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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 06889/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 10 ottobre 2023 dal Tribunale di Livorno per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Ritenuto che i due motivi sollevati (omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art- 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto alle attenuanti generiche, invero, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi da valorizzare in tal senso (tenuto conto della reiterazione dei medesimi fatti in un ristretto arco temporale e della conseguente capacità a delinquere dell'imputato); quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato l'abitualità e la gravità della condotta (due precedenti specifici; veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa il 10 ottobre 2023 dal Tribunale di Livorno per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che i due motivi sollevati (omessa motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art- 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Quanto alle attenuanti generiche, invero, la sentenza impugnata ha rilevato l'assenza di elementi da valorizzare in tal senso (tenuto conto della reiterazione dei medesimi fatti in un ristretto arco temporale e della conseguente capacità a delinquere dell'imputato); quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato l'abitualità e la gravità della condotta (due precedenti specifici; veicolo sprovvisto di regolare copertura assicurativa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris