CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 01494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6/12/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi d4ricors0 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato presentato il 28 aprile 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 6 dicembre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata il 23 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il