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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 24303/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo lè.annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla denunciata violazione delliarticolo 35 decreto legislativo 274/2000 La parte civile PARAFIORITI Maria ha depositato nota spese, comparsa conclusionale e conclusioni scritte chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno e la concessione della provvisoria esecuzione con assegnazione di provvisionale.

Con memoria depositata il 19 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente articolato in ordine ai motivi proposti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Patti ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 aprile 2018 dal giudice di pace di Tortorici in relazione a fattispecie di pascolo abusivo

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale di responsabilità e alla erronea applicazione degli articoli 636 e 40 codice penale.

Secondo la difesa, la penale responsabilità del reato in contestazione è stata fatta ricadere sull'imputato esclusivamente per la sua qualità di proprietario degli animali mentre l'imputato non era presente ai fatti ed i vitellini erano custoditi dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allevatori di bestiame.

2.2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35 comma 2 D.Lgv. 274/2000.

Mancherebbe secondo la difesa alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della somma offerta titolo a risarcitorio e del carattere ingiustificato del rifiuto opposto dalla persona offesa.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla denunciata violazione dell'articolo 35 decreto legislativo

3.2. La parte civile PARAFIORITI Maria ha depositato nota spese, comparsa conclusionale e conclusioni scritte chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno e la concessione della provvisoria esecuzione con assegnazione di provvisionale.

3.3. Con memoria depositata il 19 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente articolato in ordine ai motivi proposti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo del ricorso, deve rilevarsi che, né dalla lettura della sentenza di primo né dalla lettura della sentenza di secondo grado, è possibile individuare che tipo di contributo causale abbia offerto l'imputato al pascolo abusivo contestato.Infatti, non viene specificato se costui fosse presente nei luoghi al momento dei fatti, se abbia svolto alcuna attività di custodia degli animali, se avesse fornito indicazioni, ordini e direttive dai soggetti incaricati della custodia degli animali.

Infatti, la mera proprietà degli animali abbandonati avrebbe potuto al più determinare una responsabilità a titolo di culpa in vigilando (cfr., sebbene in fattispecie non del tutto sovrapponibile, Sez. 2, Sentenza n. 8640 del 19/05/1972 Rv. 122818 - 01), il che non potrebbe fondare l'affermazione di una responsabilità penale essendo il reato previsto solamente a titolo di dolo.

3. Il secondo motivo è parimenti fondato in considerazione della mancata valutazione della tempestività o della integralità dell'offerta risarcitoria che l'imputato avrebbe effettuato a favore della persona offesa.

4. Le suesposte considerazioni determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Patti per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Patti davanti a un giudice diverso.

Spese della parte civile al definitivo.

Così deciso in a, il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di PATTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo lè.annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla denunciata violazione delliarticolo 35 decreto legislativo 274/2000 La parte civile PARAFIORITI Maria ha depositato nota spese, comparsa conclusionale e conclusioni scritte chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno e la concessione della provvisoria esecuzione con assegnazione di provvisionale. Con memoria depositata il 19 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente articolato in ordine ai motivi proposti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Patti ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 aprile 2018 dal giudice di pace di Tortorici in relazione a fattispecie di pascolo abusivo 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale di responsabilità e alla erronea applicazione degli articoli 636 e 40 codice penale. Secondo la difesa, la penale responsabilità del reato in contestazione è stata fatta ricadere sull'imputato esclusivamente per la sua qualità di proprietario degli animali mentre l'imputato non era presente ai fatti ed i vitellini erano custoditi dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allevatori di bestiame. 2.2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35 comma 2 D.Lgv. 274/2000. Mancherebbe secondo la difesa alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della somma offerta titolo a risarcitorio e del carattere ingiustificato del rifiuto opposto dalla persona offesa. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]- ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla denunciata violazione dell'articolo 35 decreto legislativo 3.2. La parte civile PARAFIORITI Maria ha depositato nota spese, comparsa conclusionale e conclusioni scritte chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno e la concessione della provvisoria esecuzione con assegnazione di provvisionale. 3.3. Con memoria depositata il 19 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente articolato in ordine ai motivi proposti insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo del ricorso, deve rilevarsi che, né dalla lettura della sentenza di primo né dalla lettura della sentenza di secondo grado, è possibile individuare che tipo di contributo causale abbia offerto l'imputato al pascolo abusivo contestato.Infatti, non viene specificato se costui fosse presente nei luoghi al momento dei fatti, se abbia svolto alcuna attività di custodia degli animali, se avesse fornito indicazioni, ordini e direttive dai soggetti incaricati della custodia degli animali. Infatti, la mera proprietà degli animali abbandonati avrebbe potuto al più determinare una responsabilità a titolo di culpa in vigilando (cfr., sebbene in fattispecie non del tutto sovrapponibile, Sez. 2, Sentenza n. 8640 del 19/05/1972 Rv. 122818 - 01), il che non potrebbe fondare l'affermazione di una responsabilità penale essendo il reato previsto solamente a titolo di dolo. 3. Il secondo motivo è parimenti fondato in considerazione della mancata valutazione della tempestività o della integralità dell'offerta risarcitoria che l'imputato avrebbe effettuato a favore della persona offesa. 4. Le suesposte considerazioni determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Patti per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Patti davanti a un giudice diverso. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso in a, il 24 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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