CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 agosto 2026
Cassazione n. 24713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione svolta nella camera di consiglio del13.7.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte hadichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro la sentenza con cui la CorteNumero registro generale 24763/2025Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 24713/2026Data pubblicazione 19/08/2026d’appello di Roma aveva respinto il reclamo avverso ladichiarazione di fallimento della società, pronunciata dalTribunale della medesima città.Contro l’ordinanza di questa [OSCURATO:PERSONA] MusicaliS.r.l. ha ora proposto ricorso per revocazione affidato a un unicomotivo.Il fallimento, [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimasti intimati.Il Procuratore generale ha depositato, nel termine di leggeanteriore alla data fissata per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., conclusioni scritte perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.La ricorrente non ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel ricorso si prospetta l’ipotesi che il mancatoaccoglimento del quinto motivo di ricorso per cassazioneavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma sia stato«l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documentidella causa». Con quel motivo la ricorrente aveva censurato ladecisione assunta dal giudice del reclamo sulla ribaditaeccezione di carenza di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. apresentare istanza di fallimento, avendo essa giàprecedentemente ceduto il proprio credito a [OSCURATO:SOCIETA]Sul punto, l’ordinanza impugnata è così motivata: «Ilmotivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., posto che laricorrente avrebbe dovuto non solo illustrare compiutamente ilcontenuto del sopra descritto atto di cessione, ma ancheallegare lo stesso al ricorso introduttivo del presente giudizio dicassazione».Numero registro generale 24763/2025Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 24713/2026Data pubblicazione 19/08/2026La ricorrente osserva che la data della cessione del creditoe della sua efficacia era stata indicata dalla stessa DobankS.p.A. e, quindi, era un fatto pacifico in causa, mentre ladecisione di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazionesarebbe basata sull’errato presupposto che quel fatto fossecontestato e che non ne fosse stata fornita la prova.2. Il motivo è inammissibile.Quella qui impugnata è una decisione in rito, basata su ungiudizio (negativo) di corrispondenza tra la disciplina delleforme necessarie del ricorso per cassazione e il modo in cui ilricorso venne effettivamente formulato dalla parte ricorrente.In quanto tale, la decisione non è basata su un errorepercezione (la svista) di un fatto.La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso,perché non era stato illustrato «compiutamente il contenuto delsopra descritto atto di cessione» e perché tale atto non era statoallegato «al ricorso introduttivo del presente giudizio dicassazione». Un errore di fatto revocatorio si sarebbe potutoprospettare, a tutto concedere, solo nel caso di erratapercezione del contenuto del ricorso e degli allegati (peresempio qualora l’atto di cessione fosse stato in realtà allegatoal ricorso e la Corte non se ne fosse accorta). Viceversa, lavalutazione del contenuto del ricorso (e dell’assenzadell’allegato) ai fini del giudizio sulla inammissibilità del ricorsointegra una decisione in diritto e non può essere, pertanto,oggetto censura mediante impugnazione per revocazione (inquesti termini, vedi, ex multis, Cass. nn. 13091/2026;11101/2026; 13109/2024; 17179/2020; 20635/2017).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorreprovvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo svoltodifese le parti intimate.Numero registro generale 24763/2025Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 24713/2026Data pubblicazione 19/08/20264. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico della ricorrente, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del13.7.2026.Il Presidente