CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8216/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente - ricorrente incidentale–avversola sentenza n. 5113/65/2016 pronunciata in data 15/09/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il29/09/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1. A seguito di notifica in data 22 giugno 2012 del processo verbaledi constatazione da parte della Guardia di Finanza di Bergamo, lasocietà contribuente comunicava all’Ufficio la propria volontà di aderirealle violazioni contestate nel predetto processo verbale ai sensi dell’art.5 bis del d.lgs. 218/1997.L’Ufficio con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 123920/2012,comunicava alla società di non poter dar seguito all’istanza in assenzadi documentazione attestante i costi inerenti ai ricavi ricostruiti dallaGuardia di Finanza e la società in data 27/09/2012 produceva ladocumentazione richiesta.2. Nel corso della istruttoria della predetta istanza la società, indata 20/11/2012, proponeva ricorso avverso la comunicazione del5/09/2012 qualificandola diniego dell’istanza di adesione ai sensidell’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997, chiedendone l’annullamento conconseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate ad emettere l’atto didefinizione previsto dal citato d.lgs. 218/1997. L’Agenzia si costituivain primo grado eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 546/1992 e, nel merito, che il processo verbale contenevala sola contestazione dei ricavi ma per la determinazione dell’impostaera necessario acquisire documentazione relativa ai costi inerenti.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, con sentenzan. 159/01/2013 accoglieva il ricorso della contribuente concompensazione delle spese di lite, e, quindi, annullava l’atto impugnatodisponendo che l’Agenzia provvedesse all’emanazione di un apposito4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello lamentando laviolazione dell’art. 19 bis del d.lgs. 546/1992, evidenziando che nellemore del giudizio, in data 2 luglio 2013 era stato emesso avviso diNumero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026accertamento a conclusione dell’attività istruttoria richiesta e che lacondotta dell’Ufficio doveva ritenersi comunque legittima avendol’Amministrazione utilizzato le facoltà previste dall’ordinamento.Costituitasi la società contribuente con il deposito delle propriecontrodeduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzan. 5113/65/2016 rigettava l’appello principale e quello incidentale dellasocietà relativo al pagamento delle spese di lite, ritenendo chel’adesione della parte contribuente potesse avere ad oggettoesclusivamente il contenuto integrale del verbale di contestazione eche, quindi, l’atto interlocutorio emesso dall’Ufficio avesse naturasostanziale di provvedimento di diniego.5. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidandolo a quattromotivi. La società contribuente propone ricorso incidentale a due motivi6. Il contribuente ha depositato memoria in data 23/01/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, emessa in violazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.[OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente consideratoammissibile l’impugnazione dell’atto interlocutorio con il quale l’Ufficiocomunicava “di non poter dar seguito all’istanza in oggetto in assenzadi documentazione attestante i costi inerenti i ricavi ricostruiti dallaGDF”, ed affermava di rimanere in attesa della documentazionerichiesta alla parte, ritenendolo in sostanza un provvedimento didiniego anziché un mero atto interlocutorio. Invero, anche la societàcontribuente aveva inteso il provvedimento quale atto espressivo diuna volontà non definitiva e compiuta dell’Ente, tanto che in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva prodotto documentazione integrativa; peraltro,l’avviso di accertamento veniva emesso soltanto in data 2 luglio 2013Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova che al momento di proposizione del ricorso non erano ancoranote le risultanze di detta attività e non era stata neppure formalizzatala quantificazione delle imposte.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento alla pronuncia difondatezza del ricorso proposto dalla società sulla base di unamotivazione omessa o apparente, avendo la Commissione TributariaRegionale affermato soltanto che l’adesione del contribuente aveva adoggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale diconstatazione e che, pertanto, l’atto non poteva considerarsiinterlocutorio ma provvedimento di diniego definitivo, conargomentazioni sufficienti al più per sorreggere la statuizione diammissibilità dell’originario ricorso ma non il profilo ulteriore dellafondatezza dello stesso.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazionedell’art. 112 c.p.c. e, quindi, del principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato.In via alternativa rispetto al precedente motivo di ricorso, l’Agenziacensura l’omessa pronuncia sulla richiesta di riforma della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva condannato l’Ufficio ad emettereun atto di definizione parziale laddove nelle more era stato emessol’avviso di accertamento n. T9F03B201624/2013.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3. c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997, nonché degli artt.31 e 41 bis del d.P.R.600/1973 e dell’art. 54, quarto comma, deld.P.R.633/1972.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026In via subordinata rispetto al precedente motivo, l’Agenziaevidenzia che l’istituto deflattivo di cui all’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997si applica soltanto in presenza di processi verbali di constatazione incui sono compiutamente formalizzate le violazioni sostanziali checonsentono in quanto tali la legittima emissione di accertamenti di tipoparziale, ben potendo l’Amministrazione finanziaria esercitare in viagenerale per legge l’attività di controllo sul verbale di constatazionecome nel caso di specie laddove aveva rilevato l’erroneità della verificaispettiva, stante la mancata acquisizione di documentazione relativa aicosti sostenuti dalla società nell’operazione commerciale accertata erisultando anche ulteriori operazioni commerciali effettuate dallasocietà verificata nell’anno d’imposta 2009 e non considerate.5. La società propone ricorso incidentale articolando due motivi dicensura.5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la contribuente deducel’omesso esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità dell’appello, con riferimento a motivied argomentazioni nuove esposti dall’Agenzia delle Entrate nel secondogrado di giudizio rispetto alla motivazione del diniego impugnato,essendo stata prospettata anche la erroneità della contestataviolazione sostanziale in materia di IRES, l’esistenza di ulteriorioperazioni commerciali effettuate dalla società e la non riconducibilitàdei prelievi contenuti nel processo di verbale di constatazioneall’accertamento parziale di cui all’art 41 bis del d.P.R. 600/1973.5.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la società censurala pronuncia di compensazione delle spese in violazione dell’art. 15 deld.lgs 546/1992 e dell’art.92 c.p.c.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Quanto al ricorso principale, deve esaminarsi preliminarmente ilsecondo motivo di ricorso, per ragioni di priorità logica.6.1. Il motivo è fondato.6.2. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto omessa la motivazionerelativa alla affermata fondatezza del ricorso avverso il provvedimentoconsiderato nella sostanza di diniego all’istanza di adesione proposta aisensi dell’art. 5 bis del d.lds. 218/1997.Al riguardo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nelprocesso civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nelprocesso tributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosigarantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014,n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass.n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5,25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione può, dunque, essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.6.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia nellasentenza impugnata ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso propostoavverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziariarichiedeva ulteriore documentazione ed al tempo stesso la suafondatezza, senza esplicitare in alcun modo le ragioni di siffattoconvincimento.Ed infatti, ha osservato come l’atto interlocutorio emesso dall’Ufficiofinanziario avesse natura sostanziale di provvedimento di diniego eche, quindi, fosse stato legittimamente impugnato con ricorso.Tale deduzione, ad avviso della Corte, può valere a sostenerel’ammissibilità della impugnativa ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.564/1992, ma non consente di comprendere l’iter logico argomentativoche ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad affermareanche la fondatezza del ricorso, non essendo stato esplicitato alcunelemento di interesse per la questione che qui viene in rilievo.6.4. In considerazione dell’omessa motivazione, la censura di cui alsecondo motivo di ricorso va accolta, con conseguente assorbimentodegli ulteriori motivi di doglianza.7. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile inconsiderazione della decisione assunta in ordine al ricorso principale,dovendosi rilevare che la prima censura si riferisce a profili di doglianzaesposti nel terzo motivo di ricorso principale dichiarato assorbito,mentre il secondo motivo di ricorso incidentale riguarda la pronunciaaccessoria sulle spese dichiarate compensate, che viene travoltadall’annullamento della sentenza impugnata.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026Giova aggiungere, con particolare riguardo al primo motivo di ricorsoincidentale condizionato, che la dichiarata inammissibilità consegueanche all’impossibilità per la parte vittoriosa nel giudizio di merito disollevare nel successivo grado o giudizio di impugnazione questioni chesiano rimaste assorbite non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito,in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale,possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. sez. 3,06/06/2023, n.15893).Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza (Cass. sez. 5, 15/10/2023,n.29662).8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia per nuovo esame del merito, ivi comprese le questionioggetto del ricorso incidentale dichiarato inammissibile, ove riproposte,rendendo congrua motivazione, e per la regolamentazione delle speseanche del presente giudizio di legittimità.9. In relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte,Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: ImpugnazioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati atto interlocutorio -sostanziale diniego istanza diadesione art. 19 D.lgs.546/1992 – MotivazioneValentino [OSCURATO:PERSONA] Presidente apparen te –Inammissibilità ricorsoGian [OSCURATO:PERSONA] incident aleSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.[OSCURATO:PERSONA] AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8216/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Bergamo, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente - ricorrente incidentale–avversola sentenza n. 5113/65/2016 pronunciata in data 15/09/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia e depositata il29/09/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1. A seguito di notifica in data 22 giugno 2012 del processo verbaledi constatazione da parte della Guardia di Finanza di Bergamo, lasocietà contribuente comunicava all’Ufficio la propria volontà di aderirealle violazioni contestate nel predetto processo verbale ai sensi dell’art.5 bis del d.lgs. 218/1997.L’Ufficio con nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 123920/2012,comunicava alla società di non poter dar seguito all’istanza in assenzadi documentazione attestante i costi inerenti ai ricavi ricostruiti dallaGuardia di Finanza e la società in data 27/09/2012 produceva ladocumentazione richiesta.2. Nel corso della istruttoria della predetta istanza la società, indata 20/11/2012, proponeva ricorso avverso la comunicazione del5/09/2012 qualificandola diniego dell’istanza di adesione ai sensidell’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997, chiedendone l’annullamento conconseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate ad emettere l’atto didefinizione previsto dal citato d.lgs. 218/1997. L’Agenzia si costituivain primo grado eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 546/1992 e, nel merito, che il processo verbale contenevala sola contestazione dei ricavi ma per la determinazione dell’impostaera necessario acquisire documentazione relativa ai costi inerenti.3. [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, con sentenzan. 159/01/2013 accoglieva il ricorso della contribuente concompensazione delle spese di lite, e, quindi, annullava l’atto impugnatodisponendo che l’Agenzia provvedesse all’emanazione di un apposito4. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello lamentando laviolazione dell’art. 19 bis del d.lgs. 546/1992, evidenziando che nellemore del giudizio, in data 2 luglio 2013 era stato emesso avviso diNumero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026accertamento a conclusione dell’attività istruttoria richiesta e che lacondotta dell’Ufficio doveva ritenersi comunque legittima avendol’Amministrazione utilizzato le facoltà previste dall’ordinamento.Costituitasi la società contribuente con il deposito delle propriecontrodeduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzan. 5113/65/2016 rigettava l’appello principale e quello incidentale dellasocietà relativo al pagamento delle spese di lite, ritenendo chel’adesione della parte contribuente potesse avere ad oggettoesclusivamente il contenuto integrale del verbale di contestazione eche, quindi, l’atto interlocutorio emesso dall’Ufficio avesse naturasostanziale di provvedimento di diniego.5. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidandolo a quattromotivi. La società contribuente propone ricorso incidentale a due motivi6. Il contribuente ha depositato memoria in data 23/01/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, emessa in violazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.[OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente consideratoammissibile l’impugnazione dell’atto interlocutorio con il quale l’Ufficiocomunicava “di non poter dar seguito all’istanza in oggetto in assenzadi documentazione attestante i costi inerenti i ricavi ricostruiti dallaGDF”, ed affermava di rimanere in attesa della documentazionerichiesta alla parte, ritenendolo in sostanza un provvedimento didiniego anziché un mero atto interlocutorio. Invero, anche la societàcontribuente aveva inteso il provvedimento quale atto espressivo diuna volontà non definitiva e compiuta dell’Ente, tanto che in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva prodotto documentazione integrativa; peraltro,l’avviso di accertamento veniva emesso soltanto in data 2 luglio 2013Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026a riprova che al momento di proposizione del ricorso non erano ancoranote le risultanze di detta attività e non era stata neppure formalizzatala quantificazione delle imposte.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento alla pronuncia difondatezza del ricorso proposto dalla società sulla base di unamotivazione omessa o apparente, avendo la Commissione TributariaRegionale affermato soltanto che l’adesione del contribuente aveva adoggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale diconstatazione e che, pertanto, l’atto non poteva considerarsiinterlocutorio ma provvedimento di diniego definitivo, conargomentazioni sufficienti al più per sorreggere la statuizione diammissibilità dell’originario ricorso ma non il profilo ulteriore dellafondatezza dello stesso.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello in violazionedell’art. 112 c.p.c. e, quindi, del principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato.In via alternativa rispetto al precedente motivo di ricorso, l’Agenziacensura l’omessa pronuncia sulla richiesta di riforma della sentenza diprimo grado nella parte in cui aveva condannato l’Ufficio ad emettereun atto di definizione parziale laddove nelle more era stato emessol’avviso di accertamento n. T9F03B201624/2013.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3. c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997, nonché degli artt.31 e 41 bis del d.P.R.600/1973 e dell’art. 54, quarto comma, deld.P.R.633/1972.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026In via subordinata rispetto al precedente motivo, l’Agenziaevidenzia che l’istituto deflattivo di cui all’art. 5 bis del d.lgs. 218/1997si applica soltanto in presenza di processi verbali di constatazione incui sono compiutamente formalizzate le violazioni sostanziali checonsentono in quanto tali la legittima emissione di accertamenti di tipoparziale, ben potendo l’Amministrazione finanziaria esercitare in viagenerale per legge l’attività di controllo sul verbale di constatazionecome nel caso di specie laddove aveva rilevato l’erroneità della verificaispettiva, stante la mancata acquisizione di documentazione relativa aicosti sostenuti dalla società nell’operazione commerciale accertata erisultando anche ulteriori operazioni commerciali effettuate dallasocietà verificata nell’anno d’imposta 2009 e non considerate.5. La società propone ricorso incidentale articolando due motivi dicensura.5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la contribuente deducel’omesso esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità dell’appello, con riferimento a motivied argomentazioni nuove esposti dall’Agenzia delle Entrate nel secondogrado di giudizio rispetto alla motivazione del diniego impugnato,essendo stata prospettata anche la erroneità della contestataviolazione sostanziale in materia di IRES, l’esistenza di ulteriorioperazioni commerciali effettuate dalla società e la non riconducibilitàdei prelievi contenuti nel processo di verbale di constatazioneall’accertamento parziale di cui all’art 41 bis del d.P.R. 600/1973.5.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la società censurala pronuncia di compensazione delle spese in violazione dell’art. 15 deld.lgs 546/1992 e dell’art.92 c.p.c.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Quanto al ricorso principale, deve esaminarsi preliminarmente ilsecondo motivo di ricorso, per ragioni di priorità logica.6.1. Il motivo è fondato.6.2. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto omessa la motivazionerelativa alla affermata fondatezza del ricorso avverso il provvedimentoconsiderato nella sostanza di diniego all’istanza di adesione proposta aisensi dell’art. 5 bis del d.lds. 218/1997.Al riguardo va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibilequale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggonoall’obbligo di motivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nelprocesso civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nelprocesso tributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosigarantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014,n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass.n.21537/2022, Cass., sez. 1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5,25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione può, dunque, essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliamotivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellaNumero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.6.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia nellasentenza impugnata ha ritenuto l’ammissibilità del ricorso propostoavverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziariarichiedeva ulteriore documentazione ed al tempo stesso la suafondatezza, senza esplicitare in alcun modo le ragioni di siffattoconvincimento.Ed infatti, ha osservato come l’atto interlocutorio emesso dall’Ufficiofinanziario avesse natura sostanziale di provvedimento di diniego eche, quindi, fosse stato legittimamente impugnato con ricorso.Tale deduzione, ad avviso della Corte, può valere a sostenerel’ammissibilità della impugnativa ai sensi dell’art. 19 del d.lgs.564/1992, ma non consente di comprendere l’iter logico argomentativoche ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad affermareanche la fondatezza del ricorso, non essendo stato esplicitato alcunelemento di interesse per la questione che qui viene in rilievo.6.4. In considerazione dell’omessa motivazione, la censura di cui alsecondo motivo di ricorso va accolta, con conseguente assorbimentodegli ulteriori motivi di doglianza.7. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile inconsiderazione della decisione assunta in ordine al ricorso principale,dovendosi rilevare che la prima censura si riferisce a profili di doglianzaesposti nel terzo motivo di ricorso principale dichiarato assorbito,mentre il secondo motivo di ricorso incidentale riguarda la pronunciaaccessoria sulle spese dichiarate compensate, che viene travoltadall’annullamento della sentenza impugnata.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026Giova aggiungere, con particolare riguardo al primo motivo di ricorsoincidentale condizionato, che la dichiarata inammissibilità consegueanche all’impossibilità per la parte vittoriosa nel giudizio di merito disollevare nel successivo grado o giudizio di impugnazione questioni chesiano rimaste assorbite non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito,in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale,possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. sez. 3,06/06/2023, n.15893).Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deveessere giustificato dalla soccombenza (Cass. sez. 5, 15/10/2023,n.29662).8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia per nuovo esame del merito, ivi comprese le questionioggetto del ricorso incidentale dichiarato inammissibile, ove riproposte,rendendo congrua motivazione, e per la regolamentazione delle speseanche del presente giudizio di legittimità.9. In relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorsoincidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Min accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, dichiaratiassorbiti gli altri motivi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.Min accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, dichiaratiassorbiti gli altri motivi e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 8216/2017Numero sezionale 1070/2026Numero di raccolta generale 7343/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci