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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:244
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0289_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑289/21) «Aiuti di Stato – Misure di sostegno per le imprese nel contesto della pandemia di COVID-19 nei [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Obbligo di motivazione»

1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto a concedere un sostegno alle imprese per i costi fissi da esse sostenuti nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sostegno finanziario riservato alle piccole e medie imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Obiettivo del regime di aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 35‑40, 42‑45)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Misura di aiuto che non rimedia all’integralità dei danni arrecati dall’evento eccezionale – Ammissibilità [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 48, 50)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto a concedere un sostegno alle imprese per i costi fissi da esse sostenuti nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sostegno finanziario riservato alle piccole e medie imprese – Sostegno finanziario che comporta una differenza di trattamento tra determinate imprese – Giustificazione – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 53‑60)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 65‑68)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE] (v. punti 75‑83) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0289_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 maggio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑289/21) «Aiuti di Stato – Misure di sostegno per le imprese nel contesto della pandemia di COVID-19 nei [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Obbligo di motivazione» 1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto a concedere un sostegno alle imprese per i costi fissi da esse sostenuti nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sostegno finanziario riservato alle piccole e medie imprese – Valutazione della compatibilità con il mercato interno – Criteri – Obiettivo del regime di aiuto – Proporzionalità dell’aiuto [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 35‑40, 42‑45) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Misura di aiuto che non rimedia all’integralità dei danni arrecati dall’evento eccezionale – Ammissibilità [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 48, 50) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Regime di aiuti volto a concedere un sostegno alle imprese per i costi fissi da esse sostenuti nel contesto della pandemia di COVID-19 – Sostegno finanziario riservato alle piccole e medie imprese – Sostegno finanziario che comporta una differenza di trattamento tra determinate imprese – Giustificazione – Violazione del principio di parità di trattamento – Assenza [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 53‑60) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Criteri – Bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Criterio non necessario [Art. 107, § 3, b), TFUE] (v. punti 65‑68) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE] (v. punti 75‑83) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese.
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