Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 22436/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale il Tribunale di Taranto aveva rigettato una richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari cui è sottoposto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che a norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione possa essere proposto, in alternativa alla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusivamente avverso le ordinanze che dispongono per la prima volta una misura cautelare coercitiva e non anche avverso a tutti gli altri provvedimenti in materia di misure cautelari personali che sono, invece, appellabili ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice di rito; che il ricorso va, dunque, qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale impugnazione ex art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per quanto di competenza.

Così deciso il 31/05/2022 /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che avverso l'ordinanza sopra indicata, con la quale il Tribunale di Taranto aveva rigettato una richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari cui è sottoposto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha proposto ricorso immediato per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione; ritenuto che a norma dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione possa essere proposto, in alternativa alla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., esclusivamente avverso le ordinanze che dispongono per la prima volta una misura cautelare coercitiva e non anche avverso a tutti gli altri provvedimenti in materia di misure cautelari personali che sono, invece, appellabili ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice di rito; che il ricorso va, dunque, qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto. P.Q.M. Qualificato il ricorso quale impugnazione ex art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per quanto di competenza. Così deciso il 31/05/2022 /
Sentenza Cassazione n. 22436/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris