CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trelito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ctre-tra-cerrreltise-egitadeadn (2,3 IQ_ t-, z-t, ,y(p O Jc_. vo.-,O x-rut..,-,AAJQ... to o --y-e-1;, ( • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina in composizione monocratica ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 65CS cod. pen., per non avere ottemperato all'ordinanza sindacale n. 203 del 24 luglio 2017, notificata il 13 settembre 2017, con cui veniva ordinata l'immediata messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà sito in Messina, e lo condannava alla pena di euro 206,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Biagini. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.650 cod. pen., 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E. Rileva la difesa che l'ordinanza in relazione alla quale si è ritenuta l'inottemperanza di Biagini è stata emessa nell'interesse di privati cittadini e non della collettività, mirando a tutelare la privata incolumità dei confinanti del [OSCURATO:PERSONA]Russo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva violazione dell'art.650 cod. pen. e vizio di motivazione. Si duole del contrasto tra la motivazione che parla anche di tutela della pubblica incolumità e lo stesso contenuto dell'ordinanza sindacale inosservata che individua la propria finalità nella tutela della privata incolumità dei confinanti tramite la prescrizione di un insieme sistematico di opere atte all'eliminazione degli inconvenienti verificatisi sulla proprietà confinante. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce, in subordine, violazione dell'art. 650 cod. pen, e vizio di motivazione anche come travisamento della prova. Lamenta il difensore l'imprecisione dell'ordinanza sindacale circa la messa in sicurezza da eseguire ad opera di Biagini, con conseguente mancata individuazione di uno specifico obbligo a fondamento della condotta incriminata, tale da integrare la norma penale in bianco di cui all'art. 650 cod. pen. Rileva che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto quantomeno perché il fatto non costituisce reato. Il difensore chiede, per tali motivi, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 1.1. Sono fondati, in particolare i primi due motivi di impugnazione, assorbenti rispetto al terzo. Invero, ai fini della configurabilità della contravvenzione di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell'interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell'interesse di privati cittadini (Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014, Lepore ed altro, Rv. 261264: fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato per non aver ottemperato all'ordinanza sindacale di demolizione di un muro pericolante, in quanto il giudice di merito non aveva precisato se la situazione di pericolo riguardasse un'area privata o pubblica). 1.2. Nel caso in esame dalla stessa lettura dell'ordinanza sindacale n. 203 del 24 luglio 2017 emerge che la situazione in cui versava la proprietà immobiliare di [OSCURATO:PERSONA], da cui provenivano infiltrazioni che provocavano "diverse lesioni in muri di contenimento, pavimentazione esterna e pareti interne" della contigua proprietà, rappresentava "una potenziale fonte di pericolo per la privata incolumità nei confronti dei confinanti Rizzo-Russo". 2. Ne discende, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. (73 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.