CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12253-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif. da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., ed elett.te dom.to in COSENZA, alla VIA N. SERRA, n. 62; Co, ve/qcce,t,ttesr-( - - pWlan9 avverso la sentenza n. 2802/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento relativi a riprese per II.DD., I.V.A. e sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, nonché una cartella di pagamento, a fronte dell'accertato maggior reddito da lavoro autonomo rispetto a quello dichiarato dal contribuente; che il GUARNIERI impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 2577/2018, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2802/2020, depositata il 28.10.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che effettivamente l'avviso di accertamento era stato emesso ante tempus, in violazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile, nella specie, la disciplina fissata da detta norma, avuto riguardo alla tempistica di emissione degli avvisi di accertamento per cui è Ric. 2021 n. 12253 sez. Sesto civile - T - ud. 22-06-2022 -2- causa laddove, trattandosi di accertamenti cd. "a tavolino", il termine dilatarlo ivi contemplato non era applicabile; che il motivo è manifestamente fondato; che questa Corte ha chiarito che: a) gli avvisi di acc:ertamento emessi ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212/2000, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (Cass., Sez. 6-5, 9.10.2014, n. 21391, Rv. 632381-01), atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (C:ass., Sez. 6-5, 5.11.2020, n. 24793, Rv. 659465-02); b) il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 non opera nell'ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'I.V.A., evenienza nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è, in ogni caso, onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass., Sez. 6-5, 29.10.2018, n. Ric. 2021 n. 12253 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 -3- 27240, Rv. 651436-01; Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01); che essendo incontroverso che le riprese in questione derivano da "indagini finanziare effettuate sui conti correnti Intestati al professionista" (cfr. sentenza impugnata, p. 1) e, dunque da un accertamento cd. "a tavolino" (donde l'inconferenza dell'eccezione di inammissibilità del motivo per novità della questione con lo stesso sollevata, trattandosi di una mera emergenza processuale riscontrata dagli stessi giudici di appello, rispetto alla quale appare, dunque, superflua anche la riproduzione grafica contenuta in ricorso), non possono che trovare applicazione i principi consolidati innanzi esposti, disattesi dalla C.T.R. laddove, da un lato, i giudici di appello hanno ritenuto applicabile, nella specie, il termine di cui al cit. art. 12 e, dall'altro, hanno comunque escluso (cfr. p. 6 della motivazione) la necessità di una prova di resistenza da parte del contribuente (al contrario comunque occorrente con specifico riferimento alle riprese I.V.A.), non emergendo, peraltro, dalla gravata decisione, quali questioni questi avrebbe potuto proporre ove il termine dilatorio gli fesse stato interamente riconosciuto; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa Ric. 2021 n. 12253 sez. Sesta civile - T - ud. 22-06-2022 (7t composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Rom