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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1985

Cassazione n. 08409/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1985 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; ;91 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di applicazione del reato continuato) è manifestamente infondato, giacché, rispetto ad entrambi i profili sollevati, la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione (p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1985 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; ;91 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo dedotto (contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta di applicazione del reato continuato) è manifestamente infondato, giacché, rispetto ad entrambi i profili sollevati, la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione (p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08409/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris