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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32877/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2146/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 2316 / 201 6 , depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Definizione agevolata –art. 11 d.l. n. 50 del 2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

C on quest’ultima la C.t.r.ha confermato la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento n.

TYQ03D100657 con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile,ai fini Ires, per l’anno di imposta 2006 .

2. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio La società ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento impugnato,ed in ragione della pendenza di questo giudizio,domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 ed ha versato in atti la quietanza attestante il pagamento della prima rata.

2.2. Entro il termine del 31 luglio 2018l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2018 (art. 11 , comma 1 0 d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

2.3. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 30 settembre 2017 ed il processo si estingue.

Deve, invece , essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

Tanto, tuttavia, non emerge in modo univoco dall’allegato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 provvedimento di sgraviodell’Agenzia delle entrate in quanto privo di firma.

2.4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 11,comma 10, cit. 2.5.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del grava me e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe pone le spese a c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2146/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 2316 / 201 6 , depositata il 13/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Definizione agevolata –art. 11 d.l. n. 50 del 2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r.ha confermato la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento n. TYQ03D100657 con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile,ai fini Ires, per l’anno di imposta 2006 . 2. L’Agenzia delle entrate ha depositato nota intestata «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve dichiararsi l’estinzione del giudizio La società ha documentato di aver presentato con riferimento all’avviso di accertamento impugnato,ed in ragione della pendenza di questo giudizio,domanda di definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 ed ha versato in atti la quietanza attestante il pagamento della prima rata. 2.2. Entro il termine del 31 luglio 2018l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2018 (art. 11 , comma 1 0 d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 2.3. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 30 settembre 2017 ed il processo si estingue. Deve, invece , essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). Tanto, tuttavia, non emerge in modo univoco dall’allegato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 provvedimento di sgraviodell’Agenzia delle entrate in quanto privo di firma. 2.4. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 11,comma 10, cit. 2.5.In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del grava me e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizioe pone le spese a c