CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 00049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AZZATO Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha preliminarmente eccepito l'intervenuto prescrizione del reato, riportandosi per il resto ai motivi di ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 17/02/2021 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania il 10/10/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di truffa pluriaggravata, in danno di una curatela fallimentare. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo:9Ia violazione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante il documentato impedimento a comparire dell'imputato per ragioni di salutela violazione di legge per l'omesso riscontro della richiesta di rinnovazione dibattimentale anche attraverso l'acquisizione di documentazione relativa ai motivi nuovqIa violazione di legge (art. 525, comma 2) per il mutamento del collegio giudicante nel procedimento di appello;4n1 vizio di motivazione relativamente ad alcune parti della sentenza (costituzione di parte civile, conclusioni del difensore, documentazione medica di riferimento);9a contraddittorietà della motivazione rispetto alla richiesta di nullità della transazione di cui ai motivi nuovi;g)la mancata assunzione di prova decisiva (esame di libri e scritture contabili);+)il travisamento della prova e il vizio di motivazione conseguenti alla mancata escussione di un teste e ad un approfondimento peritale. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi che, per un verso, ripropongono questioni adeguatamente esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, e, per altro, insistono su aspetti attinenti alla ricostruzione in fatto della vicenda, estranei al giudizio di legittimità. 4. La corte territoriale ha rilevato l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire a giudizio per l'udienza indicata nel primo motivo, situazione che, a prescindere dalla documentazione indicata nel testo della sentenza impugnata (in effetti non pertinente, in relazione allo specifico impedimento eccepito), non sussiste neanche nella prospettazione difensiva in esame, non emergendo che la visita ambulatoriale programmata per quel giorno fosse improcrastinabile ed essenziale, ancorché programmata. 5. Ha ritenuto, inoltre, il giudice di secondo grado - con riferimento al secondo, sesto e settimo motivo — non necessario un approfondimento istruttorio (prove dichiarative, acquisizione di documenti, perizia), individuando il nucleo della vicenda truffaldina (la coscienza e volontà dell'Azzato di accedere ad un accordo transattivo tacendo un dato fondamentale, costituente "la contropartita" alla rinuncia al credito da parte del curatore fallimentare) sulla base dei riscontri acquisiti, adeguatamente valutati, in conformità con il principio più volte affermato dal giudice di legittimità secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Cass. sez. un. sent. n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016 - Rv. 266820). 6. Manifestamente infondati risultano il terzo motivo di ricorso (in appello non è stata espletata alcuna ulteriore attività istruttoria e il collegio decidente si è pronunciato in esito all'udienza di discussione); il quarto (gli errori riscontrati nel testo della sentenza non incidono sulla tenuta logica della motivazione, riguardando aspetti secondari, quali le conclusioni delle parti e l'indicazione della parte civile; la documentazione medica, inoltre, risulta comunque priva del requisito di legge per accedere all'istituto del rinvio per legittimo impedimento); il quinto (dal contenuto criptico, in ogni caso attinente ad un accertamento in fatto, circa la rilevanza della transazione ai fini dell'accertamento della condotta). L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]