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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12111/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] SASSOU, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1356/04/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo pubblicata il 3 dicembre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi in riferimento agli anni d’imposta da 2008 a 2010 per omessa dichiarazione nonostante il percepimento di compensi in relazione alla propria attività di professionista.

La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al 40 % l’imposta e le sanzioni in relazione al disposto dell’art. 33, l. n. 183/2011, portante Oggetto: sisma abruzzo 40 % evaso provvidenze in favore dei comuni rientranti nel cratere del sisma Abruzzo 2009.

La CTR confermava la decisione e così l’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.

Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello secondo cui al contribuente non spettavano i benefici della l. n. 183/2011, ed in particolare la riduzione al 40 % delle imposte dovute, in quanto le stesse dovevano intendersi scadute solo a seguito degli avvisi di accertamento del 2013, avendo egli omesso le dichiarazioni e quindi fuoriuscendo dal periodo di sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010.

1.1. Il motivo è infondato.

L’omessa pronuncia presuppone l’astensione del giudice dal proprio dovere decisorio in ordine a un determinato motivo (in questo caso) d’appello, mentre nella specie la CTR ha esaminato la doglianza (primo periodo pag. 4 della sentenza) e l’ha decisa, affermando la titolarità in capo al contribuente del diritto alle agevolazioni portate dalla legge in discussione.

2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, ritenendo l’Agenzia avere la CTR errato laddove ha ritenuto accordabile l’agevolazione della riduzione dell’imposta al 40 % anche ai contribuenti che non abbiano trasmesso la dichiarazione, e per i quali l’accertamento è dunque intervenuto ben oltre il periodo di sospensione. 2.1.Anche tale motivo è infondato.

Dispone il comma 28 dell’art. 33, l. n 183/2011: “Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”.

Questa Corte, pur in sede penale, ha già ricordato come “per effetto di tale norma, il presupposto di imposta, qualunque esso sia e comunque accertato, genera un tributo che è pari al 40% di quello ordinariamente dovuto.

In particolare, non sembra che possa distinguersi tra imposte dichiarate ed accertate, posto che in ogni caso per ciascun tributo, come definito sulla base dei suoi presupposti legali, l'importo dovuto è determinato legislativamente nel 40% dell'importo ordinariamente dovuto, come si evince in modo chiaro dallo stesso tenore letterale della disposizione.

Non potrebbe pertanto distinguersi tra redditi dichiarati, cui si applicherebbe la riduzione, e redditi accertati, cui la riduzione non sarebbe applicabile.

Nemmeno sembra rilevare la circostanza che l'eventuale accertamento sia avvenuto dopo la sospensione della riscossione, dal momento che la disposizione non individua alcuna distinzione in base al momento dell'accertamento ("L'ammontare dovuto per ciascun tributo...è ridotto al 40 per cento").

Del resto, una diversa interpretazione sembrerebbe porsi in difformità dal principio di cui all'art. 23 Cost., e dai principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Invero, se l'applicabilità della riduzione fosse collegata non al presupposto dell'imposta, ma all'accertamento, l'attribuzione del beneficio della riduzione sarebbe rimesso alla discrezionalità degli uffici e non alla volontà del legislatore”. (Cass. pen. 09/04/2013, n. 16214).

Alle perspicue osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] penale, può aggiungersi che un beneficio non può essere affidato alla casualità dei tempi di accertamento, ma va ricollegato invece alla certezza del periodo d’imposta cui si riferisce, restando identiche le difficoltà derivanti dall’evento naturale, che il legislatore voglia lenire per il tramite della relativa previsione.

Anche l’osservazione dell’Agenzia, secondo cui sussiste un normativo collegamento tra la riduzione dell’imposta operata dal secondo periodo e la sospensione del prelievo non riesce a scalfire il ragionamento sopra esposto, in quanto a prescindere da ogni considerazione, l’imposta – sebbene oggetto di successivo accertamento - era senz’altro dovuta fin dal (e per il) periodo considerato e la sua debenza del pari (astrattamente) sospesa.

3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Pone a carico dell’Agenzia ed in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] SASSOU, con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1356/04/2015 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo pubblicata il 3 dicembre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi in riferimento agli anni d’imposta da 2008 a 2010 per omessa dichiarazione nonostante il percepimento di compensi in relazione alla propria attività di professionista. La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva al 40 % l’imposta e le sanzioni in relazione al disposto dell’art. 33, l. n. 183/2011, portante Oggetto: sisma abruzzo 40 % evaso provvidenze in favore dei comuni rientranti nel cratere del sisma Abruzzo 2009. La CTR confermava la decisione e così l’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello secondo cui al contribuente non spettavano i benefici della l. n. 183/2011, ed in particolare la riduzione al 40 % delle imposte dovute, in quanto le stesse dovevano intendersi scadute solo a seguito degli avvisi di accertamento del 2013, avendo egli omesso le dichiarazioni e quindi fuoriuscendo dal periodo di sospensione dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010. 1.1. Il motivo è infondato. L’omessa pronuncia presuppone l’astensione del giudice dal proprio dovere decisorio in ordine a un determinato motivo (in questo caso) d’appello, mentre nella specie la CTR ha esaminato la doglianza (primo periodo pag. 4 della sentenza) e l’ha decisa, affermando la titolarità in capo al contribuente del diritto alle agevolazioni portate dalla legge in discussione. 2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011, ritenendo l’Agenzia avere la CTR errato laddove ha ritenuto accordabile l’agevolazione della riduzione dell’imposta al 40 % anche ai contribuenti che non abbiano trasmesso la dichiarazione, e per i quali l’accertamento è dunque intervenuto ben oltre il periodo di sospensione. 2.1.Anche tale motivo è infondato. Dispone il comma 28 dell’art. 33, l. n 183/2011: “Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”. Questa Corte, pur in sede penale, ha già ricordato come “per effetto di tale norma, il presupposto di imposta, qualunque esso sia e comunque accertato, genera un tributo che è pari al 40% di quello ordinariamente dovuto. In particolare, non sembra che possa distinguersi tra imposte dichiarate ed accertate, posto che in ogni caso per ciascun tributo, come definito sulla base dei suoi presupposti legali, l'importo dovuto è determinato legislativamente nel 40% dell'importo ordinariamente dovuto, come si evince in modo chiaro dallo stesso tenore letterale della disposizione. Non potrebbe pertanto distinguersi tra redditi dichiarati, cui si applicherebbe la riduzione, e redditi accertati, cui la riduzione non sarebbe applicabile. Nemmeno sembra rilevare la circostanza che l'eventuale accertamento sia avvenuto dopo la sospensione della riscossione, dal momento che la disposizione non individua alcuna distinzione in base al momento dell'accertamento ("L'ammontare dovuto per ciascun tributo...è ridotto al 40 per cento"). Del resto, una diversa interpretazione sembrerebbe porsi in difformità dal principio di cui all'art. 23 Cost., e dai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Invero, se l'applicabilità della riduzione fosse collegata non al presupposto dell'imposta, ma all'accertamento, l'attribuzione del beneficio della riduzione sarebbe rimesso alla discrezionalità degli uffici e non alla volontà del legislatore”. (Cass. pen. 09/04/2013, n. 16214). Alle perspicue osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] penale, può aggiungersi che un beneficio non può essere affidato alla casualità dei tempi di accertamento, ma va ricollegato invece alla certezza del periodo d’imposta cui si riferisce, restando identiche le difficoltà derivanti dall’evento naturale, che il legislatore voglia lenire per il tramite della relativa previsione. Anche l’osservazione dell’Agenzia, secondo cui sussiste un normativo collegamento tra la riduzione dell’imposta operata dal secondo periodo e la sospensione del prelievo non riesce a scalfire il ragionamento sopra esposto, in quanto a prescindere da ogni considerazione, l’imposta – sebbene oggetto di successivo accertamento - era senz’altro dovuta fin dal (e per il) periodo considerato e la sua debenza del pari (astrattamente) sospesa. 3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’Agenzia soccombente. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dell’Agenzia ed in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.100,00, oltre rimborso forfettario nella misura
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