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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12591/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 140 – NAPOLI, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlino- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3903/2019,depositata il 21 giugno 2019;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la delibera adottatadall’assemblea del Condominio di via Manzoni n. 140 a Napoli il 10dicembre 2014, chiedendo che fosse dichiarata nulla perché laconvocazione non era stata preceduta o accompagnata dalladocumentazione richiesta sui capi dell’assemblea da svolgere e suquelli antecedenti e presupposti; risultava, inoltre, approvato unatransazione con l’impresa incaricata dell’esecuzione di alcuni lavori,senza esatta contabilizzazione delle opere realizzate e del correttosvolgimento dei compiti da parte dei due direttori dei lavori, dal chel’attore assumeva esser conseguita una lesione degli interessi deisingoli condòmini.Nel contraddittorio del Condominio resistente, e all’esito di giudiziosvoltosi nelle forme del procedimento sommario, il Tribunale di Napolirespinse la domanda.2.

Il successivo appello del Monteleone seguì identica sorte.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,preliminarmente ritenuta la valida costituzione del Condominio, rilevò:- quanto al primo profilo di invalidità, che l’amministratore è tenutoall’invio della documentazione contabile, a corredo della convocazionedell’assemblea, solo in presenza di apposita e preventiva richiesta delcondòmino interessato, che nella specie mancava; la missiva prodottaal riguardo dal Monteleone, infatti, non era correlata all’oggetto delladeliberazione;- che, in ogni caso, l’interessato era ampiamente a conoscenza deifatti oggetto di discussione, avendo già impugnato una precedentedelibera che verteva sul medesimo oggetto;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026- quanto al profilo attinente alla transazione con l’impresaappaltatrice, che l’assemblea aveva ratificato una precedente deliberadel 27 maggio 2014, separatamente impugnata dal Monteleone; inogni caso, vertendo su spese d’interesse comune, la deliberazione erastata validamente adottata a maggioranza, idonea a impegnare anchei condòmini dissenzienti; né il controllo dell’autorità giudiziaria potevaspingersi a sindacare il merito delle scelte dell’assemblea, essendolimitato alla verifica della corrispondenza della delibera al legittimoesercizio di un tale potere discrezionale.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da Lucio GiulioMonteleone con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente osservato che, in premessa all’esposizionedei motivi, il ricorrente assume che l’intera sentenza impugnatasarebbe retta da una motivazione meramente apparente; il rilievo nonè, tuttavia, meritevole di àdito, poiché la decisione risulta invececongruamente motivata, come del resto conferma la puntualità deirilievi svolti dallo stesso ricorrente con le sue censure, significativadella piena intelligibilità del percorso logico seguito dalla Corteterritoriale.Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 16 ss. del d.l. n. 179 del 2012,dell’art. 44 del d.l. n. 90 del 2014, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111,comma sesto, della Costituzione.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenerevalidamente costituito il Condominio nel giudizio di primo grado,ancorché la costituzione fosse avvenuta mediante deposito cartaceo;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026e ciò in quanto l’obbligo del deposito telematico, stabilito dall’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, concerne il solo «deposito deglidella parte.La censura contesta siffatta limitazione, osservando che leprevisioni concernenti il deposito telematico degli atti – fra cui quellaindicata dalla sentenza impugnata – concernono anche l’atto dicostituzione della parte e sono volte «a garantire l’effettività delprocesso telematico», dal che la rilevabilità d’ufficio della «illegittimacostituzione cartacea del Condominio» e la conseguente«inutilizzabilità per giudicare ex art. 115 c.p.c.» della relativadocumentazione.1.1.

Il motivo è infondato.In primo luogo, si deve osservare che la previsione di cui all’art.16-bis, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella l. n. 221del 2012, secondo cui «a decorrere dal 30 giugno 2014 neiprocedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi altribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte deidifensori delle parti precedentemente costituite ha luogoesclusivamente con modalità telematiche», è riferita esclusivamenteagli atti cd. endoprocessuali, vale a dire successivi alla costituzionedella parte, tali da intendersi in quanto inseriti all’interno di unprocesso già avviato (cfr., fra le altre, Cass. 10/12/2024, n. 31834;Cass. sez.

U, 10/3/2022, n. 7877).Inoltre, e in ogni caso, questa Corte ha più volte affermato che incaso di mancato rispetto delle prescritte modalità di deposito dell’attointroduttivo del giudizio o di costituzione «non si dà luogo ad unanullità della costituzione […] ma ad una mera irregolarità sanabile perraggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra laNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026parte e l’ufficio giudiziario e della messa dell’atto a disposizione dellealtre parti secondo le previste modalità» (così l’ordinanza ult. cit.,nonché Cass. 23/1/2019, n. 1717 e Cass. 12/5/2016, n. 9772); e, nelcaso di specie, innanzi al giudice di primo grado l’odierno ricorrenterisulta aver compiutamente proposto le sue difese nel merito, intermini che consentono di ritenere che l’atto di costituzione delCondominio abbia raggiunto il suo scopo.2.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1130, 1130-bis, 1131, 1135, 1136 e 2697 c.c., 66, comma 3,disp. att. c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost.,nonché nullità della sentenza d’appello per violazione delle stessenorme e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto insussistente il vizio di invalidità della deliberazione in ragionedel fatto che l’avviso di convocazione dell’assemblea non recavaallegata la necessaria documentazione di corredo.Sul punto, dopo aver richiamato la necessità, per l’amministratoreche intenda far approvare un conto, di specificare le singole partite emettere a disposizione dei condòmini i documenti, evidenzia che la suamissiva del 12 febbraio 2014, contrariamente a quanto affermato dallaCorte territoriale, era «pertinente e completa».Nega, inoltre, di essere stato a conoscenza degli argomenti postiall’ordine del giorno, circostanza che i giudici d’appello avrebberoaffermato in violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo essi «visionatola pur illegittima produzione della difesa del Condominio».Ribadisce, infine, che la «delibera fondamentale del 7.10.2010, perla verifica dei lavori straordinari» non era mai stata posta a suaconoscenza.Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/20262.1.

La censura è inammissibile.La sentenza impugnata – muovendo dal condivisibile principio didiritto secondo cui non è configurabile un obbligo per l’amministratorecondominiale di allegare all’avviso di convocazione anche i documentigiustificativi, ferma restando la facoltà per ciascun condomino dirichiederne copia (fra le altre, Cass. 5/10/2020, n. 21271; Cass.28/7/2020, n. 15996; Cass. 15/10/2018, n. 25693) – ha poi rilevatoche la missiva prodotta dal Monteleone non presentava il necessariorequisito di correlazione, essendo anteriore di dieci mesi rispettoall’assemblea convocata, e non apparendo quindi riferibile all’ordinedel giorno di quest’ultima; inoltre ha osservato che i dati all’ordine delgiorno erano tutti noti al Monteleone, essendo già contenuti inprecedenti deliberazioni, che costui aveva separatamente impugnato.Si tratta, con ogni evidenza, di apprezzamenti in fatto, del quale ilmotivo, dietro l’apparente denunzia della violazione di norme, sollecitain realtà il rinnovo, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità.3.

Il terzo motivo, infine, attiene al punto della sentenza impugnataconcernente la deliberazione assembleare sul contratto di transazione.Il ricorrente, nuovamente deducendo violazione di legge inrelazione agli artt. 1130, 1130-bis, 1131, 1135, 1136 e 2909 c.c., 39,112, 115, 116 e 324 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., sostiene che laCorte d’appello, sul punto, si sarebbe limitata «a riportare degli astrattiprincipi giurisprudenziali, omettendo di valutare lo specifico caso oggiall’esame», con la conseguenza che la sentenza impugnatacostituirebbe «una diretta violazione di legge» e sarebbe«sostanzialmente e totalmente priv[a] di motivazione».Ciò posto, osserva che la transazione sarebbe «priva dipresupposti», non essendo stato accertato «ciò che è da concedere eNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026di ciò che si dovrebbe ricevere in contropartita» per la mancanza delladocumentazione inerente al «dare e all’avere».Evidenzia, poi, che è ancora pendente il giudizio per l’accertamentodella contabilità dei lavori, nel quale si sarebbe formato il giudicatosulla circostanza dell’inadempimento dei direttori dei lavori; e poichéquesti ultimi erano tenuti a verificare e contabilizzare l’attivitàdell’impresa edile commissionaria, sarebbe altresì «passato ingiudicato che non esiste una contabilità a cui si possa fareriferimento».3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con laratio decidendi della sentenza impugnata.Come si è accennato, infatti, la Corte territoriale ha rilevato chequella definita dal ricorrente come una delibera «sulla transazioneconclusa dal Condominio» era in realtà una mera ratifica dellaprecedente delibera assembleare del 27 maggio 2014, a sua voltaimpugnata dal ricorrente ed oggetto di diverso giudizio pendente;quindi ha ravvisato, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione quiproposta, poiché la delibera assembleare aveva ad oggetto una spesad’interesse comune, ciò che ne rendeva legittima l’adozione amaggioranza, ferma restando l’insindacabilità nel merito di quantodeliberato.La censura non contiene indicazioni idonee a sovvertire taleragionamento, le cui basi poggiano sul consolidato indirizzoermeneutico di questa Corte (fra le altre, Cass. 13/5/2022, n. 15302;Cass. 16/1/2014, n. 821); né valgono le considerazioni svolte dalricorrente in punto al contratto di transazione ex se considerato,poiché il suo obbligo di contribuire agli oneri condominiali conseguentialla transazione approvata, unico che assume rilievo nel presentegiudizio, non trova causa nell’efficacia soggettiva del contratto, maNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026nella disciplina del condominio, le cui delibere assembleari adottate inparte qua, come rilevato dalla Corte territoriale, sono vincolanti ancheper i condòmini dissenzienti.Tale considerazione conduce altresì a ritenere irrilevante lapendenza di una lite fra le stesse parti in ordine alla precedentedeliberazione; per quanto allegato e documentato dal ricorrente,infatti, il giudizio pendente non interferisce con l’oggetto di questogiudizio, circoscritto alla validità della deliberazione in relazione allanatura dell’onere accertato.4.

Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 140 – NAPOLI, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlino- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3903/2019,depositata il 21 giugno 2019;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la delibera adottatadall’assemblea del Condominio di via Manzoni n. 140 a Napoli il 10dicembre 2014, chiedendo che fosse dichiarata nulla perché laconvocazione non era stata preceduta o accompagnata dalladocumentazione richiesta sui capi dell’assemblea da svolgere e suquelli antecedenti e presupposti; risultava, inoltre, approvato unatransazione con l’impresa incaricata dell’esecuzione di alcuni lavori,senza esatta contabilizzazione delle opere realizzate e del correttosvolgimento dei compiti da parte dei due direttori dei lavori, dal chel’attore assumeva esser conseguita una lesione degli interessi deisingoli condòmini.Nel contraddittorio del Condominio resistente, e all’esito di giudiziosvoltosi nelle forme del procedimento sommario, il Tribunale di Napolirespinse la domanda.2. Il successivo appello del Monteleone seguì identica sorte.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe,preliminarmente ritenuta la valida costituzione del Condominio, rilevò:- quanto al primo profilo di invalidità, che l’amministratore è tenutoall’invio della documentazione contabile, a corredo della convocazionedell’assemblea, solo in presenza di apposita e preventiva richiesta delcondòmino interessato, che nella specie mancava; la missiva prodottaal riguardo dal Monteleone, infatti, non era correlata all’oggetto delladeliberazione;- che, in ogni caso, l’interessato era ampiamente a conoscenza deifatti oggetto di discussione, avendo già impugnato una precedentedelibera che verteva sul medesimo oggetto;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026- quanto al profilo attinente alla transazione con l’impresaappaltatrice, che l’assemblea aveva ratificato una precedente deliberadel 27 maggio 2014, separatamente impugnata dal Monteleone; inogni caso, vertendo su spese d’interesse comune, la deliberazione erastata validamente adottata a maggioranza, idonea a impegnare anchei condòmini dissenzienti; né il controllo dell’autorità giudiziaria potevaspingersi a sindacare il merito delle scelte dell’assemblea, essendolimitato alla verifica della corrispondenza della delibera al legittimoesercizio di un tale potere discrezionale.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Lucio GiulioMonteleone con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente osservato che, in premessa all’esposizionedei motivi, il ricorrente assume che l’intera sentenza impugnatasarebbe retta da una motivazione meramente apparente; il rilievo nonè, tuttavia, meritevole di àdito, poiché la decisione risulta invececongruamente motivata, come del resto conferma la puntualità deirilievi svolti dallo stesso ricorrente con le sue censure, significativadella piena intelligibilità del percorso logico seguito dalla Corteterritoriale.Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il primo di essi denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 16 ss. del d.l. n. 179 del 2012,dell’art. 44 del d.l. n. 90 del 2014, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111,comma sesto, della Costituzione.Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenerevalidamente costituito il Condominio nel giudizio di primo grado,ancorché la costituzione fosse avvenuta mediante deposito cartaceo;Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026e ciò in quanto l’obbligo del deposito telematico, stabilito dall’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, concerne il solo «deposito deglidella parte.La censura contesta siffatta limitazione, osservando che leprevisioni concernenti il deposito telematico degli atti – fra cui quellaindicata dalla sentenza impugnata – concernono anche l’atto dicostituzione della parte e sono volte «a garantire l’effettività delprocesso telematico», dal che la rilevabilità d’ufficio della «illegittimacostituzione cartacea del Condominio» e la conseguente«inutilizzabilità per giudicare ex art. 115 c.p.c.» della relativadocumentazione.1.1. Il motivo è infondato.In primo luogo, si deve osservare che la previsione di cui all’art.16-bis, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella l. n. 221del 2012, secondo cui «a decorrere dal 30 giugno 2014 neiprocedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi altribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte deidifensori delle parti precedentemente costituite ha luogoesclusivamente con modalità telematiche», è riferita esclusivamenteagli atti cd. endoprocessuali, vale a dire successivi alla costituzionedella parte, tali da intendersi in quanto inseriti all’interno di unprocesso già avviato (cfr., fra le altre, Cass. 10/12/2024, n. 31834;Cass. sez. U, 10/3/2022, n. 7877).Inoltre, e in ogni caso, questa Corte ha più volte affermato che incaso di mancato rispetto delle prescritte modalità di deposito dell’attointroduttivo del giudizio o di costituzione «non si dà luogo ad unanullità della costituzione […] ma ad una mera irregolarità sanabile perraggiungimento dello scopo, in ragione della presa di contatto tra laNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026parte e l’ufficio giudiziario e della messa dell’atto a disposizione dellealtre parti secondo le previste modalità» (così l’ordinanza ult. cit.,nonché Cass. 23/1/2019, n. 1717 e Cass. 12/5/2016, n. 9772); e, nelcaso di specie, innanzi al giudice di primo grado l’odierno ricorrenterisulta aver compiutamente proposto le sue difese nel merito, intermini che consentono di ritenere che l’atto di costituzione delCondominio abbia raggiunto il suo scopo.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 1130, 1130-bis, 1131, 1135, 1136 e 2697 c.c., 66, comma 3,disp. att. c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost.,nonché nullità della sentenza d’appello per violazione delle stessenorme e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto insussistente il vizio di invalidità della deliberazione in ragionedel fatto che l’avviso di convocazione dell’assemblea non recavaallegata la necessaria documentazione di corredo.Sul punto, dopo aver richiamato la necessità, per l’amministratoreche intenda far approvare un conto, di specificare le singole partite emettere a disposizione dei condòmini i documenti, evidenzia che la suamissiva del 12 febbraio 2014, contrariamente a quanto affermato dallaCorte territoriale, era «pertinente e completa».Nega, inoltre, di essere stato a conoscenza degli argomenti postiall’ordine del giorno, circostanza che i giudici d’appello avrebberoaffermato in violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo essi «visionatola pur illegittima produzione della difesa del Condominio».Ribadisce, infine, che la «delibera fondamentale del 7.10.2010, perla verifica dei lavori straordinari» non era mai stata posta a suaconoscenza.Numero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/20262.1. La censura è inammissibile.La sentenza impugnata – muovendo dal condivisibile principio didiritto secondo cui non è configurabile un obbligo per l’amministratorecondominiale di allegare all’avviso di convocazione anche i documentigiustificativi, ferma restando la facoltà per ciascun condomino dirichiederne copia (fra le altre, Cass. 5/10/2020, n. 21271; Cass.28/7/2020, n. 15996; Cass. 15/10/2018, n. 25693) – ha poi rilevatoche la missiva prodotta dal Monteleone non presentava il necessariorequisito di correlazione, essendo anteriore di dieci mesi rispettoall’assemblea convocata, e non apparendo quindi riferibile all’ordinedel giorno di quest’ultima; inoltre ha osservato che i dati all’ordine delgiorno erano tutti noti al Monteleone, essendo già contenuti inprecedenti deliberazioni, che costui aveva separatamente impugnato.Si tratta, con ogni evidenza, di apprezzamenti in fatto, del quale ilmotivo, dietro l’apparente denunzia della violazione di norme, sollecitain realtà il rinnovo, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità.3. Il terzo motivo, infine, attiene al punto della sentenza impugnataconcernente la deliberazione assembleare sul contratto di transazione.Il ricorrente, nuovamente deducendo violazione di legge inrelazione agli artt. 1130, 1130-bis, 1131, 1135, 1136 e 2909 c.c., 39,112, 115, 116 e 324 c.p.c. e 111, comma sesto, Cost., sostiene che laCorte d’appello, sul punto, si sarebbe limitata «a riportare degli astrattiprincipi giurisprudenziali, omettendo di valutare lo specifico caso oggiall’esame», con la conseguenza che la sentenza impugnatacostituirebbe «una diretta violazione di legge» e sarebbe«sostanzialmente e totalmente priv[a] di motivazione».Ciò posto, osserva che la transazione sarebbe «priva dipresupposti», non essendo stato accertato «ciò che è da concedere eNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026di ciò che si dovrebbe ricevere in contropartita» per la mancanza delladocumentazione inerente al «dare e all’avere».Evidenzia, poi, che è ancora pendente il giudizio per l’accertamentodella contabilità dei lavori, nel quale si sarebbe formato il giudicatosulla circostanza dell’inadempimento dei direttori dei lavori; e poichéquesti ultimi erano tenuti a verificare e contabilizzare l’attivitàdell’impresa edile commissionaria, sarebbe altresì «passato ingiudicato che non esiste una contabilità a cui si possa fareriferimento».3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con laratio decidendi della sentenza impugnata.Come si è accennato, infatti, la Corte territoriale ha rilevato chequella definita dal ricorrente come una delibera «sulla transazioneconclusa dal Condominio» era in realtà una mera ratifica dellaprecedente delibera assembleare del 27 maggio 2014, a sua voltaimpugnata dal ricorrente ed oggetto di diverso giudizio pendente;quindi ha ravvisato, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione quiproposta, poiché la delibera assembleare aveva ad oggetto una spesad’interesse comune, ciò che ne rendeva legittima l’adozione amaggioranza, ferma restando l’insindacabilità nel merito di quantodeliberato.La censura non contiene indicazioni idonee a sovvertire taleragionamento, le cui basi poggiano sul consolidato indirizzoermeneutico di questa Corte (fra le altre, Cass. 13/5/2022, n. 15302;Cass. 16/1/2014, n. 821); né valgono le considerazioni svolte dalricorrente in punto al contratto di transazione ex se considerato,poiché il suo obbligo di contribuire agli oneri condominiali conseguentialla transazione approvata, unico che assume rilievo nel presentegiudizio, non trova causa nell’efficacia soggettiva del contratto, maNumero registro generale 6420/2020Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12591/2026Data pubblicazione 04/05/2026nella disciplina del condominio, le cui delibere assembleari adottate inparte qua, come rilevato dalla Corte territoriale, sono vincolanti ancheper i condòmini dissenzienti.Tale considerazione conduce altresì a ritenere irrilevante lapendenza di una lite fra le stesse parti in ordine alla precedentedeliberazione; per quanto allegato e documentato dal ricorrente,infatti, il giudizio pendente non interferisce con l’oggetto di questogiudizio, circoscritto alla validità della deliberazione in relazione allanatura dell’onere accertato.4. Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 12591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris