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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 36579/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito sull'accoglimento dell'impugnazione; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 15/03/2021 con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 11/05/2018 del Tribunale di Ancona, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod.pen.Il ricorrente premette che la Corte di appello ha negato la possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. sulla base di un preventivo di spesa che quantificava un esborso pari a euro 560,00 euro, considerando altresì inapplicabile anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

Assume la difesa che la Corte di appello è incorsa in errore, perché ha valorizzato un preventivo di spesa che si riferisce all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], ossia a un'autovettura diversa da quella oggetto materiale del reato e per cui D'Orazio, che è una Citroen.

Deduce, allora, che gli unici elementi che potevano essere valutati dai giudici di merito erano le fotografie raffiguranti uno specchietto abbassato con i vetri integri, e le dichiarazioni della proprietaria del veicolo, che ha riferito che i danni erano irrisori, in quanto consistenti in uno specchietto storto e graffiato.

1.2. Vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

I medesimi argomenti esposti con il primo motivo sono ribaditi in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. 1.3.

Vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la dichiarazione della persona offesa, così come versata in atti, doveva ritenersi idonea a far ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., non essendo possibile l'esatta quantificazione del danno.

1.4. Erronea applicazione di una norma processuale, in relazione alla utilizzazione della querela quale prova del fatto e vizio di motivazione in relazione ad alcuni atti specificamente indicati.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha utilizzato la querela a fini probatori, mentre la sua presenza in atti era giustificata soltanto al fine di dimostrare la procedibilità, così che essa è stata illegittimamente valorizzata per disattendere le censure relative alla inidoneità delle foto prodotte in atti.

Aggiunge che le dichiarazioni testimoniali sono state valutate in maniera parcellizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. Pressocché tutti i motivi di ricorso si poggiano -direttamente o indirettamente- sulla questione sollevata in via principale, ossia che il giudizio della Corte di appello sia viziato perché fondato sulla lettura di una fattura t riportante un preventivo di spesa riferito a un'autovettura diversa da quella per cui D'Orazio è stato condannato.

Proprio tale questione è manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sul preventivo n. 1670, recante un'indicazione di spesa complessivamente pari a euro 561,54, previsti per la riparazione dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA].

L'assunto difensivo è -dunque- palesemente smentito, visto che la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio avendo a riferimento proprio l'autovettura per cui D'Orazio è stato condannato, non la diversa autovettura ([OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]) indicata dalla difesa.

1.2. La manifesta infondatezza del principale assunto difensivo provoca la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorsi, le cui deduzioni presuppongono e si poggiano sulla fondatezza dell'assunto (smentito) dell'erronea individuazione dell'autovettura fatta oggetto di valutazione da parte della Corte di appello.

Da tale manifesta infondatezza discende la loro inammissibilità, anche perché meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame, compiutamente e correttamente affrontate e risolte dalla Corte di appello, in relazione alla configurabilità della causa di esclusione delle punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. e alle attenuanti di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen. e 62, comma primo, n. 6, cod.pen.

Da ciò l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, giacché questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motiva- temente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi con- siderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai mo- tivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cas- sazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessa- riamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.3. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico.

Il ricorrente assume che la Corte di appello ha illegittimamente utilizzato a fini probatori la querela versata in atti.L'eccezione di inutilizzabilità, così come prospettata, è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato.

Va ricordato, infatti, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

Specificazione tanto più importante nel caso in esame, ove si rilevi che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento con un costrutto motivazionale che -oltre a saldarsi con la sentenza di primo grado. prescinde dalla querela, in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle fotografie versate in atti, sul preventivo di spesa di cui si è già detto ,

1.4. Proprio la presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria -infine- un'altra causa di inammissibilità del ricorso che -invero- non evidenzia violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sedeehlegittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito sull'accoglimento dell'impugnazione; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 15/03/2021 con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 11/05/2018 del Tribunale di Ancona, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis, cod.pen.Il ricorrente premette che la Corte di appello ha negato la possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. sulla base di un preventivo di spesa che quantificava un esborso pari a euro 560,00 euro, considerando altresì inapplicabile anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. Assume la difesa che la Corte di appello è incorsa in errore, perché ha valorizzato un preventivo di spesa che si riferisce all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], ossia a un'autovettura diversa da quella oggetto materiale del reato e per cui D'Orazio, che è una Citroen. Deduce, allora, che gli unici elementi che potevano essere valutati dai giudici di merito erano le fotografie raffiguranti uno specchietto abbassato con i vetri integri, e le dichiarazioni della proprietaria del veicolo, che ha riferito che i danni erano irrisori, in quanto consistenti in uno specchietto storto e graffiato. 1.2. Vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. I medesimi argomenti esposti con il primo motivo sono ribaditi in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. 1.3. Vizio di motivazione in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la dichiarazione della persona offesa, così come versata in atti, doveva ritenersi idonea a far ritenere configurata l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen., non essendo possibile l'esatta quantificazione del danno. 1.4. Erronea applicazione di una norma processuale, in relazione alla utilizzazione della querela quale prova del fatto e vizio di motivazione in relazione ad alcuni atti specificamente indicati. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha utilizzato la querela a fini probatori, mentre la sua presenza in atti era giustificata soltanto al fine di dimostrare la procedibilità, così che essa è stata illegittimamente valorizzata per disattendere le censure relative alla inidoneità delle foto prodotte in atti. Aggiunge che le dichiarazioni testimoniali sono state valutate in maniera parcellizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Pressocché tutti i motivi di ricorso si poggiano -direttamente o indirettamente- sulla questione sollevata in via principale, ossia che il giudizio della Corte di appello sia viziato perché fondato sulla lettura di una fattura t riportante un preventivo di spesa riferito a un'autovettura diversa da quella per cui D'Orazio è stato condannato. Proprio tale questione è manifestamente infondata, atteso che la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sul preventivo n. 1670, recante un'indicazione di spesa complessivamente pari a euro 561,54, previsti per la riparazione dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]. L'assunto difensivo è -dunque- palesemente smentito, visto che la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio avendo a riferimento proprio l'autovettura per cui D'Orazio è stato condannato, non la diversa autovettura ([OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]) indicata dalla difesa. 1.2. La manifesta infondatezza del principale assunto difensivo provoca la manifesta infondatezza dei primi tre motivi di ricorsi, le cui deduzioni presuppongono e si poggiano sulla fondatezza dell'assunto (smentito) dell'erronea individuazione dell'autovettura fatta oggetto di valutazione da parte della Corte di appello. Da tale manifesta infondatezza discende la loro inammissibilità, anche perché meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame, compiutamente e correttamente affrontate e risolte dalla Corte di appello, in relazione alla configurabilità della causa di esclusione delle punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen. e alle attenuanti di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen. e 62, comma primo, n. 6, cod.pen. Da ciò l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, giacché questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motiva- temente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi con- siderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai mo- tivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cas- sazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessa- riamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente assume che la Corte di appello ha illegittimamente utilizzato a fini probatori la querela versata in atti.L'eccezione di inutilizzabilità, così come prospettata, è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argomentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Va ricordato, infatti, che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Specificazione tanto più importante nel caso in esame, ove si rilevi che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento con un costrutto motivazionale che -oltre a saldarsi con la sentenza di primo grado. prescinde dalla querela, in quanto fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, sulle fotografie versate in atti, sul preventivo di spesa di cui si è già detto , 1.4. Proprio la presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria -infine- un'altra causa di inammissibilità del ricorso che -invero- non evidenzia violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sedeehlegittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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