CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 11668/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data27/02/2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il non avere la Corteterritoriale emesso declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato diricettazione attenuata, risulta, oltre che manifestamente infondato, reiterativo di profili dicensura già svolti e motivatamente disattesi dai giudici di appello, facendo correttaapplicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (così, Sez.7,n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01);considerato che formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltrechemanifestamente infondato, si appalesa il secondo motivo di ricorso, con cui si contestavizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione e allacarenza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito a base della ritenutasussistenza del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen.;che, infatti, a fronte delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corteterritoriale ha disatteso le doglianze prospettate nell’atto di gravame, facendo correttaapplicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, inparticolare, le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, sugli elementi in virtù dei quali è stataaccertata la contraffazione dei beni, nella cui disponibilità veniva rinvenuto l’odiernoricorrente, e sulla irrilevanza della asserita grossolanità del falso rilevata dalla difesa), ilsuddetto motivo di ricorso, risulta privo di specificità e meramente apparente, nonchéestraneo al sindacato di legittimità, là dove è teso a sollecitare un diverso giudizio dirilevanza e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri diversi daquelli utilizzati nei precedenti gradi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche, alla mancata concessione della sospensione della pena, nonché alla mancataapplicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge689 del 1981, risulta manifestamente infondato;che, in particolare, avendo la Corte di merito evidenziato la genericità del relativomotivo di appello, deve ribadirsi che qualora la richiesta di riconoscimento delle attenuantigeneriche non indichi con specificità le ragioni di fatto che fondano l'istanza, l'onere dimotivazione del diniego è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenzadi elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01), potendosi in tale prospettiva valorizzare anche i soliprecedenti penali riportati dall’imputato (cfr. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo,Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01);che, inoltre, deve evidenziarsi che, come affermato dai giudici di merito in conformità aquanto prescritto dall’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., i suddetti precedentirisultano anche ostativi alla concessione dell’istituto premiale della sospensione condizionaledella pena, come;che, infine, con precipuo riferimento alla terza censura formulata col medesimo motivodi ricorso deve ribadirsi il principio di diritto, secondo cui: «In tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilitàcome previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(c.d. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblicoministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che nondev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione dimotivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nelcorso dell'udienza di discussione del gravame.» (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G., Rv.288314 - 01), condizione non riscontratasi nel caso in esame come emerge dal riepilogo deimotivi di ricorso e dalle conclusioni delle parti, in alcun modo contestati in questa sede (Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.;Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella,n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11668/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4569/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39395/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data27/02/2026;ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il non avere la Corteterritoriale emesso declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato diricettazione attenuata, risulta, oltre che manifestamente infondato, reiterativo di profili dicensura già svolti e motivatamente disattesi dai giudici di appello, facendo correttaapplicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (così, Sez.7,n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01);considerato che formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltrechemanifestamente infondato, si appalesa il secondo motivo di ricorso, con cui si contestavizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione e allacarenza degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito a base della ritenutasussistenza del reato presupposto di cui all’art. 474 cod. pen.;che, infatti, a fronte delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corteterritoriale ha disatteso le doglianze prospettate nell’atto di gravame, facendo correttaapplicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, inparticolare, le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, sugli elementi in virtù dei quali è stataaccertata la contraffazione dei beni, nella cui disponibilità veniva rinvenuto l’odiernoricorrente, e sulla irrilevanza della asserita grossolanità del falso rilevata dalla difesa), ilsuddetto motivo di ricorso, risulta privo di specificità e meramente apparente, nonchéestraneo al sindacato di legittimità, là dove è teso a sollecitare un diverso giudizio dirilevanza e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri diversi daquelli utilizzati nei precedenti gradi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01,Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);osservato che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuantigeneriche, alla mancata concessione della sospensione della pena, nonché alla mancataapplicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge689 del 1981, risulta manifestamente infondato;che, in particolare, avendo la Corte di merito evidenziato la genericità del relativomotivo di appello, deve ribadirsi che qualora la richiesta di riconoscimento delle attenuantigeneriche non indichi con specificità le ragioni di fatto che fondano l'istanza, l'onere dimotivazione del diniego è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenzadi elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01), potendosi in tale prospettiva valorizzare anche i soliprecedenti penali riportati dall’imputato (cfr. Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo,Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01);che, inoltre, deve evidenziarsi che, come affermato dai giudici di merito in conformità aquanto prescritto dall’art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., i suddetti precedentirisultano anche ostativi alla concessione dell’istituto premiale della sospensione condizionaledella pena, come;che, infine, con precipuo riferimento alla terza censura formulata col medesimo motivodi ricorso deve ribadirsi il principio di diritto, secondo cui: «In tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilitàcome previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150(c.d. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblicoministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che nondev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione dimotivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nelcorso dell'udienza di discussione del gravame.» (Sez. 6, n. 25199 del 04/04/2025, G., Rv.288314 - 01), condizione non riscontratasi nel caso in esame come emerge dal riepilogo deimotivi di ricorso e dalle conclusioni delle parti, in alcun modo contestati in questa sede (Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.;Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella,n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]