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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18624/2026

Testo disponibile della fonte

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re, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 22/2023 depositatail 12/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dalla [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per a seguito di intervento unitario pertutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendoil rigetto di tutti e sette i ricorsi.Uditi per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto ingiuntivo n. 2970/2015, il Tribunale di Salerno ingiungevaalla ALS Salerno il pagamento di Euro 2.815.772,30, oltre interessimoratori, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Dott. [OSCURATO:PERSONA].r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza delcorrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014 eseguite dalla Casa diCura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per sommeesigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressaazione giudiziale.A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale creditonell’anno 2014, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto peracuti) dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia edpromossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno.

TaleNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento eradettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti lettodel comparto privato della provincia di Salerno e di conservare i livellioccupazionali.Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbealtresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, concontratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavanooccupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1.

L’ASL Salerno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudiceadito; b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c)l’inesistenza/nullità del contratto; d) l’infondatezza della pretesa.L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Curariguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate neltetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2014 con il contratto del15.12.2014; eccepiva, quindi, la inesistenza di un ulteriore contratto chela Casa di Cura asseriva essere intervenuto tra le parti e che individuava -segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputato contratto“ulteriore” a quello concluso in data 15.12.2014.Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un“tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto;assumeva che tale somma rappresentava il superamento del tetto dispesa relativo all’anno 2014, fissato in Euro 9.629.630,00, in cui era giàinglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dallaRegione Campania alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] per i volumi prestazionalidella [OSCURATO:PERSONA] (con DCA n. 66/2012 e successivo Decreto Regionalen. 144/2014).1.2.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3324/2018, accoglieval’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto; di poi,Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di lite in favoredell’opponente.2.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 22/2023, rigettava ilgravame interposto dalla Casa di Cura, condannandola al pagamento dellespese del giudizio di secondo grado.Ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesseconsiderarsi come contratto concluso tra l’ASL Salerno e la Casa di CuraCobellis, e che il budget di riferimento per l’anno 2014 era determinatounicamente dal contratto intervenuto inter partes stipulato in data15.12.2014.3.

Per la cassazione della sentenza la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso, affidato a due motivi.3.1.

L’ASL Salerno ha resistito con controricorso.3.2.

All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, inrelazione alle questioni di diritto poste con il ricorso.3.3.

La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025,in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioniscritte.

In sede di udienza, all’esito della preliminare discussionesollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella suamemoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima SezioneCivile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, siasulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo lapendenza di altro ricorso sempre sula stesa vicenda, il Collegio, conordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa anuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienzaunitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quantodi competenza tabellare della Terza Sezione.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione allaSezione.All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza.3.4.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosia quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza, nonché conseguente violazione e falsaapplicazione - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - dell’art. 2697 c.c.[OSCURATO:PERSONA] di Cura lamenta che la Corte d’appello, incorrendo in quello cheviene definito dalla ricorrente un «manifesto errore di naturaprocessuale», ha affermato che «la somma di € 2.815.772,30 è statarichiesta in via monitoria in aggiunta e, quindi, indipendentemente dallimite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato».Sostiene, di contro, di aver formulato la sua domanda, nel ricorsomonitorio, per un credito di Euro 2.815.772,30, non imputandolo ad unextra-tetto di spesa rispetto al budget assegnato col contratto sottoscrittoin data 15.12.2014.Osserva che è stata l’ASL Salerno a dedurre, nell’atto di opposizione, chetale somma, di Euro 2.815.772,30, non rientrasse nel budget pattuito perl’anno 2014 come da contratto del 15.12.2014.

A tal riguardo, la stessaASL sosteneva di aver già pagato quanto dovuto nel rispetto del dettobudget, già comprensivo dei corrispettivi afferenti i volumi prestazionalidella [OSCURATO:PERSONA], assorbiti dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2011.La ricorrente sostiene, pertanto, che era onere dell’ASL Salerno fornire laprova del fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., circa l’avvenuto pagamento diquanto essa era tenuta a corrispondere nei limiti del budget, e che -Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026conseguentemente - la somma richiesta dalla Casa di Cura esorbitassedetto budget.Parte ricorrente, ritenendo che la documentazione non inerisse a sommeextra-budget, ma a somme autorizzate, asserisce che la Corte d’appello,stante la pacifica esecuzione delle prestazioni da parte della Casa di Cura,avrebbe dovuto accogliere il suo motivo di violazione dell’art. 2697 c.c.Assume, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe invece degradato ilmotivo d’appello proposto dall’odierna ricorrente ad eccezione, ritenendoche la Casa di Cura non avesse fornito prova della sussistenza di unulteriore titolo contrattuale, quale fonte del diritto alla percezione delleulteriori somme che la stessa Corte territoriale ritiene essere in aggiuntae, quindi, oltre il limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmentefissato.4.1.

Il motivo – quanto alla violazione di norma del procedimento ai sensidel n. 4 dell’art. 360 c.p.c. – è anzitutto inammissibile, in quanto omettedi indicare quale sarebbe la norma del procedimento che sarebbe violata.Qualora, poi, il motivo intendesse, dato l’uso dell’espressione “nullità dellasentenza”, evocare una nullità di essa “intrinseca”, l’inammissibilitàsussisterebbe lo stesso, perché si omette di indicare da quale normaderiverebbe.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva che, ove poi il riferimento alla “nullità”, conl’esercizio di un’opera di supplenza, espressione della funzione della Corte,si dovesse leggere come deduttivo della violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. per “mancanza della motivazione” (sotto i versantidell’apparenza, della contraddittorietà o inesistenza, per come ricostruitidalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014), sidovrebbe rilevare che la pretesa nullità viene argomentata sulla base dielementi aliunde rispetto alla motivazione, qual è il preteso tenore delricorso monitorio, e non sulla sola base della motivazione stessa.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dunque, il motivo sotto tale aspetto, pur apprezzato nei detti termini,sarebbe privo di fondamento.Se, sempre nell’esercizio del potere di questa Corte si ricercasse la pretesanorma del procedimento violata, essa – tenuto conto che in sostanzadovrebbe individuarsi, secondo la prospettazione svolta nella illustrazionedel motivo, nel ricorso per decreto ingiuntivo – sarebbe l’art. 125 c.p.c.,richiamato dall’art. 638 c.p.c.Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risulta nellasua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegare come eperché il tenore del ricorso, con le sue espressioni, dovrebbe evidenziareche - di contro a quanto ritenuto dalla corte salernitana - la domanda nonera stata richiesta in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limitemassimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato.

Nell’illustrazionesi fa un rinvio al tenore del decreto e si dice che venne allegato il contrattodel 26.6.2012, ma ci si astiene completamente dallo spiegare conriferimenti al tenore del decreto l’assunto, sicché dovrebbe, supplendo adun onere della ricorrente, essere questa Corte a ricercare cosa nel ricorsogiustificherebbe l’assunto.Il motivo – pur così apprezzato - è inammissibile per tali ragioni.La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è automaticamente assorbita (epriva di fondamento), in quanto dipendente da quella ex n. 4 dell’art. 360c.p.c.Peraltro, se si procede alla lettura del ricorso monitorio, vi si coglie(seconda proposizione dopo il “premesso”, alla prima pagina) un anodinoriferimento ad una debenza “a titolo di differenza del corrispettivo delleprestazioni inerenti l’anno 2014”, che non evoca certo il contratto del15.12.2014, ma, di seguito, le ulteriori allegazioni descrivono la fattispeciecostitutiva del credito indicando non il contratto, ma la vicenda oggetto dilite relativo all’assorbimento dei posti letto.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sicché, l’esegesi della domanda monitoria fatta dalla corte salernitanaappare più che corretta.La censura consequenziale di violazione dell’art. 2697 c.c. risulterebbeallora priva di base.5.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n.2440/1923, dell’art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nonché dell’art.1325 c.c.[OSCURATO:PERSONA] di Cura, in disparte la censura svolta con il primo mezzo, sostienedi avere comunque diritto al pagamento dell’asserito corrispettivo inragione dell’esistenza di un secondo accordo contrattuale, diverso eulteriore rispetto a quello stipulato in data 15.12.2014, rinvenibile -segnatamente - nel verbale di aggiudicazione redatto all’esito della garaesperita nell’anno 2011, a norma dell’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440del 1923, afferente l’assorbimento dei volumi prestazionali dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA].Asserisce, in proposito, che, a prescindere dal tetto di spesa massimostabilito col contratto del 15.12.2014, il richiamato verbale diaggiudicazione prevedeva, unitamente ai volumi prestazionali, anche iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che il verbale di aggiudicazione, equiparabile al contratto giustal’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, soddisfa tutti i requisiti essenzialidi cui all’art. 1325 c.c., poiché puntualmente individua le prestazioni chela Casa di Cura avrebbe reso e la remunerazione delle stesse.Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corted’appello non avrebbe valutato se il verbale di aggiudicazione - qualecontratto - possedesse tutti i requisiti di validità ex art. 1325 c.c.

Perconverso, i giudici d’appello si sarebbero limitati ad affermare la necessitàdi un ulteriore contratto annuale per la fissazione del tetto di spesa ex art.8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992.

La Corte salernitana avrebbe cosìNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026violato la citata norma che - secondo la ricorrente - non prevede affatto lanecessità della stipula di un contratto annuale.Ritiene che il verbale di aggiudicazione costituisce un contratto di durata,perfettamente valido ed efficace per entrambe le parti, e idoneo avincolare la P.A. all’erogazione del budget olim assegnato alla Casa diCura Venosa.Ritiene, perciò, profondamente erronea l’affermazione secondo cui ilverbale di aggiudicazione del bando di gara costituirebbe atto negozialeche obbliga la sola Casa di [OSCURATO:PERSONA] a rendere le prestazioni e nonanche la P.A. a retribuire tali prestazioni, ivi rilevando un’aperta emanifesta violazione dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, ilquale non prevede affatto la stipula di contratti annuali, bensì la stipula dicontratti che rispettino i requisiti di cui al comma 2, che - ad avviso dellaricorrente - sono tutti posseduti dal verbale di aggiudicazione.5.1.

Il secondo motivo è infondato.Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorsomonitorio proposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la condannadell’ASL Salerno al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte)eseguite nell’anno 2014 comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel2011 dai posti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] - e il tetto dispesa fissato con il contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n.502/1992 del 15.12.2014.Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg. 2-3 delricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessidalla [OSCURATO:PERSONA] e inglobati nel suo organico in forza del verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno.Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16,comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASLNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Salerno al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, deld.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioniche le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e permodalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delletariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni inclusenell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti edelle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui alcomma 1, lettera d”.5.2.

Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un dupliceprofilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altroparticolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento dellestrutture private al [OSCURATO:PERSONA].5.3.

Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, comequesta Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n.2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per laregola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale diaggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che lanorma qualifica come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agliartt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006).Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore alCodice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass.Sez.

U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione).Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., ilsistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modoNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersiconcluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario diconclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema diappalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi(art. 30).Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023).Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesidi parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma rationetemporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) alverbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera del2011.5.4.

Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo dicarattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo diaccreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che lestrutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo diassegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, checostituiscono uno ius singulare.Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha direcente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (resa in causatra le stesse parti: Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ASL Salerno), che il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazioneall’esercizio delle attività sanitarie (art. 8-ter), di un provvedimento diaccreditamento istituzionale (art. 8-quater) e dall’esistenza di uncontratto, concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502.

Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt. 8-ter e 8-quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (inNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementicostitutivi (c.d.

“regola delle tre A”) del diritto alla percezione deicorrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque,rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240del 17/06/2025).In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordocontrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato(qual è, nella specie, la Casa di [OSCURATO:PERSONA]).Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico deltutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare leprestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabilitinegozialmente.In particolare, l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisceespressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali,anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […]stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], cheindicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambitoterritoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano adassicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) irequisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità,appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuitàassistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivitàconcordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari edella remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, daverificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivitàeffettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito ilrispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi diprestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]».Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degliaccordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cuiall’art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni perconto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordicontrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione dicontratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente,a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomiastrutturale.5.5.

Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cuiall’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso,invariabilmente, quale “aliud et posterius” rispetto al mero verbale diaggiudicazione dell’Offerta.Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessunaerogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla manopubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo dicompetenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggettoaccreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporticontrattuali “stricto sensu” intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1,Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024).Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sidistingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art. 8-quinquies deld.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenzacon la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione inbase ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmentedalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio.Tale “budget” - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - èstanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cuiall’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per laNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, incui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […]individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica eprivata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi diistituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con ilfondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzie le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge23 dicembre 1996, n. 662».Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio didiritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese dastrutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazionepuò stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello incui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dallalegge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazioneprogressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la proceduranegoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti dispesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavolitecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate,possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempiragionevoli» (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025).Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non haescluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.502/1992.

Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto -respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quandoesso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’annosuccessivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contrattiimposti dalla legge.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/20265.6.

In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di“contratto” ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, va perciò osservato che:(-) la fattispecie complessa di cui agli artt. 8-ter ss. del d.lgs. 502/1992(c.d.

“regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privataaccreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmenteeseguite discende dalla legge;(-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni eal “budget” annuale di riferimento individuato in un contratto “ad hoc”concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs.502/1992.In definitiva, nella materia in esame il contratto costituisce unica fonte didiritti e obblighi tra (Regione,) ASL e struttura privata accreditata.Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della strutturaprivata accreditata di ulteriori prestazioni (extra-budget) - la cui rigorosaprova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto aquelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultimapuò prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando ilrimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro iltermine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dalmomento in cui si è verificato il depauperamento.A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella dettaipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazionisanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contrattoscritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’ASL èdeterminato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere perprocurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati daipazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025).Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, dovendosi altresì ribadire che il tetto dispesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissatoin una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identicaa se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delleprestazioni erogate.5.7.

Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Cortesalernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento,anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità2014 - quello del 15.12.2014, non potendosi ravvisare un contratto nelverbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n.430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno.5.7.1.

Nel dettaglio, la Corte territoriale, dichiarando di aderire allagiurisprudenza di questa Corte “in subiecta materia” (viene citato, inproposito, il precedente di Cass. n. 17588/2018), ha affermato che«l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazionepresuppone, infatti, la conclusione di accordi contrattuali, in mancanza deiquali l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico delServizio [OSCURATO:PERSONA], e, conseguentemente, la struttura privatache voglia operare nell’ambito di esso ha l’onere non solo di conseguirel’accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei suddetti accordicontrattuali, al fine dell’esatta individuazione delle prestazioni erogabili»(a pag. 8 della sentenza impugnata).Di poi, i giudici d’appello hanno correttamente concluso che «in tale otticanon può, quindi, equipararsi il verbale di aggiudicazione del bando el’attuazione di quanto in esso indicato al contratto ex art. 8 quinquies,comma 2, D.lgs. 502/1992, come invocato da parte appellante» (ibid.),rilevando che «al di fuori del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2,Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026D.lgs. 502/1992, non può ipotizzarsi alcun atto o procedura equipollente»(a pag. 9 della sentenza impugnata).Di lì, hanno, perciò, ritenuto che «correttamente il Tribunale ha ritenutoche le prestazioni di cui si richiede la remunerazione per €. 2.815.772,30,ove non ricomprese nel contratto del 15.12.2014, prevedente la fissazionedel tetto di spesa per €. 9.629.630,00, fossero prive di valido accordocontrattuale e, quindi, ugualmente non remunerabili» (ibid.).5.7.2.

Per altro verso, è bensì vero che - come rileva parte ricorrente - laCorte d’appello ha discorso di “fonte negoziale” allorché ha rilevato (a pag.10) che «anche la procedura di aggiudicazione del bando di gara, qualevalida fonte negoziale riguardo al solo assorbimento dei 40 posti letto edei dipendenti, non può esimere la Struttura dalla stipula annualedell’accordo contrattuale».Ciò nonostante, dalla complessiva lettura della motivazione della sentenzaimpugnata si rileva che la Corte salernitana, nel citato passo, intendesseaffermare che gli atti della procedura di aggiudicazione obbligassero laP.A. a concludere, a valle della fase ad evidenza pubblica, i contratti di cuiall’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, i quali non possono inalcun modo identificarsi nella stessa aggiudicazione.In quest’ottica, risulta parimenti privo di fondamento il rilievo espostodalla ricorrente, secondo il quale il bando di gara è atto che vincoladefinitivamente non soltanto l’offerente, ma anche l’Amministrazione.Invero, sovviene, a tal proposito, una copiosa giurisprudenza del Consigliodi Stato, la quale sostiene che la “lex specialis” di una procedura pubblicacostituisce un vincolo da cui l’amministrazione non può sottrarsi: inparticolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, agaranzia dei principi di cui all’art. 97 Cost., le prescrizioni ivi stabiliteimpegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessaamministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loroconcreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune diNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate,fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedereall’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (in talsenso, ex ceteris, Cons.

Stato, Sentenza n. 1604 del 05/03/2020; Cons.Stato, Sentenza n. 7257 del 23/11/2020; Cons.

Stato, Sentenza n. 579del 17/01/2023; da ultimo, Cons.

Stato, Sentenza n. 7570 del13/09/2024).Secondo tale giurisprudenza, in effetti, il bando vincola la P.A. in guisa di“autovincolo”, e cioè nel senso di limitare la discrezionalità della stessaP.A. al contenuto del bando, che costituisce la “lex specialis” dellaprocedura di gara.Ciò, tuttavia, e in ogni caso, non equivale ad affermare che lo stessobando costituisca fonte di un rapporto obbligatorio tra ente concedente(secondo la terminologia propria delle concessioni) e privato; rapporto chesorgerà, sul piano civilistico, soltanto al momento della stipula di uncontratto tra la prima e l’aggiudicatario.6.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200.00, e agli accessori come perlegge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 22/2023 depositatail 12/01/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026dalla [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso per a seguito di intervento unitario pertutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendoil rigetto di tutti e sette i ricorsi.Uditi per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per ilcontroricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 2970/2015, il Tribunale di Salerno ingiungevaalla ALS Salerno il pagamento di Euro 2.815.772,30, oltre interessimoratori, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Dott. [OSCURATO:PERSONA].r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza delcorrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014 eseguite dalla Casa diCura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per sommeesigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressaazione giudiziale.A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale creditonell’anno 2014, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto peracuti) dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Battipaglia edpromossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno. TaleNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento eradettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti lettodel comparto privato della provincia di Salerno e di conservare i livellioccupazionali.Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbealtresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, concontratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavanooccupate presso la Casa di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1. L’ASL Salerno proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenutodalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudiceadito; b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c)l’inesistenza/nullità del contratto; d) l’infondatezza della pretesa.L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Curariguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate neltetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2014 con il contratto del15.12.2014; eccepiva, quindi, la inesistenza di un ulteriore contratto chela Casa di Cura asseriva essere intervenuto tra le parti e che individuava -segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputato contratto“ulteriore” a quello concluso in data 15.12.2014.Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un“tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto;assumeva che tale somma rappresentava il superamento del tetto dispesa relativo all’anno 2014, fissato in Euro 9.629.630,00, in cui era giàinglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dallaRegione Campania alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] per i volumi prestazionalidella [OSCURATO:PERSONA] (con DCA n. 66/2012 e successivo Decreto Regionalen. 144/2014).1.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3324/2018, accoglieval’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto; di poi,Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di lite in favoredell’opponente.2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 22/2023, rigettava ilgravame interposto dalla Casa di Cura, condannandola al pagamento dellespese del giudizio di secondo grado.Ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesseconsiderarsi come contratto concluso tra l’ASL Salerno e la Casa di CuraCobellis, e che il budget di riferimento per l’anno 2014 era determinatounicamente dal contratto intervenuto inter partes stipulato in data15.12.2014.3. Per la cassazione della sentenza la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso, affidato a due motivi.3.1. L’ASL Salerno ha resistito con controricorso.3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, inrelazione alle questioni di diritto poste con il ricorso.3.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025,in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioniscritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussionesollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella suamemoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima SezioneCivile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, siasulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo lapendenza di altro ricorso sempre sula stesa vicenda, il Collegio, conordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa anuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienzaunitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quantodi competenza tabellare della Terza Sezione.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione allaSezione.All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza.3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosia quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza, nonché conseguente violazione e falsaapplicazione - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - dell’art. 2697 c.c.[OSCURATO:PERSONA] di Cura lamenta che la Corte d’appello, incorrendo in quello cheviene definito dalla ricorrente un «manifesto errore di naturaprocessuale», ha affermato che «la somma di € 2.815.772,30 è statarichiesta in via monitoria in aggiunta e, quindi, indipendentemente dallimite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato».Sostiene, di contro, di aver formulato la sua domanda, nel ricorsomonitorio, per un credito di Euro 2.815.772,30, non imputandolo ad unextra-tetto di spesa rispetto al budget assegnato col contratto sottoscrittoin data 15.12.2014.Osserva che è stata l’ASL Salerno a dedurre, nell’atto di opposizione, chetale somma, di Euro 2.815.772,30, non rientrasse nel budget pattuito perl’anno 2014 come da contratto del 15.12.2014. A tal riguardo, la stessaASL sosteneva di aver già pagato quanto dovuto nel rispetto del dettobudget, già comprensivo dei corrispettivi afferenti i volumi prestazionalidella [OSCURATO:PERSONA], assorbiti dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2011.La ricorrente sostiene, pertanto, che era onere dell’ASL Salerno fornire laprova del fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., circa l’avvenuto pagamento diquanto essa era tenuta a corrispondere nei limiti del budget, e che -Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026conseguentemente - la somma richiesta dalla Casa di Cura esorbitassedetto budget.Parte ricorrente, ritenendo che la documentazione non inerisse a sommeextra-budget, ma a somme autorizzate, asserisce che la Corte d’appello,stante la pacifica esecuzione delle prestazioni da parte della Casa di Cura,avrebbe dovuto accogliere il suo motivo di violazione dell’art. 2697 c.c.Assume, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe invece degradato ilmotivo d’appello proposto dall’odierna ricorrente ad eccezione, ritenendoche la Casa di Cura non avesse fornito prova della sussistenza di unulteriore titolo contrattuale, quale fonte del diritto alla percezione delleulteriori somme che la stessa Corte territoriale ritiene essere in aggiuntae, quindi, oltre il limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmentefissato.4.1. Il motivo – quanto alla violazione di norma del procedimento ai sensidel n. 4 dell’art. 360 c.p.c. – è anzitutto inammissibile, in quanto omettedi indicare quale sarebbe la norma del procedimento che sarebbe violata.Qualora, poi, il motivo intendesse, dato l’uso dell’espressione “nullità dellasentenza”, evocare una nullità di essa “intrinseca”, l’inammissibilitàsussisterebbe lo stesso, perché si omette di indicare da quale normaderiverebbe.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, rileva che, ove poi il riferimento alla “nullità”, conl’esercizio di un’opera di supplenza, espressione della funzione della Corte,si dovesse leggere come deduttivo della violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c. per “mancanza della motivazione” (sotto i versantidell’apparenza, della contraddittorietà o inesistenza, per come ricostruitidalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014), sidovrebbe rilevare che la pretesa nullità viene argomentata sulla base dielementi aliunde rispetto alla motivazione, qual è il preteso tenore delricorso monitorio, e non sulla sola base della motivazione stessa.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Dunque, il motivo sotto tale aspetto, pur apprezzato nei detti termini,sarebbe privo di fondamento.Se, sempre nell’esercizio del potere di questa Corte si ricercasse la pretesanorma del procedimento violata, essa – tenuto conto che in sostanzadovrebbe individuarsi, secondo la prospettazione svolta nella illustrazionedel motivo, nel ricorso per decreto ingiuntivo – sarebbe l’art. 125 c.p.c.,richiamato dall’art. 638 c.p.c.Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risulta nellasua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegare come eperché il tenore del ricorso, con le sue espressioni, dovrebbe evidenziareche - di contro a quanto ritenuto dalla corte salernitana - la domanda nonera stata richiesta in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limitemassimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. Nell’illustrazionesi fa un rinvio al tenore del decreto e si dice che venne allegato il contrattodel 26.6.2012, ma ci si astiene completamente dallo spiegare conriferimenti al tenore del decreto l’assunto, sicché dovrebbe, supplendo adun onere della ricorrente, essere questa Corte a ricercare cosa nel ricorsogiustificherebbe l’assunto.Il motivo – pur così apprezzato - è inammissibile per tali ragioni.La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è automaticamente assorbita (epriva di fondamento), in quanto dipendente da quella ex n. 4 dell’art. 360c.p.c.Peraltro, se si procede alla lettura del ricorso monitorio, vi si coglie(seconda proposizione dopo il “premesso”, alla prima pagina) un anodinoriferimento ad una debenza “a titolo di differenza del corrispettivo delleprestazioni inerenti l’anno 2014”, che non evoca certo il contratto del15.12.2014, ma, di seguito, le ulteriori allegazioni descrivono la fattispeciecostitutiva del credito indicando non il contratto, ma la vicenda oggetto dilite relativo all’assorbimento dei posti letto.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sicché, l’esegesi della domanda monitoria fatta dalla corte salernitanaappare più che corretta.La censura consequenziale di violazione dell’art. 2697 c.c. risulterebbeallora priva di base.5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n.2440/1923, dell’art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nonché dell’art.1325 c.c.[OSCURATO:PERSONA] di Cura, in disparte la censura svolta con il primo mezzo, sostienedi avere comunque diritto al pagamento dell’asserito corrispettivo inragione dell’esistenza di un secondo accordo contrattuale, diverso eulteriore rispetto a quello stipulato in data 15.12.2014, rinvenibile -segnatamente - nel verbale di aggiudicazione redatto all’esito della garaesperita nell’anno 2011, a norma dell’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440del 1923, afferente l’assorbimento dei volumi prestazionali dismessi dallaCasa di [OSCURATO:PERSONA].Asserisce, in proposito, che, a prescindere dal tetto di spesa massimostabilito col contratto del 15.12.2014, il richiamato verbale diaggiudicazione prevedeva, unitamente ai volumi prestazionali, anche iltrasferimento del tetto di spesa della Casa di [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che il verbale di aggiudicazione, equiparabile al contratto giustal’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, soddisfa tutti i requisiti essenzialidi cui all’art. 1325 c.c., poiché puntualmente individua le prestazioni chela Casa di Cura avrebbe reso e la remunerazione delle stesse.Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corted’appello non avrebbe valutato se il verbale di aggiudicazione - qualecontratto - possedesse tutti i requisiti di validità ex art. 1325 c.c. Perconverso, i giudici d’appello si sarebbero limitati ad affermare la necessitàdi un ulteriore contratto annuale per la fissazione del tetto di spesa ex art.8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992. La Corte salernitana avrebbe cosìNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026violato la citata norma che - secondo la ricorrente - non prevede affatto lanecessità della stipula di un contratto annuale.Ritiene che il verbale di aggiudicazione costituisce un contratto di durata,perfettamente valido ed efficace per entrambe le parti, e idoneo avincolare la P.A. all’erogazione del budget olim assegnato alla Casa diCura Venosa.Ritiene, perciò, profondamente erronea l’affermazione secondo cui ilverbale di aggiudicazione del bando di gara costituirebbe atto negozialeche obbliga la sola Casa di [OSCURATO:PERSONA] a rendere le prestazioni e nonanche la P.A. a retribuire tali prestazioni, ivi rilevando un’aperta emanifesta violazione dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, ilquale non prevede affatto la stipula di contratti annuali, bensì la stipula dicontratti che rispettino i requisiti di cui al comma 2, che - ad avviso dellaricorrente - sono tutti posseduti dal verbale di aggiudicazione.5.1. Il secondo motivo è infondato.Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorsomonitorio proposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva la condannadell’ASL Salerno al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte)eseguite nell’anno 2014 comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel2011 dai posti dismessi dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] - e il tetto dispesa fissato con il contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n.502/1992 del 15.12.2014.Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg. 2-3 delricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessidalla [OSCURATO:PERSONA] e inglobati nel suo organico in forza del verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno.Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16,comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’ASLNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Salerno al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, deld.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioniche le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e permodalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delletariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni inclusenell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti edelle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui alcomma 1, lettera d”.5.2. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un dupliceprofilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altroparticolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento dellestrutture private al [OSCURATO:PERSONA].5.3. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, comequesta Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n.2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per laregola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale diaggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che lanorma qualifica come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agliartt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006).Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore alCodice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass.Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione).Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., ilsistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modoNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersiconcluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario diconclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema diappalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi(art. 30).Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs.50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023).Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesidi parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma rationetemporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) alverbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera del2011.5.4. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo dicarattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo diaccreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che lestrutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unitàsanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo diassegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, checostituiscono uno ius singulare.Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha direcente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (resa in causatra le stesse parti: Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ASL Salerno), che il dirittodell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazionirese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazioneall’esercizio delle attività sanitarie (art. 8-ter), di un provvedimento diaccreditamento istituzionale (art. 8-quater) e dall’esistenza di uncontratto, concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt. 8-ter e 8-quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (inNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementicostitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione deicorrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque,rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240del 17/06/2025).In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordocontrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato(qual è, nella specie, la Casa di [OSCURATO:PERSONA]).Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico deltutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare leprestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabilitinegozialmente.In particolare, l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisceespressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali,anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […]stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], cheindicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambitoterritoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano adassicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) irequisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità,appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuitàassistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivitàconcordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari edella remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, daverificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivitàeffettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito ilrispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi diprestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]».Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degliaccordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cuiall’art. 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni perconto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordicontrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione dicontratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente,a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomiastrutturale.5.5. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cuiall’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso,invariabilmente, quale “aliud et posterius” rispetto al mero verbale diaggiudicazione dell’Offerta.Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessunaerogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla manopubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo dicompetenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggettoaccreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporticontrattuali “stricto sensu” intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1,Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024).Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] sidistingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art. 8-quinquies deld.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenzacon la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione inbase ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmentedalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio.Tale “budget” - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - èstanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cuiall’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per laNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, incui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […]individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica eprivata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi diistituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con ilfondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzie le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge23 dicembre 1996, n. 662».Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio didiritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese dastrutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazionepuò stipulare il contratto di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello incui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dallalegge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazioneprogressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la proceduranegoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti dispesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavolitecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate,possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempiragionevoli» (cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025).Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non haescluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n.502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto -respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quandoesso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’annosuccessivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contrattiimposti dalla legge.Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/20265.6. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di“contratto” ex art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, va perciò osservato che:(-) la fattispecie complessa di cui agli artt. 8-ter ss. del d.lgs. 502/1992(c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privataaccreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmenteeseguite discende dalla legge;(-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni eal “budget” annuale di riferimento individuato in un contratto “ad hoc”concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs.502/1992.In definitiva, nella materia in esame il contratto costituisce unica fonte didiritti e obblighi tra (Regione,) ASL e struttura privata accreditata.Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della strutturaprivata accreditata di ulteriori prestazioni (extra-budget) - la cui rigorosaprova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto aquelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultimapuò prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando ilrimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro iltermine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dalmomento in cui si è verificato il depauperamento.A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella dettaipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazionisanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contrattoscritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’ASL èdeterminato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere perprocurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati daipazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025).Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale diaggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n. 430 del05.05.2011 dell’ASL Salerno, dovendosi altresì ribadire che il tetto dispesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissatoin una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identicaa se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delleprestazioni erogate.5.7. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Cortesalernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento,anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità2014 - quello del 15.12.2014, non potendosi ravvisare un contratto nelverbale di aggiudicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] promossa con delibera n.430 del 05.05.2011 dell’ASL Salerno.5.7.1. Nel dettaglio, la Corte territoriale, dichiarando di aderire allagiurisprudenza di questa Corte “in subiecta materia” (viene citato, inproposito, il precedente di Cass. n. 17588/2018), ha affermato che«l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazionepresuppone, infatti, la conclusione di accordi contrattuali, in mancanza deiquali l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico delServizio [OSCURATO:PERSONA], e, conseguentemente, la struttura privatache voglia operare nell’ambito di esso ha l’onere non solo di conseguirel’accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei suddetti accordicontrattuali, al fine dell’esatta individuazione delle prestazioni erogabili»(a pag. 8 della sentenza impugnata).Di poi, i giudici d’appello hanno correttamente concluso che «in tale otticanon può, quindi, equipararsi il verbale di aggiudicazione del bando el’attuazione di quanto in esso indicato al contratto ex art. 8 quinquies,comma 2, D.lgs. 502/1992, come invocato da parte appellante» (ibid.),rilevando che «al di fuori del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2,Numero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026D.lgs. 502/1992, non può ipotizzarsi alcun atto o procedura equipollente»(a pag. 9 della sentenza impugnata).Di lì, hanno, perciò, ritenuto che «correttamente il Tribunale ha ritenutoche le prestazioni di cui si richiede la remunerazione per €. 2.815.772,30,ove non ricomprese nel contratto del 15.12.2014, prevedente la fissazionedel tetto di spesa per €. 9.629.630,00, fossero prive di valido accordocontrattuale e, quindi, ugualmente non remunerabili» (ibid.).5.7.2. Per altro verso, è bensì vero che - come rileva parte ricorrente - laCorte d’appello ha discorso di “fonte negoziale” allorché ha rilevato (a pag.10) che «anche la procedura di aggiudicazione del bando di gara, qualevalida fonte negoziale riguardo al solo assorbimento dei 40 posti letto edei dipendenti, non può esimere la Struttura dalla stipula annualedell’accordo contrattuale».Ciò nonostante, dalla complessiva lettura della motivazione della sentenzaimpugnata si rileva che la Corte salernitana, nel citato passo, intendesseaffermare che gli atti della procedura di aggiudicazione obbligassero laP.A. a concludere, a valle della fase ad evidenza pubblica, i contratti di cuiall’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, i quali non possono inalcun modo identificarsi nella stessa aggiudicazione.In quest’ottica, risulta parimenti privo di fondamento il rilievo espostodalla ricorrente, secondo il quale il bando di gara è atto che vincoladefinitivamente non soltanto l’offerente, ma anche l’Amministrazione.Invero, sovviene, a tal proposito, una copiosa giurisprudenza del Consigliodi Stato, la quale sostiene che la “lex specialis” di una procedura pubblicacostituisce un vincolo da cui l’amministrazione non può sottrarsi: inparticolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, agaranzia dei principi di cui all’art. 97 Cost., le prescrizioni ivi stabiliteimpegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessaamministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loroconcreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune diNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate,fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedereall’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (in talsenso, ex ceteris, Cons. Stato, Sentenza n. 1604 del 05/03/2020; Cons.Stato, Sentenza n. 7257 del 23/11/2020; Cons. Stato, Sentenza n. 579del 17/01/2023; da ultimo, Cons. Stato, Sentenza n. 7570 del13/09/2024).Secondo tale giurisprudenza, in effetti, il bando vincola la P.A. in guisa di“autovincolo”, e cioè nel senso di limitare la discrezionalità della stessaP.A. al contenuto del bando, che costituisce la “lex specialis” dellaprocedura di gara.Ciò, tuttavia, e in ogni caso, non equivale ad affermare che lo stessobando costituisca fonte di un rapporto obbligatorio tra ente concedente(secondo la terminologia propria delle concessioni) e privato; rapporto chesorgerà, sul piano civilistico, soltanto al momento della stipula di uncontratto tra la prima e l’aggiudicatario.6. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200.00, e agli accessori come perlegge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 12296/2023Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 18624/2026Data pubblicazione 08/06/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris