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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39264/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero in subordine rigettarsi il ricorso e confermarsi le statuizioni civili, con liquidazione delle spese di lite come da allegata nota [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 Luglio 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 8 Novembre 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La corte territoriale, per quello che in questa sede rileva, rigettava l' eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela da parte della compagnia assicuratrice; disattendeva la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale; nel ribadire la ricostruzione in fatto operata dai giudici di primo grado, rilevava che sulla scorta delle complessive risultanze processuali doveva ritenersi comprovata la condotta fraudolenta dell' imputato il quale aveva dichiarato falsamente di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, allorquando stava attraversando la [OSCURATO:PERSONA] in Cercola (Napoli) lungo gli appositi attraversamenti pedonali e di essere stato investito da una autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed assicurata con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mezzo che dopo detto investimento avrebbe interrotto la propria corsa contro l' autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la richiesta ex art. 131 bis doc. pen. e confermava il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi: a. violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 c.p. e 337 coma 3 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela.

La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva e rituale querela sul presupposto che la parte civile aveva avuto contezza del sinistro in oggetto solamente in data 22/09/2015, a seguito dell'acquisizione delle risultanze investigative, non considerando che la compagnia di assicurazioni era a conoscenza dei fatti già alla data del 21/07/2015 per effetto della relazione della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri elementi istruttori acquisiti.

Osserva che, in ogni caso, la querela della società non poteva dispiegare alcun effetto in quanto mancante dei requisiti di cui all' art. 337 comma 3 c.p.p., essendo carente dell'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza; b. inosservanza dell'art. 642 c.p. e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato.

Osserva che, in modo del tutto congetturale, la corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato ed aveva disatteso la richiesta di audizione del teste Cingotti - la cui escussione era indispensabile al fine di ricostruire l'esatta dinamica degli accadimenti - nonché l'istanza di acquisizione dei tabulati del dispositivo satellitare del veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 131 bis c.p. ed all' art. 62.n. 2 c.p.

Lamenta che la corte di appello, senza valutare adeguatamente le complessive emergenze processuali, aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art.131 bis c.p. con una motivazione del tutto carente e di stile.

Rileva, altresì, che la sentenza impugnata era gravemente erronea e carente nella parte in cui aveva negato l'attenuante di cui all' art. 62 n. 2 c.p. valutate le ingenti spese sostenute dalla compagnia assicurativa per la "complessa e dispendiosa perizia investigativa", non considerando che detta relazione non riguardava la posizione dell'imputato; d. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo.

Deduce che la motivazione, sul punto, era assai carente non essendo stati adeguatamente considerati i parametri di cui all' art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] osservare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui in questa sede va dato seguito, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei termini la querela per truffa presentata dal titolare di una concessionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un'autovettura, l'aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei gravi difetti meccanici dell'autovettura medesima ed avanzato istanza di 3 punizione). (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 -

01. Nel caso in esame i giudici di merito, con congrue argomentazioni in fatto, hanno ritenuto che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza della falsità del sinistro solamente in data 22 Settembre 2015 allorquando erano pervenuti gli esiti di una complessa perizia investigativa svolta dalla DT-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto una serie di sinistri riguardanti il mezzo del [OSCURATO:PERSONA], fra cui quello in esame.

La tesi della difesa secondo cui la conoscenza del sinistro andava retrodatata al 21 Luglio 2015 - epoca in cui la compagnia era venuta in possesso della relazione a firma della [OSCURATO:PERSONA], specie in considerazione dei fatti noti alla compagnia assicuratrice riguardanti la circostanza che l'assicurato aveva comunicato il disconoscimento del fatto storico e che l' altro danneggiato (Cincotti) aveva rinunziato al chiesto risarcimento - non coglie in alcun modo nel segno.

Ritiene questa Corte che gli elementi indicati (ivi compresa la allegata relazione a firma della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che rappresenta una mera elencazione di dati storici priva di decisività nel senso prospettato dalla difesa) non incrinano in quanto tali il ragionamento dei primi giudici, i quali con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogici né contraddittorie, hanno ricollegato la piena conoscenza dei fatti alla disponibilità della relazione del successivo 22 settembre 2015, ritenuta decisiva ai fini di una compiuta ed integrale conoscenza dei fatti..

Per altro verso non .può non considerarsi che, a tutto concedere, potrebbe parlarsi, in. ipotesi, di una oggettiva incertezza sull effettivo termine ex art. 124 c.p. con la conseguenza che censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata atteso che qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. (Sez. 5, Sentenza n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212720 - 01., prova, nel caso di specie, non adeguatamente fornita.

Anche l'ulteriore profilo afferente la carenza dei poteri rappresentativi del querelante è manifestamente infondato.

A prescindere dal fatto che trattasi di questione dedotta per la prima volta in questa sede risulta dagli atti che la querela de qua è stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] n.q. di amministratore delegato e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rilevare, invero, che la stessa disposizione di legge di cui all'art. 377 c.p.p., comma 3 si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità, pertanto, deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (Cass. 5^ 16.1.97 n. 1460 depositata 17.2.97, rv. 206841; Cass. 6^ 12.12.96 depositata 6.2.97 n. 1131, rv. 206900).

Deve, quindi, ritenersi che nel caso di una querela proposta da soggetto qualificatosi come legale rappresentante della società l'imputato, il quale sostenga che il preposto non sia autorizzato dallo statuto o da una successiva delibera a vagliare di volta in volta l'opportunità di proporre l'istanza di punizione, deve dare la prova del proprio assunto, perchè la querela venga dichiarata priva di rilievo, prova che nella specie il ricorrente non ha fornito, con conseguente manifesta infondatezza della censura proposta.

3. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, rilevare che si appalesano del tutto infondate le censure, formulate con il secondo motivo del ricorso, relative alla asserita violazione di legge per la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante la deposizione di Cincotti (conducente della vettura asseritamente urtata dal mezzo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell' occorso) nonché mediante accertamenti del dispositivo satellitare relativo al mezzo del [OSCURATO:PERSONA].

Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchè il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) ed, altresì, che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se . correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo e, quindi, se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita). (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015 - dep. 27/02/2015, Leoni, Rv. 26262001).

3.1. Muovendo dai superiori principi la scelta della corte di merito di non dare corso alle istanze istruttorie formulate dall' imputato non appare in alcun modo sindacabile.

I giudici territoriali, a fronte dell'analitico quadro probatorio come ricostruito ed, in particolare, considerata la sussistenza di "plurimi" elementi di prova ritenuti tutti "univocamente sintomatici della falsità del sinistro denunziato" hanno ritenuto, nell'esercizio dei poteri di loro competenza, di decidere allo stato degli atti non potendo, certamente, parlarsi sul punto di una motivazione di mero stile o gravemente carente.

Il ricorrente, del resto, non ha chiarito in seno all' atto di appello su quali elementi decisivi doveva essere sentito il Cincotti mentre la richiesta di acquisizione dei "tabulati integrali del dispositivo satellitare del veicolo" del [OSCURATO:PERSONA] è, all' evidenza, un'istanza meramente esplorativa.

3.2. Anche le ulteriori censure formulate con il secondo motivo di impugnazione, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate.

Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa contestata evidenziando la sussistenza di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato logicamente ricostruiti.

In tal senso ha richiamato la denunzia-querela sporta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva contestato l' accaduto, senza che si potesse dubitare della sua correttezza e buona fede in ordine alla veridicità di quanto denunziato; il fatto che la richiesta di risarcimento dell' imputato e del Cincotti erano state effettuate dal medesimo legale e con un modulo CID sottoscritto soltanto dagli stessi con i rispettivi dati e con la sola targa dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; la rinunzia ad ogni richiesta risarcitoria per il sinistro de quo formulata dal Cincotti nel momento in cui era stato sentito in sede di s.i.t.; il fatto che il dispositivo satellitare sul mezzo del Ricci() non segnalava alcuna improvvisa decelerazione del mezzo compatibile con l' urto come ricostruito anche in relazione alle lesioni lamentate dall' imputato; la prova che il giorno del sinistro, per come desumibile dalle risultante del dispositivo satellitare suddetto, l' autovettura investitrice non risultava essere entrata nel comune di Cercola; la circostanza che, pur a fronte di un sinistro di particolare gravità fonte di gravi lesioni secondo quanto denunziato dall' imputato non risultavano intervenute le forze dell' ordine né erano stati indicati testimoni dell' occorso, valorizzando, condivisibilmente, il dato assai significativo che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non era stato in grado di fornire una spiegazione lecita e plausibile degli elementi sopra indicati.

Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. La sentenza è immune da censure nella parte in cui, con una motivazione adeguata e corretta in diritto, ha disatteso l' istanza di pronunzia di non punibilità ex art. 131 bis c.p. (evidenziando la particolare gravità della condotta), ha escluso l' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 (valutate, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, anche le spese sostenute dalla compagnia per accertare il sinistro) e rilevato la congruità della pena, quantificata in misura di poco superiore al minino edittale, tutte argomentazioni non inficiate in alcun modo dalle censure totalmente generiche ed aspecifiche proposte dall' imputato con il terzo motivo.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

4.1. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi della citata norma del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero in subordine rigettarsi il ricorso e confermarsi le statuizioni civili, con liquidazione delle spese di lite come da allegata nota [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 Luglio 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 8 Novembre 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La corte territoriale, per quello che in questa sede rileva, rigettava l' eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela da parte della compagnia assicuratrice; disattendeva la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale; nel ribadire la ricostruzione in fatto operata dai giudici di primo grado, rilevava che sulla scorta delle complessive risultanze processuali doveva ritenersi comprovata la condotta fraudolenta dell' imputato il quale aveva dichiarato falsamente di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, allorquando stava attraversando la [OSCURATO:PERSONA] in Cercola (Napoli) lungo gli appositi attraversamenti pedonali e di essere stato investito da una autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed assicurata con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., mezzo che dopo detto investimento avrebbe interrotto la propria corsa contro l' autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di tale [OSCURATO:PERSONA]; rigettava la richiesta ex art. 131 bis doc. pen. e confermava il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi: a. violazione ed erronea applicazione degli artt. 124 c.p. e 337 coma 3 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente al rigetto dell'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela. La difesa del ricorrente lamenta che la corte territoriale aveva erroneamente disatteso l'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva e rituale querela sul presupposto che la parte civile aveva avuto contezza del sinistro in oggetto solamente in data 22/09/2015, a seguito dell'acquisizione delle risultanze investigative, non considerando che la compagnia di assicurazioni era a conoscenza dei fatti già alla data del 21/07/2015 per effetto della relazione della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri elementi istruttori acquisiti. Osserva che, in ogni caso, la querela della società non poteva dispiegare alcun effetto in quanto mancante dei requisiti di cui all' art. 337 comma 3 c.p.p., essendo carente dell'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza; b. inosservanza dell'art. 642 c.p. e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato. Osserva che, in modo del tutto congetturale, la corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato ed aveva disatteso la richiesta di audizione del teste Cingotti - la cui escussione era indispensabile al fine di ricostruire l'esatta dinamica degli accadimenti - nonché l'istanza di acquisizione dei tabulati del dispositivo satellitare del veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 131 bis c.p. ed all' art. 62.n. 2 c.p. Lamenta che la corte di appello, senza valutare adeguatamente le complessive emergenze processuali, aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all' art.131 bis c.p. con una motivazione del tutto carente e di stile. Rileva, altresì, che la sentenza impugnata era gravemente erronea e carente nella parte in cui aveva negato l'attenuante di cui all' art. 62 n. 2 c.p. valutate le ingenti spese sostenute dalla compagnia assicurativa per la "complessa e dispendiosa perizia investigativa", non considerando che detta relazione non riguardava la posizione dell'imputato; d. violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo. Deduce che la motivazione, sul punto, era assai carente non essendo stati adeguatamente considerati i parametri di cui all' art. 133 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] osservare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui in questa sede va dato seguito, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto proposta nei termini la querela per truffa presentata dal titolare di una concessionaria di auto che, ricevuta in conto vendita un'autovettura, l'aveva poi rivenduta e, in quella occasione, aveva appreso dei gravi difetti meccanici dell'autovettura medesima ed avanzato istanza di 3 punizione). (Sez. 2 - , Sentenza n. 37584 del 05/07/2019 Ud. (dep. 11/09/2019) Rv. 277081 - 01. Nel caso in esame i giudici di merito, con congrue argomentazioni in fatto, hanno ritenuto che la compagnia assicurativa aveva avuto piena contezza della falsità del sinistro solamente in data 22 Settembre 2015 allorquando erano pervenuti gli esiti di una complessa perizia investigativa svolta dalla DT-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avente ad oggetto una serie di sinistri riguardanti il mezzo del [OSCURATO:PERSONA], fra cui quello in esame. La tesi della difesa secondo cui la conoscenza del sinistro andava retrodatata al 21 Luglio 2015 - epoca in cui la compagnia era venuta in possesso della relazione a firma della [OSCURATO:PERSONA], specie in considerazione dei fatti noti alla compagnia assicuratrice riguardanti la circostanza che l'assicurato aveva comunicato il disconoscimento del fatto storico e che l' altro danneggiato (Cincotti) aveva rinunziato al chiesto risarcimento - non coglie in alcun modo nel segno. Ritiene questa Corte che gli elementi indicati (ivi compresa la allegata relazione a firma della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che rappresenta una mera elencazione di dati storici priva di decisività nel senso prospettato dalla difesa) non incrinano in quanto tali il ragionamento dei primi giudici, i quali con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogici né contraddittorie, hanno ricollegato la piena conoscenza dei fatti alla disponibilità della relazione del successivo 22 settembre 2015, ritenuta decisiva ai fini di una compiuta ed integrale conoscenza dei fatti.. Per altro verso non .può non considerarsi che, a tutto concedere, potrebbe parlarsi, in. ipotesi, di una oggettiva incertezza sull effettivo termine ex art. 124 c.p. con la conseguenza che censura sarebbe, comunque, manifestamente infondata atteso che qualora venga eccepita la tardività della querela, la prova del difetto di tempestività deve essere fornita da chi la deduce ed un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. (Sez. 5, Sentenza n. 2486 del 10/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212720 - 01., prova, nel caso di specie, non adeguatamente fornita. Anche l'ulteriore profilo afferente la carenza dei poteri rappresentativi del querelante è manifestamente infondato. A prescindere dal fatto che trattasi di questione dedotta per la prima volta in questa sede risulta dagli atti che la querela de qua è stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] n.q. di amministratore delegato e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rilevare, invero, che la stessa disposizione di legge di cui all'art. 377 c.p.p., comma 3 si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità, pertanto, deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale (Cass. 5^ 16.1.97 n. 1460 depositata 17.2.97, rv. 206841; Cass. 6^ 12.12.96 depositata 6.2.97 n. 1131, rv. 206900). Deve, quindi, ritenersi che nel caso di una querela proposta da soggetto qualificatosi come legale rappresentante della società l'imputato, il quale sostenga che il preposto non sia autorizzato dallo statuto o da una successiva delibera a vagliare di volta in volta l'opportunità di proporre l'istanza di punizione, deve dare la prova del proprio assunto, perchè la querela venga dichiarata priva di rilievo, prova che nella specie il ricorrente non ha fornito, con conseguente manifesta infondatezza della censura proposta. 3. [OSCURATO:SOCIETA], quindi, rilevare che si appalesano del tutto infondate le censure, formulate con il secondo motivo del ricorso, relative alla asserita violazione di legge per la omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale mediante la deposizione di Cincotti (conducente della vettura asseritamente urtata dal mezzo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell' occorso) nonché mediante accertamenti del dispositivo satellitare relativo al mezzo del [OSCURATO:PERSONA]. Va premesso che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchè il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) ed, altresì, che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se . correttamente motivata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di appello in ragione della mancata acquisizione di una prova documentale in astratto fondamentale per valutare se la condotta abusiva posta in essere da un pubblico ufficiale per conseguire una somma di denaro da un privato implicasse comunque la successiva realizzazione di un indebito tornaconto per quest'ultimo e, quindi, se fosse ravvisabile un fatto di concussione o, invece, di induzione indebita). (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015 - dep. 27/02/2015, Leoni, Rv. 26262001). 3.1. Muovendo dai superiori principi la scelta della corte di merito di non dare corso alle istanze istruttorie formulate dall' imputato non appare in alcun modo sindacabile. I giudici territoriali, a fronte dell'analitico quadro probatorio come ricostruito ed, in particolare, considerata la sussistenza di "plurimi" elementi di prova ritenuti tutti "univocamente sintomatici della falsità del sinistro denunziato" hanno ritenuto, nell'esercizio dei poteri di loro competenza, di decidere allo stato degli atti non potendo, certamente, parlarsi sul punto di una motivazione di mero stile o gravemente carente. Il ricorrente, del resto, non ha chiarito in seno all' atto di appello su quali elementi decisivi doveva essere sentito il Cincotti mentre la richiesta di acquisizione dei "tabulati integrali del dispositivo satellitare del veicolo" del [OSCURATO:PERSONA] è, all' evidenza, un'istanza meramente esplorativa. 3.2. Anche le ulteriori censure formulate con il secondo motivo di impugnazione, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa contestata evidenziando la sussistenza di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato logicamente ricostruiti. In tal senso ha richiamato la denunzia-querela sporta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva contestato l' accaduto, senza che si potesse dubitare della sua correttezza e buona fede in ordine alla veridicità di quanto denunziato; il fatto che la richiesta di risarcimento dell' imputato e del Cincotti erano state effettuate dal medesimo legale e con un modulo CID sottoscritto soltanto dagli stessi con i rispettivi dati e con la sola targa dell' autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; la rinunzia ad ogni richiesta risarcitoria per il sinistro de quo formulata dal Cincotti nel momento in cui era stato sentito in sede di s.i.t.; il fatto che il dispositivo satellitare sul mezzo del Ricci() non segnalava alcuna improvvisa decelerazione del mezzo compatibile con l' urto come ricostruito anche in relazione alle lesioni lamentate dall' imputato; la prova che il giorno del sinistro, per come desumibile dalle risultante del dispositivo satellitare suddetto, l' autovettura investitrice non risultava essere entrata nel comune di Cercola; la circostanza che, pur a fronte di un sinistro di particolare gravità fonte di gravi lesioni secondo quanto denunziato dall' imputato non risultavano intervenute le forze dell' ordine né erano stati indicati testimoni dell' occorso, valorizzando, condivisibilmente, il dato assai significativo che il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non era stato in grado di fornire una spiegazione lecita e plausibile degli elementi sopra indicati. Va, del resto, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 4. La sentenza è immune da censure nella parte in cui, con una motivazione adeguata e corretta in diritto, ha disatteso l' istanza di pronunzia di non punibilità ex art. 131 bis c.p. (evidenziando la particolare gravità della condotta), ha escluso l' attenuante di cui all' art. 62 n. 4 (valutate, con giudizio in fatto non sindacabile in questa sede, anche le spese sostenute dalla compagnia per accertare il sinistro) e rilevato la congruità della pena, quantificata in misura di poco superiore al minino edittale, tutte argomentazioni non inficiate in alcun modo dalle censure totalmente generiche ed aspecifiche proposte dall' imputato con il terzo motivo. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. 4.1. Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte
Sentenza Cassazione n. 39264/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris