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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36355/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 1-2 motivazione sentenza impugnata, ove la Corte sottolinea - richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità - che la confezione del bene è stata rotta o persino "strappata", con ciò realizzandosi la manomissione sufficiente ad integrare la circostanza aggravante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l 12 luglio 2023 Il consigèl'e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENE2:IA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che si duole di violazione di legge in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 1-2 motivazione sentenza impugnata, ove la Corte sottolinea - richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità - che la confezione del bene è stata rotta o persino "strappata", con ciò realizzandosi la manomissione sufficiente ad integrare la circostanza aggravante); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l 12 luglio 2023 Il consigèl'e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris