CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 11018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso32055/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e SA . [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti – RG 32055/18Salini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] - intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 3918/2018 depositata il 22/08/2018; udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 9/03/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d'Appello di Milano con la sentenza riportata in epigrafe, pronunciata a definizione del contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro, in merito all'impugnazione della deliberazione assembleare in data 2.5.2012 della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di assegnazione gratuita in favore dei soci, proporzionalmente alle azioni detenute, delle azioni in proprietà della società, ha respinto il gravame proposto dai soccombenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] e ha nuovamente confermato le determinazioni già assunte dai giudici di primo grado che, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. avevano annullato la detta deliberazione perché adottata con il voto favo revole della sola maggioranza – avendo il presidente dell'assemblea espunto dal conteggio dei voti, in ragione dell'asserito conflitto di interesse di questa, i voti contrari della minoranza – ed aveva pronunciato la condanna generica dei prefati al risarcimento dei danni per non essersi opposti alle decisioni del presidente e per aver concorso a dare attuazione all'impugnata delibera. RG 32055/18Salini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1.2. Il contenzioso in parola aveva tratto innesco da un pregresso provvedimento tribunalizio in data 28.4.2012,con cui si era ordinato al presidente dell'assemblea, prima che questa avesse luogo , di computare ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa i voti corrispondenti alle azioni proprie in possesso della società. Era, invece, accaduto che il presidente dell'assemblea, pur attenendosi alle disposizioni tribunalizie e, quindi, computando ai fini della determinazione del quorum deliberativo anche le azioni proprie, avesse, tuttavia, espunto dal conteggio dei voti validi quelli espressione della minoranza, perché, a suo dire, i soci che ne erano rappresentanza avevano esercitato il proprio voto in conflitto di interessi. La deliberazione così adottata era stata, perciò, dapprima, sospesa dal Tribunale con decreto inaudita altera parte in data 3.5.2012, confermato in sede di reclamo con ordinanza collegiale, e, quindi, era stata annullata, con i riflessi risarcitori di cui pure si è detto, dal medesimo Tribunale con sentenza in data 31.8.2016, pronunciata sul presupposto della ravvisata contrarietà, rispetto agli obblighi imposti con l'ordinanza tribunalizia del 28.4.2012, del comportamento tenuto nell'occasione dal presidente dell'assemblea, che, al fine di sterilizzare gli effetti della suddetta ordinanza, aveva espunto dal computo del quorum assembleare i soci di min oranza con la suddetta motivazione. 1.3. La conseguente impugnazione di detta sentenza, proposta dagli odierni ricorrenti, è stata definita dalla Corte d'Appello con la sentenza per cui è oggi ricorso. Per quanto qui ancora rileva il giudice del gravame ha ritenuto inizialmente di confermare, rigettando la contraria tesi impugnante in punto al fatto che le azioni proprie non andrebbero computate nel quorum deliberativo quando questo sia determinato in una frazione del capitale sociale intervenuto in assemblea, gli assunti di opposto RG 32055/18Salini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli segno enunciati già da Cass. 23950/2018 in una corrispondente occasione che aveva visto contrapporsi le medesime parti in relazione ad una deliberazione di approvazione del bilancio, allorché si è affermato il principio secondo cui «in forza del D.Lgs. 29 novembre 2010, n. 224, che ha modificato l'art. 2357-ter c.c., comma 2, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo». Ha quindi sconfessato la tesi, parimenti fatta valere dagli impugnanti, volta a sostenere che tra i poteri del presidente dell'assemblea rientri anche quello di escludere dal computo deliberativo, in quanto invalidamente espresso, il voto di soci in conflitto di interessi, di ciò potendo per vero dubitarsi considerando che al presidente dell'assemblea sono commessi dall'art. 2371 cod. civ. solo poteri accertativi su elementi oggettivi quali l'identità e legittimazione dei presenti od il conteggio dei voti, ma non poteri valutativi quali postula la decisione di ritenere invalidi ed espungere dal relativo conteggio i voti dei soci in conflitto di interessi, tanto più dove, come nel caso di specie, ricusando ancora un rilievo contrario degli impugnati, si fosse consideratoche il voto contrario espresso dai soci in asserito conflitto di interessi non è frutto di un abuso nell'esercizio del loro diritto, trovando infatti giustificazione a fronte del fatto che la progettata distribuzione gratuita delle azioni avrebbe reso la maggioranza, già detentrice del 47,12 % del capitale sociale, padrona assoluta della società e libera così da governarla a proprio piacimento. E, da ultimo, ha riconosciuto e proclamato la responsabilità risarcitoria di tutti gli amministratori della società deliberante non solo perché costoro, nell'occasione riferita , non avevano contrastato l'operato del presidente dell'assemblea, ma, anche, e segnatamente, perché erano concors i a dare esecuzione alla delibera approvata, prendendo parte al consiglio di RG 32055/18Salini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli amministrazione, tenutosi sempre in data 2.5.2012 , in cui il presidente dello stesso aveva annullato tutti i certificati azionari corrispondenti alle azioni proprie ed aveva dato ordine di modificare il libro dei soci alla stregua delle determinazioni adottate in sede assembleare. 1.4. Per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si valgono di sei motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono con cont roricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. Non hanno svolto attività processuale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il collegio, delibata la controversia, reputa di rinviarne la trattazione alla pubblica udienza della I Sezione civile. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza dell