Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:18
Testo integrale del provvedimento
62016TJ0640(01)_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2023 –
GEA Group/Commissione
(causa T‑640/16 RENV)
«Concorrenza – Intese – Mercati europei degli stabilizzanti termici a base di stagno, di olio di soia epossidato e di esteri – Applicazione del massimale del 10% del fatturato a una delle entità che compongono l’impresa – Annullamento della decisione che modifica l’ammenda fissata nella decisione iniziale di accertamento dell’infrazione – Ricevibilità – Interesse ad agire – Ammende – Prescrizione – Nozione di “impresa” – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Diritti della difesa – Diritto a un’audizione – Parità di trattamento – Data di esigibilità dell’ammenda in caso di modifica – Motivazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 53, comma 1, e 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)
(v. punti 49, 50, 52, 54)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 66-68)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Annullamento dell’atto impugnato idoneo a procurare un vantaggio al ricorrente nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali – Ricevibilità – Possibilità per il giudice dell’Unione di valutare la probabilità della fondatezza del ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 69, 93)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro una decisione di modifica di una decisione che infligge un’ammenda in solido a più imprese – Decisione di modifica avente carattere definitivo nei confronti dei condebitori in solido dell’impresa ricorrente – Annullamento della decisione di modifica che può condurre ad una ripartizione dell’importo dell’ammenda più favorevole all’impresa ricorrente – Ricevibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 78-88)
5.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Applicazione al procedimento su rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), 84, § 1, 217, § 1, e 218]
(v. punti 111, 112)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 151-153)
7.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Modifica di una decisione che infligge un’ammenda – Decisione di modifica che non verte né sull’imposizione dell’ammenda in quanto tale, né sull’importo complessivo di quest’ultima – Valutazione dell’osservanza del termine di prescrizione con riguardo alla data di adozione della decisione iniziale
[Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, b), e 25]
(v. punti 176-179, 186)
8.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 188)
9.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate
(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 190-192)
10.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Obbligo della Commissione di organizzare un’audizione su richiesta dei destinatari della comunicazione degli addebiti – Lettera della Commissione che fornisce informazioni al di là del contenuto necessario della comunicazione degli addebiti – Diritto dei destinatari a un’audizione – Insussistenza
[Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a) e b); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1; regolamento n. 773/2004, art. 12, § 1]
(v. punti 206-224)
11.
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazione commessa da una società figlia – Imputazione alla società madre – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Portata – Società madre e società controllata che hanno costituito, per una parte del periodo dell’infrazione, un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE e che hanno cessato di esistere sotto tale forma alla data di adozione di una decisione che infligge un’ammenda – Conseguenze sulla determinazione dell’importo dell’ammenda – Applicazione individuale del massimale del 10% del fatturato – Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Insussistenza
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punti 242-249, 285)
12.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle pene e di parità di trattamento
(Artt. 101, 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
(v. punti 260-268, 270-272, 277, 286)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La GEA Group AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nei procedimenti T‑640/16, T‑640/16 RENV e C‑823/18 P.