CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 07530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Catania in data 9/9/2021 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di Assise di Appello di Catania che, in data 29/3/21, aveva disatteso la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere per decorrenza dei termini di durata massima. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo:2.1 la violazione dell'art. 303, comma 1 lett. c) n. 3), cod.proc.pen. in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine all'applicazione del termine di fase, facendo esclusivo riferimento al termine di cui all'art. 303, comma 6 cod.proc.pen. In particolare, secondo la difesa, è erronea l'interpretazione secondo cui il tempo in cui sono tenute le udienze viene ritenuto comprensivo anche dei periodi intercorrenti tra un'udienza e l'altra, interpretazione che si pone in contrasto con i principi costituzionali in materia di libertà personale. Nella specie, le udienze della fase d'appello sono state diciotto nell'arco di 15 mesi e non risulta conforme alla lettera delle norme richiamate e alla loro lettura costituzionalmente orientata che nei periodi di sospensione dei termini di custodia possano essere ricompresi quelli in cui non si è tenuta alcuna udienza. Non appare, dunque, legittimo, secondo il ricorrente, applicare l'aumento della metà di cui all'art. 303, comma 4, cod.proc.pen. indipendentemente dal numero delle udienze effettivamente tenute. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve darsi previamente atto che, a seguito del rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono stati acquisiti gli atti concernenti la posizione cautelare del ricorrente, necessari al fine della decisione e trasmessi dalla Corte di Assise di Appello di Catania con nota del 21 dicembre seguente. 2. Dai dati acquisiti consta la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione giacché in data 21/12/2021 la Quinta Sezione Penale di questa Corte ha definito il ricorso interposto dal Fiammetta avverso la sentenza resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania in data 16/12/2020 con declaratoria di inammissibilità, con conseguente irrevocabilità della condanna inflitta ed inizio della fase esecutiva della pena. E' principio pacifico che anche in sede cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; tra molte conformi, Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990). L'avvenuta definizione del processo nel cui ambito la misura cautelare era stata disposta ha determinato il venir meno del titolo cautelare con conseguente sopravvenuta inidoneità dell'impugnazione proposta a rimuovere il pregiudizio che si assumeva direttamente derivante dal provvedimento impugnato e costituente oggetto del ricorso.3. Le censure proposte sono, comunque, manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare ha precisato che il ricorrente era in stato di custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416bis cod.pen. in forza di ordinanza del Gip in data 20/4/2016 e che era stato condannato per detto titolo alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione con sentenza del 16 gennaio 2018, confermata in appello il 16/12/2020. Ha, inoltre, aggiunto che in entrambi i gradi di merito i termini di custodia cautelare venivano sospesi ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3, cod.proc.pen. per il periodo riservato alla stesura della motivazione e con ordinanza del 30/9/2019 la Corte di merito disponeva, altresì, la sospensione dei termini per complessità del giudizio a norma dell'art. 304, comma 2, codice di rito. Argomentava, quindi, che alla luce del termine di anni quattro, determinato a norma dell'art. 304, comma 4, cod.proc.pen., e tenuto conto delle sospensioni ammontanti complessivamente ad anni uno,mesi otto e giorni diciassette risultava destituita di fondamento la richiesta di remissione in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare nella fase d'appello. 3.1 L'ordinanza censurata ha disatteso le doglianze difensive con corretti argomenti giuridici. Invero, la tesi difensiva secondo cui la sospensione dei termini per complessità del giudizio andrebbe limitata ai giorni di effettivo svolgimento delle udienze (nella specie 18) non ha pregio. Questa Corte ha da tempo affermato che qualora, nella fase del giudizio, ricorrendone le condizioni, venga emessa un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., tale provvedimento esplica i suoi effetti per tutta la durata del giudizio, e ciò anche se nel corso del dibattimento sia stata stralciata la posizione relativa ad alcuni imputati (Sez. 1, n. 93 del 12/01/1998, Rv. 209888;Sez. 6, n. 2944 del 2001, non mass.; Sez. 2, n. 19510 del 17/2/2012, Rv. 252815). Siffatta interpretazione trova autorevole avallo in Sez. U, n. 29556 del 29/05/2014, P.m. in proc. Gallo, che in motivazione ha chiarito che la sospensione si applica a tutti i termini di cui all'art. 303 cod.proc.pen. con il solo limite insuperabile del termine massimo di durata della custodia, fissato nel doppio dei termini di fase dal comma sesto dell'art. 304 cod.proc.pen. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Per effetto della rilevata, sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, cui va riconosciuta valenza prioritaria rispetto al merito delle censure, si omettono le statuizioni accessorie circa la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,commalter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022 I