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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03972/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP dello stesso Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 2.384.161,85 costituente il profitto complessivo dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché del reato di cui all'art. 416, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione del GIP devoluta con il primo motivo aggiunto e affrontata dal Tribunale del riesame in modo inadeguato e apparente.

In particolare, afferma, nel decreto di sequestro preventivo manca qualsiasi autonoma valutazione sia del "fumus commissi delicti" che del "periculum in mora", avendo il GIP richiamato e riportato in maniera acritica quanto esposto dal PM in sede di richiesta; è sufficiente, afferma, il raffronto tra la domanda del PM (richiamata "per relationem" dal giudice) ed il decreto di sequestro (di sole tre pagine) che non reca nemmeno i capi di imputazione provvisoria e i soggetti sottoposti a indagine le cui singole posizioni non vengono minimamente valutate e considerate dal GIP. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006.

Il Tribunale del riesame, afferma, non si è minimamente confrontato con i motivi nuovi, con la CTP e relativi allegati insieme con quelli richiamati nella PVC della GdF riportata alle pagg. 67-70 della richiesta di sequestro del PM.

Le fatture di acquisto che il Tribunale afferma non esser state prodotte in realtà erano allegate al decreto di sequestro perché già acquisite nel corso della verifica fiscale.

Le email prodotte, inoltre, attestano che la merce non è mai stata pagata in anticipo. [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla rubrica come amministratore di fatto delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», era stato conosciuto da uno dei soci del ricorrente presso uno stand della fiera di Verona e appariva come soggetto accreditato, inserito nel capo del pellet.

Non vi è alcun elemento, afferma, in base al quale si può sostenere la sussistenza, a livello indiziario, dell'associazione per delinquere di cui al capo A della rubrica provvisoria o che il ricorrente fosse consapevole della inesistenza delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» (che, peraltro, si rifornivano principalmente dalla «[OSCURATO:PERSONA] OU»).

Contrariamente a quanto si afferma, egli aveva sempre pagato il corrispettivo degli acquisti presso le predette società (peraltro non a prezzo inferiore di mercato), aveva ritirato il pellet e assolto VIVA derivante dalla rivendita ai propri clienti, non conseguendo, dunque, alcun profitto, né vi è prova che il pellet da lui specificamente acquistato provenisse proprio dalla «[OSCURATO:PERSONA] OU».

Egli, prosegue, non conosce i propri sodali (ad eccezione del Vasyl e delle società fornitrici di pellet, oltre ai suoi compaesani Grande e Talarico), non vi sono intercettazioni che consentano di appurare un rapporto confidenziale tra il ricorrente e i presunti promotori dell'associazione.

Il mero rapporto commerciale con le società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» non può integrare il "fumus" del delitto associativo.

L'attenta lettura degli atti depone, piuttosto, per la insussistenza dell'associazione quantomeno nella condotta di partecipazione del ricorrente che era un semplice acquirente ed al quale è stato contestato il solo reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 3, reato dal quale non si può desumere che egli fosse stabilmente inserito nel sodalizio di che trattasi. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

Afferma, in primo luogo, che egli non era affatto a conoscenza della oggettiva inesistenza delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», esistenti sul mercato da molti anni e che presentavano regolari dichiarazioni dei redditi e dei bilanci, le cui fatture egli aveva indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini IVA relative agli anni di imposta 2016-2019.

Egli ha sempre agito in buona fede, come si desume dalla CTP allegata al ricorso; del resto, come pure si evince dalla stessa CTP, le operazioni fatturate erano oggettivamente esistenti né erano antieconomiche.

In estrema sintesi, egli aveva sempre pagato le forniture dopo l'emissione delle fatture e solo dopo aver ricevuto la merce.

Si aggiunga, su un piano logico, che la società da lui legalmente rappresentata fattura circa 11.000.000 di euro l'anno, sicché non avrebbe senso rischiare la propria solidità per un profitto di soli 281.762,95 euro, pari a 2,5% del fatturato stesso.

L'IVA sulle rivendite dei beni acquistati dalle due società è sempre stata assolta.

Questi elementi sono stati totalmente ignorati dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Prima di procedere all'esame dei motivi è necessario dar conto, in sintesi, di quel che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, Vasyl.

Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi.

Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa).

La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata dal Tribunale sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità.

Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa.

Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro.

Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello".

Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo.

La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali.

L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti.

Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società».

Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio.

Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti».

A prescindere da (ed in aggiunta a) ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto in fra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale.

B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet.

Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti.

Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce.

C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s ..

Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società.

Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni).

Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente».

Nei confronti dell'odierno ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti tutti gli indicatori, considerati sintomatici della consapevole adesione del Bonifazio al sodalizio in questione.

Questi, in particolare, afferma il Tribunale: a) aveva avuto rapporti diretti con la [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva pagato in anticipo le forniture effettuate dalle due "cartiere" («circostanza, questa - osserva il Tribunale -, in relazione alla quale la difesa non ha offerto in valutazione elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria - contrariamente a quanto verificatosi con riguardo alla posizione di altri ricorrenti, per i quali sono state depositate le fatture di acquisto del materiale e documentazione attestante la data di consegna della merce, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] sono stat[e] depositate solo delle "tabelle excel" autoprodotte (allegato n. 19 alla consulenza tecnica di parte) che appaiono prive di valenza probatoria, oltre che alcune email (allegato n. 4) da cui non emerge il dato della anteriorità della consegna rispetto al pagamento della merce»); c) aveva avuto rapporti di fornitura, per importi considerevoli con le due "cartiere", dal 2016 al 2021, «sia con la [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l.s., sin dal momento della sua prima costituzione (a dimostrazione della precedenza del rapporto con gli Oprish e gli altri associati), sia con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dal momento della sua costituzione e del suo avvicendamento rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (quando, come era avvenuto anche con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., era un operatore economico del tutto sconosciuto e privi di credenziali sul mercato)».

La consulenza tecnica e la documentazione prodotte dal ricorrente in sede di riesame non sono state ritenute idonee ad elidere gli indizi della partecipazione al sodalizio del Bonifazio per le ragioni diffusamente indicate dal Tribunale alle pagg. 15 e 16 dell'ordinanza impugnata.4.Tanto premesso, con rifermento al primo motivo (mancanza di autonoma valutazione, da parte del GIP, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa e della impossibilità, da parte del tribunale del riesame, di colmare tale vuoto motivazionale), il Collegio osserva, in primo luogo, che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49715 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050).

Del resto, l'art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015, codifica il principio precedentemente affermato da questa Corte secondo il quale il potere- dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (si veda, per una prima affermazione di tale principio, Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007).

La prescrizione della necessaria "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, dandone conto nella motivazione (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Più in particolare, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reato impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare, personale o reale; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM che riguardino esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 6 2, n. 13838 del 16/12/2016, Schetter, Rv. 269970; nel senso che l'ordinanza cautelare può operare un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, cfr. Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350, nonché Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658 - 01, che precisa, tuttavia, che in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti; di esame critico degli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, parla Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 4.1.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame afferma che il GIP, pur nel breve tempo a disposizione per la convalida del corposo provvedimento urgente del PM, «ha comunque dato conto degli elementi posti alla base della misura cautelare reale, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere l'impostazione accusatoria». 4.2.11 ricorrente contesta tale affermazione e, tuttavia, non pone la Corte di cassazione in condizione di verificare la fondatezza di tale eccezione.

Quando viene dedotta l'inosservanza degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., è onere del ricorrente allegare al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero nella loro integralità al fine di consentire alla Corte di cassazione di esaminare direttamente l'eccezione e valutarne la fondatezza.

E' noto, infatti, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 4.3.0rbene, il ricorrente non ha adempiuto a questo onere non avendo allegato al ricorso il provvedimento genetico, con conseguente impossibilità di scrutinare la deduzione oggetto del primo motivo.5,11 secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 5.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.nn.). 5.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delictí" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione.

Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati.

Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi.

Il ricorrente semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa del ricorrente, la consapevolezza di essersi inserito in un meccanismo fraudolento che gli impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede.5.7.E' noto che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 5.8.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale.

Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi.

Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata.

Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP dello stesso Tribunale che ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 2.384.161,85 costituente il profitto complessivo dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché del reato di cui all'art. 416, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione del GIP devoluta con il primo motivo aggiunto e affrontata dal Tribunale del riesame in modo inadeguato e apparente. In particolare, afferma, nel decreto di sequestro preventivo manca qualsiasi autonoma valutazione sia del "fumus commissi delicti" che del "periculum in mora", avendo il GIP richiamato e riportato in maniera acritica quanto esposto dal PM in sede di richiesta; è sufficiente, afferma, il raffronto tra la domanda del PM (richiamata "per relationem" dal giudice) ed il decreto di sequestro (di sole tre pagine) che non reca nemmeno i capi di imputazione provvisoria e i soggetti sottoposti a indagine le cui singole posizioni non vengono minimamente valutate e considerate dal GIP. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 3, legge n. 146 del 2006. Il Tribunale del riesame, afferma, non si è minimamente confrontato con i motivi nuovi, con la CTP e relativi allegati insieme con quelli richiamati nella PVC della GdF riportata alle pagg. 67-70 della richiesta di sequestro del PM. Le fatture di acquisto che il Tribunale afferma non esser state prodotte in realtà erano allegate al decreto di sequestro perché già acquisite nel corso della verifica fiscale. Le email prodotte, inoltre, attestano che la merce non è mai stata pagata in anticipo. [OSCURATO:PERSONA], indicato dalla rubrica come amministratore di fatto delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», era stato conosciuto da uno dei soci del ricorrente presso uno stand della fiera di Verona e appariva come soggetto accreditato, inserito nel capo del pellet. Non vi è alcun elemento, afferma, in base al quale si può sostenere la sussistenza, a livello indiziario, dell'associazione per delinquere di cui al capo A della rubrica provvisoria o che il ricorrente fosse consapevole della inesistenza delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» (che, peraltro, si rifornivano principalmente dalla «[OSCURATO:PERSONA] OU»). Contrariamente a quanto si afferma, egli aveva sempre pagato il corrispettivo degli acquisti presso le predette società (peraltro non a prezzo inferiore di mercato), aveva ritirato il pellet e assolto VIVA derivante dalla rivendita ai propri clienti, non conseguendo, dunque, alcun profitto, né vi è prova che il pellet da lui specificamente acquistato provenisse proprio dalla «[OSCURATO:PERSONA] OU». Egli, prosegue, non conosce i propri sodali (ad eccezione del Vasyl e delle società fornitrici di pellet, oltre ai suoi compaesani Grande e Talarico), non vi sono intercettazioni che consentano di appurare un rapporto confidenziale tra il ricorrente e i presunti promotori dell'associazione. Il mero rapporto commerciale con le società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» non può integrare il "fumus" del delitto associativo. L'attenta lettura degli atti depone, piuttosto, per la insussistenza dell'associazione quantomeno nella condotta di partecipazione del ricorrente che era un semplice acquirente ed al quale è stato contestato il solo reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 3, reato dal quale non si può desumere che egli fosse stabilmente inserito nel sodalizio di che trattasi. 1.3.Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Afferma, in primo luogo, che egli non era affatto a conoscenza della oggettiva inesistenza delle società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», esistenti sul mercato da molti anni e che presentavano regolari dichiarazioni dei redditi e dei bilanci, le cui fatture egli aveva indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini IVA relative agli anni di imposta 2016-2019. Egli ha sempre agito in buona fede, come si desume dalla CTP allegata al ricorso; del resto, come pure si evince dalla stessa CTP, le operazioni fatturate erano oggettivamente esistenti né erano antieconomiche. In estrema sintesi, egli aveva sempre pagato le forniture dopo l'emissione delle fatture e solo dopo aver ricevuto la merce. Si aggiunga, su un piano logico, che la società da lui legalmente rappresentata fattura circa 11.000.000 di euro l'anno, sicché non avrebbe senso rischiare la propria solidità per un profitto di soli 281.762,95 euro, pari a 2,5% del fatturato stesso. L'IVA sulle rivendite dei beni acquistati dalle due società è sempre stata assolta. Questi elementi sono stati totalmente ignorati dal Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Prima di procedere all'esame dei motivi è necessario dar conto, in sintesi, di quel che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, Vasyl. Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi. Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa). La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata dal Tribunale sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità. Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa. Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro. Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello". Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo. La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali. L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società». Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio. Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti». A prescindere da (ed in aggiunta a) ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto in fra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale. B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet. Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti. Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce. C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s .. Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società. Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni). Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente». Nei confronti dell'odierno ricorrente, il Tribunale ritiene sussistenti tutti gli indicatori, considerati sintomatici della consapevole adesione del Bonifazio al sodalizio in questione. Questi, in particolare, afferma il Tribunale: a) aveva avuto rapporti diretti con la [OSCURATO:PERSONA]; b) aveva pagato in anticipo le forniture effettuate dalle due "cartiere" («circostanza, questa - osserva il Tribunale -, in relazione alla quale la difesa non ha offerto in valutazione elementi di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria - contrariamente a quanto verificatosi con riguardo alla posizione di altri ricorrenti, per i quali sono state depositate le fatture di acquisto del materiale e documentazione attestante la data di consegna della merce, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] sono stat[e] depositate solo delle "tabelle excel" autoprodotte (allegato n. 19 alla consulenza tecnica di parte) che appaiono prive di valenza probatoria, oltre che alcune email (allegato n. 4) da cui non emerge il dato della anteriorità della consegna rispetto al pagamento della merce»); c) aveva avuto rapporti di fornitura, per importi considerevoli con le due "cartiere", dal 2016 al 2021, «sia con la [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l.s., sin dal momento della sua prima costituzione (a dimostrazione della precedenza del rapporto con gli Oprish e gli altri associati), sia con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., sin dal momento della sua costituzione e del suo avvicendamento rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. (quando, come era avvenuto anche con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., era un operatore economico del tutto sconosciuto e privi di credenziali sul mercato)». La consulenza tecnica e la documentazione prodotte dal ricorrente in sede di riesame non sono state ritenute idonee ad elidere gli indizi della partecipazione al sodalizio del Bonifazio per le ragioni diffusamente indicate dal Tribunale alle pagg. 15 e 16 dell'ordinanza impugnata.4.Tanto premesso, con rifermento al primo motivo (mancanza di autonoma valutazione, da parte del GIP, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa e della impossibilità, da parte del tribunale del riesame, di colmare tale vuoto motivazionale), il Collegio osserva, in primo luogo, che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292, 309 e 324, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49715 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050). Del resto, l'art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015, codifica il principio precedentemente affermato da questa Corte secondo il quale il potere- dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.), di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (si veda, per una prima affermazione di tale principio, Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007). La prescrizione della necessaria "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, dandone conto nella motivazione (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). Più in particolare, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi di reato impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare, personale o reale; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM che riguardino esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 6 2, n. 13838 del 16/12/2016, Schetter, Rv. 269970; nel senso che l'ordinanza cautelare può operare un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, cfr. Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350, nonché Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658 - 01, che precisa, tuttavia, che in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti; di esame critico degli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura, parla Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 4.1.Nel caso di specie, il Tribunale del riesame afferma che il GIP, pur nel breve tempo a disposizione per la convalida del corposo provvedimento urgente del PM, «ha comunque dato conto degli elementi posti alla base della misura cautelare reale, illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere l'impostazione accusatoria». 4.2.11 ricorrente contesta tale affermazione e, tuttavia, non pone la Corte di cassazione in condizione di verificare la fondatezza di tale eccezione. Quando viene dedotta l'inosservanza degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., è onere del ricorrente allegare al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero nella loro integralità al fine di consentire alla Corte di cassazione di esaminare direttamente l'eccezione e valutarne la fondatezza. E' noto, infatti, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092). 4.3.0rbene, il ricorrente non ha adempiuto a questo onere non avendo allegato al ricorso il provvedimento genetico, con conseguente impossibilità di scrutinare la deduzione oggetto del primo motivo.5,11 secondo ed il terzo motivo sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 5.1.E' necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 5.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 5.3 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 5.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.nn.). 5.5.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delictí" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi. Il ricorrente semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la partecipazione ad essa del ricorrente, la consapevolezza di essersi inserito in un meccanismo fraudolento che gli impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede.5.7.E' noto che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 5.8.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate, non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in fav
Decreto Cassazione n. 03972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris