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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23587/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i primi due motivi dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sono inammissibili perché deducono censure di fatto e perché meramente riproduttiv4, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente 444 p Ai it eat„.• tAn illogica, ha ribadito la penaleni entrambi gli imputati per il (solo) delitto ex. art. 43

I. n. 504 del 1995, posto che: 1) le bevande alcoliche non erano accompagnate da documenti regolari di trasporto, né provenivano da impresa abilitata alla fabbricazione di tale prodotto, ed erano prive dei segni esteriori di assolvimento degli obblighi fiscali; 2) la merce caricata sul mezzo si presentava come, appunto, merce da sottoporre preventivamente ai controlli e gli obblighi fiscali; 3) si era accertata anche la concomitante detenzione di una tappatrice, di una imbottigliatrice, di una etichettatrice, di etichette indicanti uno stabilimento di una società napoletana risultata inesistente.

Su questi elementi fattuali - in particolare, quelli sub 2) e 3) - essendo immediatamente percepibili da chi era sull'autovettura, la Corte di merito, con una motivazione non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la penale responsabilità concorsuale anche dall'imputato che era trasportato, ossia il Parlati, posto che, per un verso, le operazioni di carico di quanto sub 3) rendevano indiscutibile il traffico clandestino della merce, e, per altro verso, l'evidente difficoltà di caricare e scaricare la merce, di peso considerevole, aveva necessariamente implicato il coinvolgimento di entrambi gli occupanti la vettura, e considerando che il Parlati nemmeno ha allegato specifiche ragioni per ritenere che la sua presenza sul mezzo fosse stata originata da circostanze contingenti e occasionali, diverse da quelle deducibili, in maniera pregnante, dall'affiancamento del conducente per coadiuvarlo nelle operazioni di carico e scarico della pesante merce illecita trasportata; rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile posto che, con una valutazione di fatto logicamente motivata, la Corte di merito ha individuato, quale elemento ostativo per una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., i precedenti penali di cui sono gravati entrambi gli imputati, e, per di più, in assenza di elementi valorizzabili a tale scopo; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende A. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i primi due motivi dei ricorsi proposti, con il medesimo atto dal comune difensore di fiducia, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deducono, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sono inammissibili perché deducono censure di fatto e perché meramente riproduttiv4, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente 444 p Ai it eat„.• tAn illogica, ha ribadito la penaleni entrambi gli imputati per il (solo) delitto ex. art. 43 I. n. 504 del 1995, posto che: 1) le bevande alcoliche non erano accompagnate da documenti regolari di trasporto, né provenivano da impresa abilitata alla fabbricazione di tale prodotto, ed erano prive dei segni esteriori di assolvimento degli obblighi fiscali; 2) la merce caricata sul mezzo si presentava come, appunto, merce da sottoporre preventivamente ai controlli e gli obblighi fiscali; 3) si era accertata anche la concomitante detenzione di una tappatrice, di una imbottigliatrice, di una etichettatrice, di etichette indicanti uno stabilimento di una società napoletana risultata inesistente. Su questi elementi fattuali - in particolare, quelli sub 2) e 3) - essendo immediatamente percepibili da chi era sull'autovettura, la Corte di merito, con una motivazione non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la penale responsabilità concorsuale anche dall'imputato che era trasportato, ossia il Parlati, posto che, per un verso, le operazioni di carico di quanto sub 3) rendevano indiscutibile il traffico clandestino della merce, e, per altro verso, l'evidente difficoltà di caricare e scaricare la merce, di peso considerevole, aveva necessariamente implicato il coinvolgimento di entrambi gli occupanti la vettura, e considerando che il Parlati nemmeno ha allegato specifiche ragioni per ritenere che la sua presenza sul mezzo fosse stata originata da circostanze contingenti e occasionali, diverse da quelle deducibili, in maniera pregnante, dall'affiancamento del conducente per coadiuvarlo nelle operazioni di carico e scarico della pesante merce illecita trasportata; rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile posto che, con una valutazione di fatto logicamente motivata, la Corte di merito ha individuato, quale elemento ostativo per una mitigazione di pena ex art. 62-bis cod. pen., i precedenti penali di cui sono gravati entrambi gli imputati, e, per di più, in assenza di elementi valorizzabili a tale scopo; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende A. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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