CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19443/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del Tribunale di Viterbo emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per resistenza a pubblico ufficiale (capo a) e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3,4 e 5, Codice della Strada per verificare lo stato di alterazione da alcol (capo b), con recidiva reiterata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, con i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alli art. 81 cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la continuazione tra le due condotte contestate nonostante le due azioni criminose fossero connotate da un unico disegno criminoso consistente nella volontà di impedire qualsivoglia tipo di accertamento da parte degli operanti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 e 120 disp. att. cod. proc. pen. e 354 e 356 cod. proc. pen. in quanto il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della Strada non poteva essere contestato in difetto del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, il cui obbligo scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento in via strumentale del tasso alcolennico, a prescindere che l'indagato rifiuti o meno di sottoporsi al controllo. Detto sistema di garanzie è delineato dalla stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, come si evince dalla sentenza numero 5396 del 2015, e chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 29 dicembre 2005 n. 300 secondo la quale gli organi di polizia possono sottoporre discrezionalmente i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi, che non rientrano tra quelli presi in considerazione dall'art. 354 cod. proc. pen., per i quali dunque non si deve procedere all'avvertimento previsto dall' art. 114 disp. att. cod. proc. pen. che è limitato ai casi, come quello di specie, in cui emerga un possibile stato di alterazione da alcol. Poiché nella specie Rapari aveva alito vinoso e linguaggio sconnesso gli operanti erano obbligati ad avvertirlo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l'omesso avvertimento ha determinato la nullità della procedura di cui all'art. 186, comma 4, Codice della Strada tanto da rendere il suo successivo rifiuto a sottoporsi ad accertamento penalmente irrilevante, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione numero 13493 del 2020 che impone l'avvertimento anche in caso di rifiuto. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 186, comma 7, Codice della Strada e 442 cod. proc. pen. in quanto, pur non avendo sollevato detta questione con i motivi di appello, la stessa è comunque ammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Invero, la sentenza della Corte di cassazione numero 24897 del 18 maggio 2021 ha stabilito che la modifica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 103 del 23 maggio 2017, consentendo la diminuzione della pena della metà (e non più di un terzo) nel caso "si proceda per una contravvenzione", come nella specie, è una norma processuale con effetti sostanziali, applicabile retroattivamente, tale da consentire alla corte di cassazione la rideterminazione della pena in mesi 2 e giorni 15 di arresto ed euro 900 di ammenda. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.Prennesso che l'accertamento dell' unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in questa sede solo quando la motivazione non sia adeguata, nel caso di specie la decisione è immune da qualsiasi censura. Infatti, l'imputato è stato condannato per aver usato violenza nei confronti dei carabinieri che stavano svolgendo attività di controllo su strada nei confronti di una persona a lui estranea (capo a), ragione per la quale avevano tentato, invano, di accertare se Rapari, che guidava un autocarro, versasse in stato di alterazione alcolica stante il suo alito vinoso (capo b). La sentenza impugnata, condividendo il percorso argomentativo del giudice di primo grado, ha correttamente escluso la configurabilità della continuazione ex art. 81 cod. pen. Costituisce pacifico orientamento di questa Corte che l'unicità del disegno criminoso richiede che le singole violazioni, almeno nei loro tratti essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma, deliberato per conseguire un unico fine; cosicchè esso non è configurabile quando, come nel caso in esame, la successione delle condotte di reato, malgrado la loro contiguità spazio- temporale, non siano sostenute dalla medesima deliberazione, ma il loro rapporto sia di mera occasionalità (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, Hamami, Rv. 266179). 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di legittimità, anche nell'ambito della medesima sezione, ha espresso due diversi orientamenti in relazione all'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso di rifiuto dell'accertamento di sottoporsi ad alcoltest. Da un lato, si ritiene che, in caso di guida in stato di ebrezza, detto avvertimento, previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., vada rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui sia avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia (tra le varie Sez. 4, n. 13493 del 22/10/2020, Rv. 279003); dall'altro, invece, detto obbligo sarebbe escluso proprio in caso di rifiuto all'accertamento in quanto la presenza del difensore avrebbe la funzione di garantire che detto atto, non ripetibile, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona (tra le varie Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579). [OSCURATO:PERSONA] aderisce a detta ultima interpretazione, sulla base dei medesimi argomenti sostenuti nella sentenza Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028 in cui dopo essere state riassunte, in modo chiaro ed approfondito, le ragioni sottostanti alle due diverse interpretazioni, si condivide la seconda tesi precisandosi che l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si riferisce all'atto, e non al procedimento, presupponendo dunque che l'interessato vi acconsenta (Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072). 4. L'ultimo motivo è inammissibile perché non dedotto con l'appello. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 47182 del 2022 (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818) hanno ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la questione concernente l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato dopo la modifica dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (avvenuta con l'art. 1, comma 44, della I. 103 del 2017), che prevede per le contravvenzioni la riduzione premiale elevata alla metà, trattandosi di un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale. 5. Dagli argomenti sopra esposti consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p