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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2025

Cassazione n. 29420/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14803/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Newton n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Luca, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 285/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 14803/22 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riduzione del prezzo nella misura di euro 10.486,95 e il risarcimento dei danni nella misura di euro 4.776,31, in ragione dei vizi riscontrati nell’autovettura usata [OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:PERSONA], di colore grigio metallizzato, acquistata dall’attore il 24 giugno 2016 per il prezzo di euro 21.000,00 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cancellata dal registro delle imprese, i cui soci corrispondevano ai convenuti evocati in causa.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedevano che, in ogni caso, le domande avversarie fossero rigettate.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 11607/2019, depositata il 16 dicembre 2019 , rigettava le domande avanzate. 2.– Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) che erroneamente era stata esclusa la legittimazione passiva dei convenuti all’esito della cancellazione della società di cui erano soci; 2) che sarebbe spettata la garanzia per i vizi in favore dell’acquirente, in ragione della scoperta successiva all’acquisto, il che avrebbe giustificato l’ammissione dei mezzi di prova richiesti.

Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigetto dell’appello.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che nella proposta di acquisto in favore di parte non consumatrice si era dato atto espressamente che l’acquirente aveva dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava, come certificato dalla scheda di valutazione di conformità, che formava parte integrante ed essenziale delle condizioni particolari; b) che, come riportato dallo stesso attore nell’atto introduttivo del giudizio e comprovato dai documenti prodotti da entrambe le parti, doveva escludersi la riconducibilità delle manchevolezze riscontrate nella vettura a vizi occulti, in relazione ai quali il venditore fosse obbligato alla garanzia; c) che, inoltre, l’attore – pacificamente non consumatore – non aveva offerto gli elementi di prova inerenti all’esistenza di vizi occulti, volti a dare ingresso ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché –come emergeva dalla lettura della relazione tecnica di parte – tutti i difetti e i danni accertati erano relativi a vizi palesi o comunque facilmente riscontrabili ad un esame esterno dell’autovettura, che – come emergeva dalla lettura del contratto – risultava essere stato effettuato prima dell’accettazione della proposta; d) che non risultava quando le carenze indicate si fossero verificate, ossia se esse risalissero al momento della consegna ovvero si fossero verificate successivamente. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito, con controricorso, gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il consigliere delegato ha formulat o proposta di definizione del giudizio depositata il 13 gennaio 2025, comunicata il 13 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con istanzadepositata il 4 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la decisione del ricorso. 5.– In prossimità dell’adunanza camerale, i l ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza di vizi occulti, quale condizione per l’operatività della garanzia ex art. 1490 c.c., trattandosi di veicolo usato acquistato come “visto e piaciuto” da soggetto non consumatore.

Obietta l’istante che, viceversa, non avrebbe avuto modo di constatare l’esistenza di vizi all’interno del salone espositivo della concessionaria, quale ambiente scarsamente illuminato, senza che avesse svolto alcun giro di prova su strada, a fronte della presentazione dell’autovettura come auto nuova che non aveva subito incidenti, sicché l’esame dell’autovettura era avvenuto per la prima volta e con maggiore attenzione solo dopo che essa era giunta in Germania.

Adduce, ancora, il ricorrente che la perizia di parte avrebbe accertato la presenza di una moltitudine di vizi estetici e di natura diversa, afferenti tanto alla carrozzeria e ai cerchioni, quanto all’abitacolo e al vano motore, sicché avrebbe dovuto ritenersi che, oltre ai vizi estetici verosimilmente apparenti, vi fossero anche vizi occulti.

Con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe errato nel reputare che tutti i vizi fossero palesi o comunque facilmente riconoscibili ad un esame esterno dell’autovettura e che non fossero stati offerti gli elementi per valutare la natura occulta di tali vizi. 2.– Con il secondo motivo svolto il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., per avere la Corte territoriale – all’esito dell’errata valutazione delle prove – reputato che i vizi dell’autovettura fossero palesi o facilmente riconoscibili con l’ordinaria diligenza, escludendo indebitamente la garanzia spettante, poiché la clausola “vista e piaciuta” non sarebbe stata operativa per i vizi occulti. 2.1.– I motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati.

Anzitutto i parametri processuali posti a fondamento della prima doglianza esposta non sono pertinenti rispetto al tenore delle argomentazioni confutative sviluppate.

Ora, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).

In secondo luogo, il giudizio sulla riconoscibilità o meno delle difformità e dei vizi della vendita costituisce un apprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ove fondato su congrua e corretta motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24726 del 19/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 30/07/1974; Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969; Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 11/06/1964).

Nella fattispecie il giudice di merito ha dato debita contezza delle ragioni della natura palese dei vizi dedotti o comunque della loro riconoscibilità secondo ordinaria diligenza, essendo stati denunciati dall’acquirente appunto la mancanza di alcuni accessori dell’auto con il mancato rispetto delle pattuizioni –quali le mappe del navigatore, il gancio traino, un secondo treno di pneumatici, il porta targa – nonché difetti estetici e danni alla carrozzeria e ai cerchioni, l’accensione di spie relative alla batteria e alla manutenzione, tutti vizi che avrebbero potuto essere facilmente rilevati al momento della consegna.

All’esito, la garanzia correttamente è stata negata in ragione della natura palese di tali vizi.

Infatti, in tema di compravendita, la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19061 del 11/07/2024; Sez. 6-2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 03/07/1979). 3.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 e al pagamento, in favore della C assa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14803/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Newton n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Luca, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 285/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 14803/22 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], conveniva, davanti al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la riduzione del prezzo nella misura di euro 10.486,95 e il risarcimento dei danni nella misura di euro 4.776,31, in ragione dei vizi riscontrati nell’autovettura usata [OSCURATO:PERSONA] 3.0 [OSCURATO:PERSONA], di colore grigio metallizzato, acquistata dall’attore il 24 giugno 2016 per il prezzo di euro 21.000,00 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nelle more cancellata dal registro delle imprese, i cui soci corrispondevano ai convenuti evocati in causa. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedevano che, in ogni caso, le domande avversarie fossero rigettate. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 11607/2019, depositata il 16 dicembre 2019 , rigettava le domande avanzate. 2.– Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2020, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) che erroneamente era stata esclusa la legittimazione passiva dei convenuti all’esito della cancellazione della società di cui erano soci; 2) che sarebbe spettata la garanzia per i vizi in favore dell’acquirente, in ragione della scoperta successiva all’acquisto, il che avrebbe giustificato l’ammissione dei mezzi di prova richiesti. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali instavano per il rigetto dell’appello. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che nella proposta di acquisto in favore di parte non consumatrice si era dato atto espressamente che l’acquirente aveva dichiarato di aver attentamente visionato e provato il veicolo e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovava, come certificato dalla scheda di valutazione di conformità, che formava parte integrante ed essenziale delle condizioni particolari; b) che, come riportato dallo stesso attore nell’atto introduttivo del giudizio e comprovato dai documenti prodotti da entrambe le parti, doveva escludersi la riconducibilità delle manchevolezze riscontrate nella vettura a vizi occulti, in relazione ai quali il venditore fosse obbligato alla garanzia; c) che, inoltre, l’attore – pacificamente non consumatore – non aveva offerto gli elementi di prova inerenti all’esistenza di vizi occulti, volti a dare ingresso ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché –come emergeva dalla lettura della relazione tecnica di parte – tutti i difetti e i danni accertati erano relativi a vizi palesi o comunque facilmente riscontrabili ad un esame esterno dell’autovettura, che – come emergeva dalla lettura del contratto – risultava essere stato effettuato prima dell’accettazione della proposta; d) che non risultava quando le carenze indicate si fossero verificate, ossia se esse risalissero al momento della consegna ovvero si fossero verificate successivamente. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito, con controricorso, gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Il consigliere delegato ha formulat o proposta di definizione del giudizio depositata il 13 gennaio 2025, comunicata il 13 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con istanzadepositata il 4 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la decisione del ricorso. 5.– In prossimità dell’adunanza camerale, i l ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo articolato il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza di vizi occulti, quale condizione per l’operatività della garanzia ex art. 1490 c.c., trattandosi di veicolo usato acquistato come “visto e piaciuto” da soggetto non consumatore. Obietta l’istante che, viceversa, non avrebbe avuto modo di constatare l’esistenza di vizi all’interno del salone espositivo della concessionaria, quale ambiente scarsamente illuminato, senza che avesse svolto alcun giro di prova su strada, a fronte della presentazione dell’autovettura come auto nuova che non aveva subito incidenti, sicché l’esame dell’autovettura era avvenuto per la prima volta e con maggiore attenzione solo dopo che essa era giunta in Germania. Adduce, ancora, il ricorrente che la perizia di parte avrebbe accertato la presenza di una moltitudine di vizi estetici e di natura diversa, afferenti tanto alla carrozzeria e ai cerchioni, quanto all’abitacolo e al vano motore, sicché avrebbe dovuto ritenersi che, oltre ai vizi estetici verosimilmente apparenti, vi fossero anche vizi occulti. Con la conseguenza che il giudice di merito avrebbe errato nel reputare che tutti i vizi fossero palesi o comunque facilmente riconoscibili ad un esame esterno dell’autovettura e che non fossero stati offerti gli elementi per valutare la natura occulta di tali vizi. 2.– Con il secondo motivo svolto il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., per avere la Corte territoriale – all’esito dell’errata valutazione delle prove – reputato che i vizi dell’autovettura fossero palesi o facilmente riconoscibili con l’ordinaria diligenza, escludendo indebitamente la garanzia spettante, poiché la clausola “vista e piaciuta” non sarebbe stata operativa per i vizi occulti. 2.1.– I motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica –sono infondati. Anzitutto i parametri processuali posti a fondamento della prima doglianza esposta non sono pertinenti rispetto al tenore delle argomentazioni confutative sviluppate. Ora, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). In secondo luogo, il giudizio sulla riconoscibilità o meno delle difformità e dei vizi della vendita costituisce un apprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ove fondato su congrua e corretta motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8637 del 07/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24726 del 19/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 30/07/1974; Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969; Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 11/06/1964). Nella fattispecie il giudice di merito ha dato debita contezza delle ragioni della natura palese dei vizi dedotti o comunque della loro riconoscibilità secondo ordinaria diligenza, essendo stati denunciati dall’acquirente appunto la mancanza di alcuni accessori dell’auto con il mancato rispetto delle pattuizioni –quali le mappe del navigatore, il gancio traino, un secondo treno di pneumatici, il porta targa – nonché difetti estetici e danni alla carrozzeria e ai cerchioni, l’accensione di spie relative alla batteria e alla manutenzione, tutti vizi che avrebbero potuto essere facilmente rilevati al momento della consegna. All’esito, la garanzia correttamente è stata negata in ragione della natura palese di tali vizi. Infatti, in tema di compravendita, la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19061 del 11/07/2024; Sez. 6-2, Sentenza n. 21204 del 19/10/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3741 del 03/07/1979). 3.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 e al pagamento, in favore della C assa delle ammende, della somma di euro 1.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo