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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 01377/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17267/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO n. 250/2020depositata il 28/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 28 febbraio 2020 , relativa a conguagli dovuti per cessione volontaria di terreni, affidato a due motivi.

Il Comune si è costituito con controricorso.

Successivamente i ricorrenti hanno deposita t o atto di rinuncia al ricorso con cui dichiarano che tutte le parti del giudizio hanno transatto la vicenda, oggetto del presente giudizio, con reciproca soddisfazione dei propri interessi e con quietanza liberatoria di non aver nulla a pretendere.

Il Comune di Salerno ha depositato atto di adesionealla rinuncia.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.

Nulla sulle spese essendovi accordo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17267/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO n. 250/2020depositata il 28/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 28 febbraio 2020 , relativa a conguagli dovuti per cessione volontaria di terreni, affidato a due motivi. Il Comune si è costituito con controricorso. Successivamente i ricorrenti hanno deposita t o atto di rinuncia al ricorso con cui dichiarano che tutte le parti del giudizio hanno transatto la vicenda, oggetto del presente giudizio, con reciproca soddisfazione dei propri interessi e con quietanza liberatoria di non aver nulla a pretendere. Il Comune di Salerno ha depositato atto di adesionealla rinuncia. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. Nulla sulle spese essendovi accordo tra le parti. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio.
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