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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 19799/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

35. R.G. 35399 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell'insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2-(24 .

Così deciso in Roma, i1/23/01/2024,? [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 35. R.G. 35399 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogi; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 633, 639 bis, 54, 164 comma primo e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata a proposito dell'insussistenza dello stato di necessità, del regime applicativo della pena in caso di reato permanente e dei doppi benefici non concesidibili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2-(24 . Così deciso in Roma, i1/23/01/2024,? [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19799/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris