall'indagato per il proprio sostentamento quotidiano o per finanziare il proseguimento dell'attività illecita.

Questi elementi, lungi dall'essere mere congetture, costituiscono specifiche ragioni di fatto che rendono attuale e concreto il pericolo di dispersione del denaro.

In particolare, la circostanza - non contestata - che l'indagato viva abitualmente dei proventi dello spaccio - ipotesi suffragata dall'assenza di fonti di reddito lecite adeguate - rende evidente che, in assenza del sequestro, la somma verrebbe con ogni probabilità utilizzata per le esigenze quotidiane dell'indagato o reinvestita in ulteriori attività illecite, frustrando così lo scopo della confisca.

Non si può quindi affermare, come sostiene la difesa, che il provvedimento impugnato si limiti a far discendere il periculum in mora dalla mera confiscabilità del bene o dalla sua natura fungibile.

Al contrario, risultano individuati specifici fattori di rischio che rendono concreto e attuale il pericolo che, nelle more del giudizio, il denaro possa essere disperso, in conformità con quanto richiesto dalle Sezioni Unite "Ellade" .

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata 1n considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Macerata ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Macerata in data 8 febbraio 2025, avente ad oggetto la somma di C 1.500,00. La vicenda da cui è scaturito il sequestro trae origine da un'operazione di polizia giudiziaria t7 e t Ai f eseguita daLCA~j-della [OSCURATO:PERSONA] - Questura di Fermo in data 4 febbraio 2025. Durante un servizio di prevenzione volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli operanti notavano [OSCURATO:PERSONA] uscire da un "B&B" di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio ed entrare nella sua autovettura. Dopo averlo pedinato, constatavano che l'indagato si recava a Recanati, dove si avvicinava ad un'autovettura parcheggiata e scambiava qualcosa con uno degli occupanti, successivamente identificato come [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del controllo immediatamente successivo, il [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato in possesso di circa 40 grammi di eroina, che dichiarava di aver appena acquistato dallo Zied al prezzo di C 1.500,00. La perquisizione eseguita sull'indagato portava al rinvenimento, nella tasca dei suoi pantaloni, della somma di C 1.500,00, sottoposta a sequestro probatorio, successivamente convertito in sequestro preventivo. 2. Il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 consistito nella cessione di 40 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, censura l'ordinanza impugnata deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge processuale per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora. Secondo la difesa, il Tribunale del Riesame avrebbe giustificato l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca mediante un ragionamento non condivisibile, desumendo il pericolo di dispersione in base alle caratteristiche delle condotte contestate e alla natura fungibile del denaro, senza indicare specificamente le possibili conseguenze irreparabili della mancata emissione del provvedimento cautelare. È richiamata la sentenza delle Sezioni Unite "Ellade" (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021), sostenendo che non sarebbe stato articolato alcun argomento a supporto della tesi secondo cui il denaro in sequestro potesse, nelle more della celebrazione del giudizio, essere disperso,idt_~-or , utilizzato od alienato. E' altresì citata la sentenza n. 41602 del 14/09/2023 di questa Corte, secondo cui il periculum in mora non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato, presupponendo l'indicazione delle possibili conseguenze irreparabili della mancata adozione della misura cautelare. La difesa ritiene che la motivazione fornita dai giudici del riesame non possa considerarsi adeguata a giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio con funzione anticipatoria della confisca, poiché il pericolo di dispersione della somma in sequestro è stato genericamente giustificato richiamando la particolare qualità e natura del bene ablato (denaro), per definizione bene fungibile e quindi suscettibile di essere più facilmente disperso od occultato.3. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si rammenta che, a norma dell'art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art.324 cod.proc.pen., richiamato per il sequestro probatorio dall'art.257 cod. proc. pen., può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710-01), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod.proc.pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen., ne' tantonneno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi successivamente dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 23969201), che hanno confermato il principio secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Occorre altresì, premettere i principi giurisprudenziali che governano la materia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con particolare riferimento all'obbligo motivazionale relativo al periculum in mora. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24/6/2021 ("Ellade"), hanno stabilito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento. Di conseguenza, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice è tenuto a spiegare, in termini che potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, le ragioni dell'impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. La Corte ha formulato il principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del peri culum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Tale principio, inizialmente enunciato con riferimento alla confisca ex art. 240 cod. pen., è stato esteso dalla giurisprudenza successiva anche ad altre ipotesi di confisca. In particolare, la Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 32582 del 5/7/2022 (Rv. 283619), ha ritenuto che l'obbligo motivazionale si estenda anche al sequestro funzionale alla confisca ex art. 240- bis cod. pents]. ed a quello funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., prendendo le distanze da alcuni primi distinguo tendenti a limitare la portata espansiva del precetto interpretativo di garanzia proposto dalle Sezioni Unite. La Quinta Sezione, con sentenza n. 44221 del 29/09/2022 (RV 283810), ha chiarito che, ai fini della motivazione sul periculunn in mora, si può ritenere sufficiente l'indicazione che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, con sintetica indicazione delle ragioni sottese al pericolo. Più recentemente, questa Sezione, con sentenza n. 24612 del 28/05/2024 (Marcello, non mass.), ha confermato che, nel caso di sequestro preventivo di somme di denaro, la motivazione in ordine al periculum in mora può ritenersi adeguata quando evidenzia che il denaro contante, per sua natura, può essere agevolmente speso e reinnpiegato, purché siano specificate le circostanze concrete che rendono attuale taré pericolo nel caso specifico. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente applicato i principi sopra esposti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nel provvedimento impugnato si riscontra una motivazione specifica sul periculum in mora, seppure in forma sintetica. È innanzitutto specificato che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'indagato costituisce il profitto dell'avvenuta cessione di stupefacenti, suscettibile di futura confisca, ed è chiarito che il provvedimento è disposto per impedire che l'indagato possa disperdere o occultare la somma in questione. Di particolare rilevanza è la motivazione con cui si evidenziano elementi concreti che sostanziano il periculum in mora. Nello specifico, è stato posto in risalto come la necessità di anticipare l'effetto ablatorio della confisca derivi non solo dalla generale facilità con cui il denaro contante può essere sostituito e/o trasformato, ma soprattutto dalla peculiarità della situazione concreta emergente dagli atti. Il provvedimento ha infatti rilevato due aspetti decisivi: in primo luogo, la non occasionalità della condotta di spaccio, desumibile dalle modalità della cessione e dal contesto in cui è avvenuta, elemento questo che rende altamente probabile il reimpiego del denaro in ulteriori attività illecite; in secondo luogo, l'elevata probabilità che l'indagato viva abitualmente dei proventi dell'attività di spaccio, circostanza che implica un concreto ed attuale rischio che il profitto del reato venga rapidamente "consumato" dall'indagato per il proprio sostentamento quotidiano o per finanziare il proseguimento dell'attività illecita. Questi elementi, lungi dall'essere mere congetture, costituiscono specifiche ragioni di fatto che rendono attuale e concreto il pericolo di dispersione del denaro. In particolare, la circostanza - non contestata - che l'indagato viva abitualmente dei proventi dello spaccio - ipotesi suffragata dall'assenza di fonti di reddito lecite adeguate - rende evidente che, in assenza del sequestro, la somma verrebbe con ogni probabilità utilizzata per le esigenze quotidiane dell'indagato o reinvestita in ulteriori attività illecite, frustrando così lo scopo della confisca. Non si può quindi affermare, come sostiene la difesa, che il provvedimento impugnato si limiti a far discendere il periculum in mora dalla mera confiscabilità del bene o dalla sua natura fungibile. Al contrario, risultano individuati specifici fattori di rischio che rendono concreto e attuale il pericolo che, nelle more del giudizio, il denaro possa essere disperso, in conformità con quanto richiesto dalle Sezioni Unite "Ellade" . 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata 1n considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/05/
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