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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 17234/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5748/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro -AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti e-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n.6358/2022 depositata il 28/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5748/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro -AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], -AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, entrambe elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti e-ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n.6358/2022 depositata il 28/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5748/2023 Numero sezionale 1821/2025 Numero di raccolta generale 17234/2025 Data pubblicazione 26/06/2025