CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comnna 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che - non ravvisando ldnammissibilità del ricorso - ha chiesto un rinvio, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite circa l'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen; nonché le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto un rinvio all'esito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite ovvero il rinvio del procedimento innanzi al Giudice o alla Sezione civile competente o l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni statuizione conseguente ivi compresa la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio; le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e, in subordine, dichiarare l'estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia emessa in data 11 dicembre 2018 dal Tribunale di Messina e in accoglimento del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto quest'ultimo, perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 51 e 595, comma 3, cod. pen., poiché il Giudice di secondo grado avrebbe ritenuto l'esercizio del diritto di critica in difetto dei suoi presupposti e in violazione dei criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 cod. proc. pen. e dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 125 cod. proc. pen. Ad avviso della difesa, infatti, la decisione si fonderebbe su un apprezzamento superficiale e incompleto delle risultanze istruttorie (non avendo considerato tutte le deposizioni testimoniali); e - quantunque la Corte distrettuale abbia dubitato della valenza diffamatoria delle espressioni in imputazione (che pure ha ritenuto caustiche e irridenti) - ha ravvisato nella specie la detta scriminante poiché avrebbe ricondotto il fatto a una non provata (quantomeno in maniera univoca) contrapposizione tra il parroco (la parte civile) e l'imputato, erroneamente collocando il fatto durante e dopo la campagna elettorale per le elezioni amministrative del Comune di Forza d'Agrò, ovvero a conflittualità pregresse (tra il parroco e l'amministrazione comunale), erroneamente attribuendo veridicità, continenza, pertinenza e proporzionalità alle espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] in veste di «articolista» e «non di uomo politico». 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, sempre in relazione all'applicazione della medesima scriminante, ritenuta con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in violazione dei criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 cod. proc. pen. e dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 125 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. 1. Anzitutto, si rileva che nella motivazione della pronuncia impugnata si ravvisa un error iuris, nella parte in cui ha affermato che, in ragione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, difetterebbe nella specie l'elemento soggettivo del reato; tuttavia, tale errore non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo (di assoluzione perché il fatto non costituisce reato), essendo sufficiente al riguardo la presente rettificazione (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).2. Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che: - «in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato» (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279084 - 01; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Simeone, Rv. 249239 - 01); - difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); - al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573); - e il giudice - chiamato a «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti»: Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174) - deve apprezzare «il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta» Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 37397/2016, cit.); - «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01); difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 , Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando Corte EdU, 27/10/2005, Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria, e [OSCURATO:DATA_NASCITA], caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01)». Deve, altresì, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). 2.1. Ebbene, nel caso di specie è dirimente considerare che la Corte territoriale ha indicato gli elementi di prova (segnatamente le deposizioni dei testi Bartolone e Cacopardo) dai quali ha tratto il «convincimento» di coloro che appartenevano alla parte politica del [OSCURATO:PERSONA] che lo Zampetti (parroco del paese), durante le celebrazioni domenicali, perorasse il voto in favore della lista opposta a quella che aveva sostenuto il Sindaco uscente; ed ha ricondotto le espressioni dell'imputato proprio a tale contrapposizione. Rispetto a tale argomentazione - fermo restando che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); e che il travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova) può rilevare nella misura in cui «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (ivi) - la mancata menzione degli elementi di prova (segnatamente dei testi di segno contrario) indicati della difesa non costituisce idonea censura della motivazione, atteso che da quest'ultima si trae che la Corte di merito, nei dati richiamati nella pronuncia impugnata, ha ravvisato un riscontro fattuale sufficiente a fondare la convinzione anche del [OSCURATO:PERSONA] che lo Zampetti avesse tenuto la condotta che ha ingenerato le critiche, correlate in maniera logica a tale contrasto politico (non potendo sotto tale profilo costituire una rituale censura l'assunto secondo cui gli articoli del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero iniziati nel mese di giugno del 2014 e durati fino al mese di novembre dello stesso anno, rispetto al termine della campagna elettorale nel mese di maggio dello stesso anno, assunto che per vero devolve un apprezzamento di merito e comunque non prospetta un dato da cui trarre un travisamento della prova nei termini predetti; e non potendo qui compiersi un alternativo apprezzamento del complessivo compendio probatorio che pure il ricorso finisce per prospettare): difatti, deve osservarsi che la pronuncia assolutoria può fondarsi pure sul dubbio - che la Corte territoriale finisce con l'esprimere - sulla sussistenza della scriminante (cfr. art. 530, comma 3, cod. proc. pen.) ovvero sulla ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti che hanno ingenerato la critica, considerata che quest'ultima - come anticipato - «postula ....] fatti che la giustifichino e, cioè, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Manganaro, Rv. 275554 - 01). Infine, si rileva che - dovendosi avere riguardo segnatamente alle espressioni in imputazione - le frasi formulate dall'imputato, che ha appellato la parte civile come «ex [OSCURATO:PERSONA]», «pretino», «[OSCURATO:PERSONA] dei poveri», con evidenza, non possono definirsi inutilmente umilianti e gravemente infamanti. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p