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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 29355/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4689-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4370 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza della C.T.P. di Bari che, accogliendo la domanda dell'Agenzia delle Entrate, aveva autorizzato, a norma dell'art. 22 D.Lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del Colucci a garanzia del credito erariale che era oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio; - la C.T.R. della Puglia, confermando la decisione di primo grado, respingeva l'appello del Colucci con la sentenza n. 56/8/12 del 29/6/2012; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorrente ha rinunciato al giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018.4:1, c, Deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione.

2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r ._ V - - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4689-2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 4370 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA, depositata il 29/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], impugnava la sentenza della C.T.P. di Bari che, accogliendo la domanda dell'Agenzia delle Entrate, aveva autorizzato, a norma dell'art. 22 D.Lgs. n. 472 del 1997, l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del Colucci a garanzia del credito erariale che era oggetto di sei avvisi di accertamento notificati dall'Ufficio; - la C.T.R. della Puglia, confermando la decisione di primo grado, respingeva l'appello del Colucci con la sentenza n. 56/8/12 del 29/6/2012; - avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con atto depositato il 18/6/2021, [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorrente ha rinunciato al giudizio avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018.4:1, c, Deve, conseguentemente, dichiararsi l'estinzione del giudizio di cassazione. 2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) r ._ V - - [OSCURATO:PERSONA]
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