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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11568/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 224, 217,secondo comma, legge fall., perché, in qualità di amministratore unico dellasocietà GACI gestione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 1 giugno 2016e quale amministratore di fatto successivamente a tale data, non teneva i libri ele scritture contabili obbligatorie per tutto il corso dell’attività di impresa; inBrescia il 23 settembre 2020.

Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale hadichiarato l’imputato inabilitato all’esercito di un’impresa commerciale e incapacedi esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 1 anno.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.224, 217, secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo diamministratore di fatto attribuito all’imputato.La prova del ruolo di amministratore di fatto assunto dall’imputato dovrebbericavarsi dalla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nelle funzioni direttive, a partire dalla gestione effettiva dei rapporti condipendenti, fornitori o clienti o dall’avere operato in un settore aziendale,produttivo, amministrativo, etc.

Tuttavia, nel caso di specie, i Giudici di meritoavrebbero valorizzato il fatto che la qualifica di amministratore, al di là del datoformale, non potesse riconoscersi alla sorella dell’imputato in ragione della suaetà, con un illogico assioma che desumerebbe l’inidoneità della donna solo perché“anziana” e giungendo apoditticamente ad affermare, senza alcun riscontro, chel’imputato, vista la cattiva situazione in cui versava la società, abbia pensato discaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando di fatto a gestire l’azienda.Inoltre, le sentenze avrebbero valorizzato, contraddittoriamente, il fatto che ladelibera relativa alla nomina del nuovo amministratore era stata iscritta presso laCamera di commercio capitolina qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento,laddove lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato che la tardiva iscrizione nonmutava alcunché ai fini della responsabilità dell’imputato.

Né la sentenzaindicherebbe quale ingerenza sistematica e continuativa nella gestione aziendaledella GACI sia imputabile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati indicati un suo inserimentoorganico nella società, né lo svolgimento di funzioni gerarchiche e direttive.Inoltre, il ricorso osserva che, in tema di reati collegati alla tenuta dellescritture contabili, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità nonpotrebbe essere affermata a partire dalla mera constatazione dello stato dellescritture stesse, senza che sia stata accertata la coscienza e volontà dell’imputatodi ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, nonchéla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria,motivata con l’esistenza di un precedente per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali, ritenuto preclusivo della possibilità di esprimere ungiudizio positivo sul futuro adempimento dell’obbligazione pecuniaria.Tuttavia, la Corte di merito ometterebbe di specificare l’ammontaredell’omesso versamento, dato essenziale per valutare la rilevanza del precedenteai fini della prognosi di futura osservanza delle prescrizioni; non indicherebbe ilperiodo temporale a cui esso si riferisce, rilevante per valutare la persistenza ol’occasionalità della condotta; né analizzerebbe i criteri previsti dall’art. 133 cod.pen., rilevanti rispetto alla richiesta di sostituzione.

Inoltre, la circostanza chel’imputato abbia in precedenza omesso di versare le ritenute previdenziali nonsarebbe in sé ostativa al riconoscimento di una pena sostitutiva.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 163 cod. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’omesso pronunciamento sulla richiesta, avanzata con l’atto di appello, disospensione condizionale della pena, che il Giudice di secondo grado non avrebbeesaminato e valutato.

Tale mancanza di motivazione non consentirebbe alla Cortedi cassazione di colmare la relativa lacuna, posto che la valutazione dei presuppostiper la sospensione condizionale implicherebbe un giudizio prognostico sulla futuracondotta dell’imputato spettante ai soli Giudici di merito.

Come dedotto in sede digravame, la precedente condanna era risalente nel tempo e non trovava alcuncollegamento con la presente vicenda, così da non delineare una situazioneallarmante a carico dell’imputato, anche in considerazione della sua età avanzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2.

Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione di legge e la insufficientemotivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, avendo la sentenzaimpugnata omesso di ricostruire i presupposti fattuali necessari per ritenere chel’imputato abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri gestoritipici della funzione di amministratore, limitandosi a mere deduzioni e valutazioniindiziarie, senza spiegare perché le dichiarazioni testimoniali e la documentazioneutilizzata dall’accusa siano da considerare sufficienti a dimostrare la continuità ela concretezza dell’esercizio dei poteri amministrativi.2.1.

Va premesso che, in linea di principio, ai fini dell’attribuzione della qualificadi amministratore “di fatto” la giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria,come ricordato dalla difesa, la presenza di elementi sintomatici dell’inserimentoorganico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporticon i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale didetta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare; e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).2.2.

Nel caso in esame, invero, la sentenza impugnata ha dato ampiamenteconto della linea difensiva dell’imputato, il quale, fin dalla richiesta rivoltagli dalcuratore di consegnare la documentazione contabile aziendale, aveva opposto dinon ricoprire più la posizione di amministratore fin dal 1 giugno 2016, allorchél’assemblea straordinaria della GACI aveva nominato, quale nuovo amministratoreunico, la sorella, [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli aveva consegnato «il prospettoliquidazione I.V.A. e il riepilogo delle vendite relativo agli esercizi 2008 e 2009 etutti gli altri documenti societari».

Nondimeno, sempre secondo l’imputato, egliaveva comunque consegnato al curatore, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proprioi registri IVA relativi agli acquisti e alle vendite del 2008 e del 2009, da lui reperitipresso il Rag.

Rossi, precisando, per il resto, di non essere più in contatto con lasorella, anziana e ricoverata in una casa di riposo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha riferitoche, tra il 2008 e il 2016, le scritture contabili erano state tenute anche presso lostudio Romele ed erano state consegnate alla sorella in seguito al trasferimentosocietario presso la sede di Roma.A fronte di tali giustificazioni i Giudici di merito hanno, nondimeno, ritenutoche egli avesse, comunque, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, essendol’amministratore della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che manteneva la titolarità delle quote sociali della fallita e avendo, in tale veste,provveduto al conferimento del ramo aziendale avente ad oggetto il complessoimmobiliare dal quale originava il debito ipotecario verso l’istituto di creditoinsinuatosi nel fallimento.

Inoltre, la delibera dell’assemblea straordinaria dellaGACI datata 1 giugno 2016, con cui era stata nominata la sorella qualeamministratore unico della società, era stata iscritta qualche giorno dopo ladeclaratoria di fallimento, esclusivamente presso la Camera di commercio di Romae non anche presso quella di Brescia, ritenendosi priva di rilievo probatorio lafotocopia prodotta dalla difesa, diretta a dimostrare la correttezza dell’operazionee, tuttavia, rimasta priva di attestazione di un pubblico ufficiale.Le sentenze hanno anche ritenuto che, in ogni caso, anche ove la delibera fossestata correttamente adottata, l’imputato aveva continuato a ricoprire, di fatto, laveste di amministratore unico, avendo palesato, sia in sede di esame, sia nellamissiva al curatore dopo il fallimento, piena consapevolezza degli accadimentisocietari, specialmente quelli concernenti la controversia civile con i locatari degliimmobili calabresi e il processo esecutivo intrapreso dall’istituto di credito,conclusosi nel 2020 con l’aggiudicazione.

Inoltre, i libri e le altre scritture contabiliprescritte dalla legge riferibili alla GACI non erano stati tenuti nel corso dei treanni antecedenti al fallimento, pur a fronte di una minima operatività societaria2017.

La Corte di appello ha, anche, evidenziato come la sorella dell’imputato,all’epoca del fatto avesse 90 anni e fosse ricoverata in una casa di riposo, dellaquale egli non aveva mai fornito alcun recapito, reputando inverosimile che unadonna così anziana, ricoverata in una struttura di accoglienza, fosse divenuta lareale amministratrice della GACI, dovendo, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], vista lasituazione in cui versava la società, avesse pensato di scaricare ogni responsabilitàsulla donna, continuando, di fatto, a gestire l’azienda.A fronte di tale puntuale motivazione il ricorso ha evidenziato la mancataindicazione di un concreto esercizio di poteri gestori.

Tuttavia, in proposito, iGiudici di merito hanno evidenziato come, al di là della formale delibera di nominadi un nuovo amministratore di diritto, l’attribuzione di tale qualità dovesse ritenersisolo fittizia, a partire dai convergenti elementi indiziari già richiamati, nel tentativodi allocare gli obblighi di tenuta delle scritture su un soggetto diverso dal veroresponsabile, tenuto conto della evidente prossimità tra la data della delibera dinomina di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento.Ciò che, dunque, consente di ritenere manifestamente infondata la censuraarticolata con il primo motivo.3.

Venendo al secondo motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionein ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, le considerazionidifensive sono nel complesso infondate.Infatti, se è vero che la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnataè particolarmente sintetica, essendosi la Corte territoriale limitata a un fugaceriferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, senza null’altro precisare, deve nondimenoevidenziarsi che detta motivazione è destinata ad integrarsi con quella di primogrado.

Al riguardo, il Tribunale ha giustificato la esclusione della sostituzione dellapena detentiva con le modalità del fatto, l’ingente ammontare del passivoaccertato in seno alla procedura fallimentare e le modalità attraverso le qualil’imputato aveva occultato il proprio ruolo di amministratore di fatto.

Pertanto, allastregua di tali indicatori fattuali, deve ritenersi che il giudizio prognostico compiutoin sede di merito sia stato svolto in maniera conforme ai canoni della logica e che,come tale, esso si sottragga alle censure difensive.4.

Fondato è, invece, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena, pur ritualmente richiestaanche con l’atto di appello.Invero, benché, a fondamento della richiesta, fosse stato sottolineato che laprecedente condanna era assai risalente nel tempo e che essa non aveva alcuncollegamento con la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte territorialeha omesso completamente di rispondere alla relativa deduzione, di tal che lasentenza impugnata è, sul punto, affetta da motivazione mancante.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla sospensione condizionale della pena, sicché l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, adaltra Sezione della Corte di appello di Brescia.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11568/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 83/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35976/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 224, 217,secondo comma, legge fall., perché, in qualità di amministratore unico dellasocietà GACI gestione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 1 giugno 2016e quale amministratore di fatto successivamente a tale data, non teneva i libri ele scritture contabili obbligatorie per tutto il corso dell’attività di impresa; inBrescia il 23 settembre 2020.

Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale hadichiarato l’imputato inabilitato all’esercito di un’impresa commerciale e incapacedi esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 1 anno.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.224, 217, secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo diamministratore di fatto attribuito all’imputato.La prova del ruolo di amministratore di fatto assunto dall’imputato dovrebbericavarsi dalla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nelle funzioni direttive, a partire dalla gestione effettiva dei rapporti condipendenti, fornitori o clienti o dall’avere operato in un settore aziendale,produttivo, amministrativo, etc.

Tuttavia, nel caso di specie, i Giudici di meritoavrebbero valorizzato il fatto che la qualifica di amministratore, al di là del datoformale, non potesse riconoscersi alla sorella dell’imputato in ragione della suaetà, con un illogico assioma che desumerebbe l’inidoneità della donna solo perché“anziana” e giungendo apoditticamente ad affermare, senza alcun riscontro, chel’imputato, vista la cattiva situazione in cui versava la società, abbia pensato discaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando di fatto a gestire l’azienda.Inoltre, le sentenze avrebbero valorizzato, contraddittoriamente, il fatto che ladelibera relativa alla nomina del nuovo amministratore era stata iscritta presso laCamera di commercio capitolina qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento,laddove lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato che la tardiva iscrizione nonmutava alcunché ai fini della responsabilità dell’imputato.

Né la sentenzaindicherebbe quale ingerenza sistematica e continuativa nella gestione aziendaledella GACI sia imputabile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati indicati un suo inserimentoorganico nella società, né lo svolgimento di funzioni gerarchiche e direttive.Inoltre, il ricorso osserva che, in tema di reati collegati alla tenuta dellescritture contabili, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità nonpotrebbe essere affermata a partire dalla mera constatazione dello stato dellescritture stesse, senza che sia stata accertata la coscienza e volontà dell’imputatodi ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, nonchéla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria,motivata con l’esistenza di un precedente per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali, ritenuto preclusivo della possibilità di esprimere ungiudizio positivo sul futuro adempimento dell’obbligazione pecuniaria.Tuttavia, la Corte di merito ometterebbe di specificare l’ammontaredell’omesso versamento, dato essenziale per valutare la rilevanza del precedenteai fini della prognosi di futura osservanza delle prescrizioni; non indicherebbe ilperiodo temporale a cui esso si riferisce, rilevante per valutare la persistenza ol’occasionalità della condotta; né analizzerebbe i criteri previsti dall’art. 133 cod.pen., rilevanti rispetto alla richiesta di sostituzione.

Inoltre, la circostanza chel’imputato abbia in precedenza omesso di versare le ritenute previdenziali nonsarebbe in sé ostativa al riconoscimento di una pena sostitutiva.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 163 cod. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’omesso pronunciamento sulla richiesta, avanzata con l’atto di appello, disospensione condizionale della pena, che il Giudice di secondo grado non avrebbeesaminato e valutato.

Tale mancanza di motivazione non consentirebbe alla Cortedi cassazione di colmare la relativa lacuna, posto che la valutazione dei presuppostiper la sospensione condizionale implicherebbe un giudizio prognostico sulla futuracondotta dell’imputato spettante ai soli Giudici di merito.

Come dedotto in sede digravame, la precedente condanna era risalente nel tempo e non trovava alcuncollegamento con la presente vicenda, così da non delineare una situazioneallarmante a carico dell’imputato, anche in considerazione della sua età avanzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2.

Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione di legge e la insufficientemotivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, avendo la sentenzaimpugnata omesso di ricostruire i presupposti fattuali necessari per ritenere chel’imputato abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri gestoritipici della funzione di amministratore, limitandosi a mere deduzioni e valutazioniindiziarie, senza spiegare perché le dichiarazioni testimoniali e la documentazioneutilizzata dall’accusa siano da considerare sufficienti a dimostrare la continuità ela concretezza dell’esercizio dei poteri amministrativi.2.1.

Va premesso che, in linea di principio, ai fini dell’attribuzione della qualificadi amministratore “di fatto” la giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria,come ricordato dalla difesa, la presenza di elementi sintomatici dell’inserimentoorganico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporticon i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale didetta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare; e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).2.2.

Nel caso in esame, invero, la sentenza impugnata ha dato ampiamenteconto della linea difensiva dell’imputato, il quale, fin dalla richiesta rivoltagli dalcuratore di consegnare la documentazione contabile aziendale, aveva opposto dinon ricoprire più la posizione di amministratore fin dal 1 giugno 2016, allorchél’assemblea straordinaria della GACI aveva nominato, quale nuovo amministratoreunico, la sorella, [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli aveva consegnato «il prospettoliquidazione I.V.A. e il riepilogo delle vendite relativo agli esercizi 2008 e 2009 etutti gli altri documenti societari».

Nondimeno, sempre secondo l’imputato, egliaveva comunque consegnato al curatore, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proprioi registri IVA relativi agli acquisti e alle vendite del 2008 e del 2009, da lui reperitipresso il Rag.

Rossi, precisando, per il resto, di non essere più in contatto con lasorella, anziana e ricoverata in una casa di riposo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha riferitoche, tra il 2008 e il 2016, le scritture contabili erano state tenute anche presso lostudio Romele ed erano state consegnate alla sorella in seguito al trasferimentosocietario presso la sede di Roma.A fronte di tali giustificazioni i Giudici di merito hanno, nondimeno, ritenutoche egli avesse, comunque, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, essendol’amministratore della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che manteneva la titolarità delle quote sociali della fallita e avendo, in tale veste,provveduto al conferimento del ramo aziendale avente ad oggetto il complessoimmobiliare dal quale originava il debito ipotecario verso l’istituto di creditoinsinuatosi nel fallimento.

Inoltre, la delibera dell’assemblea straordinaria dellaGACI datata 1 giugno 2016, con cui era stata nominata la sorella qualeamministratore unico della società, era stata iscritta qualche giorno dopo ladeclaratoria di fallimento, esclusivamente presso la Camera di commercio di Romae non anche presso quella di Brescia, ritenendosi priva di rilievo probatorio lafotocopia prodotta dalla difesa, diretta a dimostrare la correttezza dell’operazionee, tuttavia, rimasta priva di attestazione di un pubblico ufficiale.Le sentenze hanno anche ritenuto che, in ogni caso, anche ove la delibera fossestata correttamente adottata, l’imputato aveva continuato a ricoprire, di fatto, laveste di amministratore unico, avendo palesato, sia in sede di esame, sia nellamissiva al curatore dopo il fallimento, piena consapevolezza degli accadimentisocietari, specialmente quelli concernenti la controversia civile con i locatari degliimmobili calabresi e il processo esecutivo intrapreso dall’istituto di credito,conclusosi nel 2020 con l’aggiudicazione.

Inoltre, i libri e le altre scritture contabiliprescritte dalla legge riferibili alla GACI non erano stati tenuti nel corso dei treanni antecedenti al fallimento, pur a fronte di una minima operatività societaria2017.

La Corte di appello ha, anche, evidenziato come la sorella dell’imputato,all’epoca del fatto avesse 90 anni e fosse ricoverata in una casa di riposo, dellaquale egli non aveva mai fornito alcun recapito, reputando inverosimile che unadonna così anziana, ricoverata in una struttura di accoglienza, fosse divenuta lareale amministratrice della GACI, dovendo, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], vista lasituazione in cui versava la società, avesse pensato di scaricare ogni responsabilitàsulla donna, continuando, di fatto, a gestire l’azienda.A fronte di tale puntuale motivazione il ricorso ha evidenziato la mancataindicazione di un concreto esercizio di poteri gestori.

Tuttavia, in proposito, iGiudici di merito hanno evidenziato come, al di là della formale delibera di nominadi un nuovo amministratore di diritto, l’attribuzione di tale qualità dovesse ritenersisolo fittizia, a partire dai convergenti elementi indiziari già richiamati, nel tentativodi allocare gli obblighi di tenuta delle scritture su un soggetto diverso dal veroresponsabile, tenuto conto della evidente prossimità tra la data della delibera dinomina di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento.Ciò che, dunque, consente di ritenere manifestamente infondata la censuraarticolata con il primo motivo.3.

Venendo al secondo motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionein ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, le considerazionidifensive sono nel complesso infondate.Infatti, se è vero che la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnataè particolarmente sintetica, essendosi la Corte territoriale limitata a un fugaceriferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, senza null’altro precisare, deve nondimenoevidenziarsi che detta motivazione è destinata ad integrarsi con quella di primogrado.

Al riguardo, il Tribunale ha giustificato la esclusione della sostituzione dellapena detentiva con le modalità del fatto, l’ingente ammontare del passivoaccertato in seno alla procedura fallimentare e le modalità attraverso le qualil’imputato aveva occultato il proprio ruolo di amministratore di fatto.

Pertanto, allastregua di tali indicatori fattuali, deve ritenersi che il giudizio prognostico compiutoin sede di merito sia stato svolto in maniera conforme ai canoni della logica e che,come tale, esso si sottragga alle censure difensive.4.

Fondato è, invece, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena, pur ritualmente richiestaanche con l’atto di appello.Invero, benché, a fondamento della richiesta, fosse stato sottolineato che laprecedente condanna era assai risalente nel tempo e che essa non aveva alcuncollegamento con la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte territorialeha omesso completamente di rispondere alla relativa deduzione, di tal che lasentenza impugnata è, sul punto, affetta da motivazione mancante.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla sospensione condizionale della pena, sicché l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, adaltra Sezione della Corte di appello di Brescia.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionaledella pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diBrescia.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionaledella pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diBrescia.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 224, 217,secondo comma, legge fall., perché, in qualità di amministratore unico dellasocietà GACI gestione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 1 giugno 2016e quale amministratore di fatto successivamente a tale data, non teneva i libri ele scritture contabili obbligatorie per tutto il corso dell’attività di impresa; inBrescia il 23 settembre 2020. Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale hadichiarato l’imputato inabilitato all’esercito di un’impresa commerciale e incapacedi esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 1 anno.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.224, 217, secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo diamministratore di fatto attribuito all’imputato.La prova del ruolo di amministratore di fatto assunto dall’imputato dovrebbericavarsi dalla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nelle funzioni direttive, a partire dalla gestione effettiva dei rapporti condipendenti, fornitori o clienti o dall’avere operato in un settore aziendale,produttivo, amministrativo, etc. Tuttavia, nel caso di specie, i Giudici di meritoavrebbero valorizzato il fatto che la qualifica di amministratore, al di là del datoformale, non potesse riconoscersi alla sorella dell’imputato in ragione della suaetà, con un illogico assioma che desumerebbe l’inidoneità della donna solo perché“anziana” e giungendo apoditticamente ad affermare, senza alcun riscontro, chel’imputato, vista la cattiva situazione in cui versava la società, abbia pensato discaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando di fatto a gestire l’azienda.Inoltre, le sentenze avrebbero valorizzato, contraddittoriamente, il fatto che ladelibera relativa alla nomina del nuovo amministratore era stata iscritta presso laCamera di commercio capitolina qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento,laddove lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato che la tardiva iscrizione nonmutava alcunché ai fini della responsabilità dell’imputato. Né la sentenzaindicherebbe quale ingerenza sistematica e continuativa nella gestione aziendaledella GACI sia imputabile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati indicati un suo inserimentoorganico nella società, né lo svolgimento di funzioni gerarchiche e direttive.Inoltre, il ricorso osserva che, in tema di reati collegati alla tenuta dellescritture contabili, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità nonpotrebbe essere affermata a partire dalla mera constatazione dello stato dellescritture stesse, senza che sia stata accertata la coscienza e volontà dell’imputatodi ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, nonchéla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria,motivata con l’esistenza di un precedente per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali, ritenuto preclusivo della possibilità di esprimere ungiudizio positivo sul futuro adempimento dell’obbligazione pecuniaria.Tuttavia, la Corte di merito ometterebbe di specificare l’ammontaredell’omesso versamento, dato essenziale per valutare la rilevanza del precedenteai fini della prognosi di futura osservanza delle prescrizioni; non indicherebbe ilperiodo temporale a cui esso si riferisce, rilevante per valutare la persistenza ol’occasionalità della condotta; né analizzerebbe i criteri previsti dall’art. 133 cod.pen., rilevanti rispetto alla richiesta di sostituzione. Inoltre, la circostanza chel’imputato abbia in precedenza omesso di versare le ritenute previdenziali nonsarebbe in sé ostativa al riconoscimento di una pena sostitutiva.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 163 cod. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’omesso pronunciamento sulla richiesta, avanzata con l’atto di appello, disospensione condizionale della pena, che il Giudice di secondo grado non avrebbeesaminato e valutato. Tale mancanza di motivazione non consentirebbe alla Cortedi cassazione di colmare la relativa lacuna, posto che la valutazione dei presuppostiper la sospensione condizionale implicherebbe un giudizio prognostico sulla futuracondotta dell’imputato spettante ai soli Giudici di merito. Come dedotto in sede digravame, la precedente condanna era risalente nel tempo e non trovava alcuncollegamento con la presente vicenda, così da non delineare una situazioneallarmante a carico dell’imputato, anche in considerazione della sua età avanzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2. Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione di legge e la insufficientemotivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, avendo la sentenzaimpugnata omesso di ricostruire i presupposti fattuali necessari per ritenere chel’imputato abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri gestoritipici della funzione di amministratore, limitandosi a mere deduzioni e valutazioniindiziarie, senza spiegare perché le dichiarazioni testimoniali e la documentazioneutilizzata dall’accusa siano da considerare sufficienti a dimostrare la continuità ela concretezza dell’esercizio dei poteri amministrativi.2.1. Va premesso che, in linea di principio, ai fini dell’attribuzione della qualificadi amministratore “di fatto” la giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria,come ricordato dalla difesa, la presenza di elementi sintomatici dell’inserimentoorganico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporticon i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale didetta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare; e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).2.2. Nel caso in esame, invero, la sentenza impugnata ha dato ampiamenteconto della linea difensiva dell’imputato, il quale, fin dalla richiesta rivoltagli dalcuratore di consegnare la documentazione contabile aziendale, aveva opposto dinon ricoprire più la posizione di amministratore fin dal 1 giugno 2016, allorchél’assemblea straordinaria della GACI aveva nominato, quale nuovo amministratoreunico, la sorella, [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli aveva consegnato «il prospettoliquidazione I.V.A. e il riepilogo delle vendite relativo agli esercizi 2008 e 2009 etutti gli altri documenti societari». Nondimeno, sempre secondo l’imputato, egliaveva comunque consegnato al curatore, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proprioi registri IVA relativi agli acquisti e alle vendite del 2008 e del 2009, da lui reperitipresso il Rag. Rossi, precisando, per il resto, di non essere più in contatto con lasorella, anziana e ricoverata in una casa di riposo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha riferitoche, tra il 2008 e il 2016, le scritture contabili erano state tenute anche presso lostudio Romele ed erano state consegnate alla sorella in seguito al trasferimentosocietario presso la sede di Roma.A fronte di tali giustificazioni i Giudici di merito hanno, nondimeno, ritenutoche egli avesse, comunque, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, essendol’amministratore della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che manteneva la titolarità delle quote sociali della fallita e avendo, in tale veste,provveduto al conferimento del ramo aziendale avente ad oggetto il complessoimmobiliare dal quale originava il debito ipotecario verso l’istituto di creditoinsinuatosi nel fallimento. Inoltre, la delibera dell’assemblea straordinaria dellaGACI datata 1 giugno 2016, con cui era stata nominata la sorella qualeamministratore unico della società, era stata iscritta qualche giorno dopo ladeclaratoria di fallimento, esclusivamente presso la Camera di commercio di Romae non anche presso quella di Brescia, ritenendosi priva di rilievo probatorio lafotocopia prodotta dalla difesa, diretta a dimostrare la correttezza dell’operazionee, tuttavia, rimasta priva di attestazione di un pubblico ufficiale.Le sentenze hanno anche ritenuto che, in ogni caso, anche ove la delibera fossestata correttamente adottata, l’imputato aveva continuato a ricoprire, di fatto, laveste di amministratore unico, avendo palesato, sia in sede di esame, sia nellamissiva al curatore dopo il fallimento, piena consapevolezza degli accadimentisocietari, specialmente quelli concernenti la controversia civile con i locatari degliimmobili calabresi e il processo esecutivo intrapreso dall’istituto di credito,conclusosi nel 2020 con l’aggiudicazione. Inoltre, i libri e le altre scritture contabiliprescritte dalla legge riferibili alla GACI non erano stati tenuti nel corso dei treanni antecedenti al fallimento, pur a fronte di una minima operatività societaria2017. La Corte di appello ha, anche, evidenziato come la sorella dell’imputato,all’epoca del fatto avesse 90 anni e fosse ricoverata in una casa di riposo, dellaquale egli non aveva mai fornito alcun recapito, reputando inverosimile che unadonna così anziana, ricoverata in una struttura di accoglienza, fosse divenuta lareale amministratrice della GACI, dovendo, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], vista lasituazione in cui versava la società, avesse pensato di scaricare ogni responsabilitàsulla donna, continuando, di fatto, a gestire l’azienda.A fronte di tale puntuale motivazione il ricorso ha evidenziato la mancataindicazione di un concreto esercizio di poteri gestori. Tuttavia, in proposito, iGiudici di merito hanno evidenziato come, al di là della formale delibera di nominadi un nuovo amministratore di diritto, l’attribuzione di tale qualità dovesse ritenersisolo fittizia, a partire dai convergenti elementi indiziari già richiamati, nel tentativodi allocare gli obblighi di tenuta delle scritture su un soggetto diverso dal veroresponsabile, tenuto conto della evidente prossimità tra la data della delibera dinomina di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento.Ciò che, dunque, consente di ritenere manifestamente infondata la censuraarticolata con il primo motivo.3. Venendo al secondo motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionein ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, le considerazionidifensive sono nel complesso infondate.Infatti, se è vero che la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnataè particolarmente sintetica, essendosi la Corte territoriale limitata a un fugaceriferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, senza null’altro precisare, deve nondimenoevidenziarsi che detta motivazione è destinata ad integrarsi con quella di primogrado. Al riguardo, il Tribunale ha giustificato la esclusione della sostituzione dellapena detentiva con le modalità del fatto, l’ingente ammontare del passivoaccertato in seno alla procedura fallimentare e le modalità attraverso le qualil’imputato aveva occultato il proprio ruolo di amministratore di fatto. Pertanto, allastregua di tali indicatori fattuali, deve ritenersi che il giudizio prognostico compiutoin sede di merito sia stato svolto in maniera conforme ai canoni della logica e che,come tale, esso si sottragga alle censure difensive.4. Fondato è, invece, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena, pur ritualmente richiestaanche con l’atto di appello.Invero, benché, a fondamento della richiesta, fosse stato sottolineato che laprecedente condanna era assai risalente nel tempo e che essa non aveva alcuncollegamento con la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte territorialeha omesso completamente di rispondere alla relativa deduzione, di tal che lasentenza impugnata è, sul punto, affetta da motivazione mancante.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla sospensione condizionale della pena, sicché l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, adaltra Sezione della Corte di appello di Brescia.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11568/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daIRENE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 83/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 35976/2025PIERANGELO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosiai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10 giugno 2025, la Corte di appello di Brescia haconfermato la sentenza del Tribunale di Brescia in data 25 settembre 2023 con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi direclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 224, 217,secondo comma, legge fall., perché, in qualità di amministratore unico dellasocietà GACI gestione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sino al 1 giugno 2016e quale amministratore di fatto successivamente a tale data, non teneva i libri ele scritture contabili obbligatorie per tutto il corso dell’attività di impresa; inBrescia il 23 settembre 2020. Con lo stesso provvedimento la Corte territoriale hadichiarato l’imputato inabilitato all’esercito di un’impresa commerciale e incapacedi esercitare gli uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 1 anno.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appelloper il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tredistinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.224, 217, secondo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo diamministratore di fatto attribuito all’imputato.La prova del ruolo di amministratore di fatto assunto dall’imputato dovrebbericavarsi dalla presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nelle funzioni direttive, a partire dalla gestione effettiva dei rapporti condipendenti, fornitori o clienti o dall’avere operato in un settore aziendale,produttivo, amministrativo, etc. Tuttavia, nel caso di specie, i Giudici di meritoavrebbero valorizzato il fatto che la qualifica di amministratore, al di là del datoformale, non potesse riconoscersi alla sorella dell’imputato in ragione della suaetà, con un illogico assioma che desumerebbe l’inidoneità della donna solo perché“anziana” e giungendo apoditticamente ad affermare, senza alcun riscontro, chel’imputato, vista la cattiva situazione in cui versava la società, abbia pensato discaricare ogni responsabilità sulla donna, continuando di fatto a gestire l’azienda.Inoltre, le sentenze avrebbero valorizzato, contraddittoriamente, il fatto che ladelibera relativa alla nomina del nuovo amministratore era stata iscritta presso laCamera di commercio capitolina qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento,laddove lo stesso Tribunale avrebbe evidenziato che la tardiva iscrizione nonmutava alcunché ai fini della responsabilità dell’imputato. Né la sentenzaindicherebbe quale ingerenza sistematica e continuativa nella gestione aziendaledella GACI sia imputabile a [OSCURATO:PERSONA], non essendo stati indicati un suo inserimentoorganico nella società, né lo svolgimento di funzioni gerarchiche e direttive.Inoltre, il ricorso osserva che, in tema di reati collegati alla tenuta dellescritture contabili, secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità nonpotrebbe essere affermata a partire dalla mera constatazione dello stato dellescritture stesse, senza che sia stata accertata la coscienza e volontà dell’imputatodi ostacolare la ricostruzione della situazione patrimoniale della società.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 53, legge n. 689 del 1981, nonchéla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneal rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria,motivata con l’esistenza di un precedente per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali, ritenuto preclusivo della possibilità di esprimere ungiudizio positivo sul futuro adempimento dell’obbligazione pecuniaria.Tuttavia, la Corte di merito ometterebbe di specificare l’ammontaredell’omesso versamento, dato essenziale per valutare la rilevanza del precedenteai fini della prognosi di futura osservanza delle prescrizioni; non indicherebbe ilperiodo temporale a cui esso si riferisce, rilevante per valutare la persistenza ol’occasionalità della condotta; né analizzerebbe i criteri previsti dall’art. 133 cod.pen., rilevanti rispetto alla richiesta di sostituzione. Inoltre, la circostanza chel’imputato abbia in precedenza omesso di versare le ritenute previdenziali nonsarebbe in sé ostativa al riconoscimento di una pena sostitutiva.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 163 cod. pen., nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’omesso pronunciamento sulla richiesta, avanzata con l’atto di appello, disospensione condizionale della pena, che il Giudice di secondo grado non avrebbeesaminato e valutato. Tale mancanza di motivazione non consentirebbe alla Cortedi cassazione di colmare la relativa lacuna, posto che la valutazione dei presuppostiper la sospensione condizionale implicherebbe un giudizio prognostico sulla futuracondotta dell’imputato spettante ai soli Giudici di merito. Come dedotto in sede digravame, la precedente condanna era risalente nel tempo e non trovava alcuncollegamento con la presente vicenda, così da non delineare una situazioneallarmante a carico dell’imputato, anche in considerazione della sua età avanzata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quantodi ragione.2. Con il primo motivo il ricorso eccepisce la violazione di legge e la insufficientemotivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, avendo la sentenzaimpugnata omesso di ricostruire i presupposti fattuali necessari per ritenere chel’imputato abbia esercitato, in maniera continuativa e significativa, i poteri gestoritipici della funzione di amministratore, limitandosi a mere deduzioni e valutazioniindiziarie, senza spiegare perché le dichiarazioni testimoniali e la documentazioneutilizzata dall’accusa siano da considerare sufficienti a dimostrare la continuità ela concretezza dell’esercizio dei poteri amministrativi.2.1. Va premesso che, in linea di principio, ai fini dell’attribuzione della qualificadi amministratore “di fatto” la giurisprudenza di legittimità ritiene necessaria,come ricordato dalla difesa, la presenza di elementi sintomatici dell’inserimentoorganico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenzaorganizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporticon i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale didetta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare; e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logicamotivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).2.2. Nel caso in esame, invero, la sentenza impugnata ha dato ampiamenteconto della linea difensiva dell’imputato, il quale, fin dalla richiesta rivoltagli dalcuratore di consegnare la documentazione contabile aziendale, aveva opposto dinon ricoprire più la posizione di amministratore fin dal 1 giugno 2016, allorchél’assemblea straordinaria della GACI aveva nominato, quale nuovo amministratoreunico, la sorella, [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli aveva consegnato «il prospettoliquidazione I.V.A. e il riepilogo delle vendite relativo agli esercizi 2008 e 2009 etutti gli altri documenti societari». Nondimeno, sempre secondo l’imputato, egliaveva comunque consegnato al curatore, per il tramite dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], proprioi registri IVA relativi agli acquisti e alle vendite del 2008 e del 2009, da lui reperitipresso il Rag. Rossi, precisando, per il resto, di non essere più in contatto con lasorella, anziana e ricoverata in una casa di riposo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha riferitoche, tra il 2008 e il 2016, le scritture contabili erano state tenute anche presso lostudio Romele ed erano state consegnate alla sorella in seguito al trasferimentosocietario presso la sede di Roma.A fronte di tali giustificazioni i Giudici di merito hanno, nondimeno, ritenutoche egli avesse, comunque, rivestito il ruolo di amministratore di fatto, essendol’amministratore della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,che manteneva la titolarità delle quote sociali della fallita e avendo, in tale veste,provveduto al conferimento del ramo aziendale avente ad oggetto il complessoimmobiliare dal quale originava il debito ipotecario verso l’istituto di creditoinsinuatosi nel fallimento. Inoltre, la delibera dell’assemblea straordinaria dellaGACI datata 1 giugno 2016, con cui era stata nominata la sorella qualeamministratore unico della società, era stata iscritta qualche giorno dopo ladeclaratoria di fallimento, esclusivamente presso la Camera di commercio di Romae non anche presso quella di Brescia, ritenendosi priva di rilievo probatorio lafotocopia prodotta dalla difesa, diretta a dimostrare la correttezza dell’operazionee, tuttavia, rimasta priva di attestazione di un pubblico ufficiale.Le sentenze hanno anche ritenuto che, in ogni caso, anche ove la delibera fossestata correttamente adottata, l’imputato aveva continuato a ricoprire, di fatto, laveste di amministratore unico, avendo palesato, sia in sede di esame, sia nellamissiva al curatore dopo il fallimento, piena consapevolezza degli accadimentisocietari, specialmente quelli concernenti la controversia civile con i locatari degliimmobili calabresi e il processo esecutivo intrapreso dall’istituto di credito,conclusosi nel 2020 con l’aggiudicazione. Inoltre, i libri e le altre scritture contabiliprescritte dalla legge riferibili alla GACI non erano stati tenuti nel corso dei treanni antecedenti al fallimento, pur a fronte di una minima operatività societaria2017. La Corte di appello ha, anche, evidenziato come la sorella dell’imputato,all’epoca del fatto avesse 90 anni e fosse ricoverata in una casa di riposo, dellaquale egli non aveva mai fornito alcun recapito, reputando inverosimile che unadonna così anziana, ricoverata in una struttura di accoglienza, fosse divenuta lareale amministratrice della GACI, dovendo, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA], vista lasituazione in cui versava la società, avesse pensato di scaricare ogni responsabilitàsulla donna, continuando, di fatto, a gestire l’azienda.A fronte di tale puntuale motivazione il ricorso ha evidenziato la mancataindicazione di un concreto esercizio di poteri gestori. Tuttavia, in proposito, iGiudici di merito hanno evidenziato come, al di là della formale delibera di nominadi un nuovo amministratore di diritto, l’attribuzione di tale qualità dovesse ritenersisolo fittizia, a partire dai convergenti elementi indiziari già richiamati, nel tentativodi allocare gli obblighi di tenuta delle scritture su un soggetto diverso dal veroresponsabile, tenuto conto della evidente prossimità tra la data della delibera dinomina di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento.Ciò che, dunque, consente di ritenere manifestamente infondata la censuraarticolata con il primo motivo.3. Venendo al secondo motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionein ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva, le considerazionidifensive sono nel complesso infondate.Infatti, se è vero che la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnataè particolarmente sintetica, essendosi la Corte territoriale limitata a un fugaceriferimento a una precedente condanna per omesso versamento delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, senza null’altro precisare, deve nondimenoevidenziarsi che detta motivazione è destinata ad integrarsi con quella di primogrado. Al riguardo, il Tribunale ha giustificato la esclusione della sostituzione dellapena detentiva con le modalità del fatto, l’ingente ammontare del passivoaccertato in seno alla procedura fallimentare e le modalità attraverso le qualil’imputato aveva occultato il proprio ruolo di amministratore di fatto. Pertanto, allastregua di tali indicatori fattuali, deve ritenersi che il giudizio prognostico compiutoin sede di merito sia stato svolto in maniera conforme ai canoni della logica e che,come tale, esso si sottragga alle censure difensive.4. Fondato è, invece, il terzo motivo, con cui la difesa lamenta la mancataconcessione della sospensione condizionale della pena, pur ritualmente richiestaanche con l’atto di appello.Invero, benché, a fondamento della richiesta, fosse stato sottolineato che laprecedente condanna era assai risalente nel tempo e che essa non aveva alcuncollegamento con la fattispecie oggetto del presente giudizio, la Corte territorialeha omesso completamente di rispondere alla relativa deduzione, di tal che lasentenza impugnata è, sul punto, affetta da motivazione mancante.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accoltolimitatamente alla sospensione condizionale della pena, sicché l’ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio sul punto, adaltra Sezione della Corte di appello di Brescia.Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionaledella pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diBrescia. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA] ScordamagliaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionaledella pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello diBrescia. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris