CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03236/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 175 Pappalardo NRG 27385/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato, infatti, che il primo motivo, sulla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è riproduttivo, con precluse invasioni nel merito, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della condotta pericolosa tenuta dall'imputato nel darsi alla fuga in auto); che il secondo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è aspecifico rispetto alla effettiva motivazione (cfr. pag. 3, là dove la Corte di appello ha ritenuto in ogni caso dirimente ai fini del diniego l'allarmante gravità delle condotte unitamente alle condanne irrevocabili riportate dal ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i1,297