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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12501/2026

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sso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.5234 del 2021, depositata il 29 maggio 2021, non notificata.Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita al commercio all’ingrosso di carnifresche, dell’avviso di accertamento n.

TYX03T103810/2011, relativoall’anno di imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria avevarideterminato il reddito di impresa, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del1973, con metodo induttivo a seguito dell’omessa presentazione delladichiarazione a fini Ires, Irap e Iva.

Il fallimento aveva, poi, impugnatoanche la relativa cartella di pagamento n. 29520120016215850, emessaper la somma di complessivi euro 922.808,67, iscritta a ruolo straordinarioin ragione dell’intervenuto fallimento della società contribuente.2.

La CTP di Messina, riuniti i ricorsi, li aveva respinti e la CTR della Sicilia,adita in appello dal fallimento, aveva rigettato il gravame.3.

Avverso la pronuncia della CTR, il fallimento ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il fallimento ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.118 disp. att. c.p.c., in quanto la CTR avrebbe espresso una motivazionemeramente apparente omettendo la disamina dei documenti depositatidalla Curatela relativi a (i) registro iva delle fatture di acquisto, (ii) riepilogodegli acquisti effettuati nell’anno 2005 distinti per aliquota iva, (iii) riepilogodelle fatture emesse nell’anno 2005 distinte per aliquota iva, (iv)liquidazione riepilogativa dell’iva su vendite e dell’iva sugli acquisti perl’anno 2005.

Tutti documenti non contestati dall’Agenzia delle Entrate, aisensi dell’art. 115 c.p.c., e “tutti in grado di dimostrare l’ammontareNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026(effettivo) dei costi sostenuti a dispetto di quelli calcolati in via forfettariadall’Agenzia.”1.1.

Il motivo si articola nella duplice censura del difetto di motivazione edella violazione della disciplina della prova dettata dall’art. 115 c.p.c. chesono l’uno infondato e l’altro inammissibile.1.2.

Sotto il primo profilo, in tema di nullità della sentenza per violazionedelle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione lagiurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez.

U. n. 22232 del 2016 e insenso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass.n. 1986 del 2025).La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogniipotesi di anomalia o di avvertita insufficienza della motivazione ma soloquando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo dicomprendere il fondamento della decisione.1.2.

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata in ordinealla valutazione del materiale probatorio non è affatto apparente perché,sia con riguardo al motivo di impugnazione dell’avviso di accertamentorelativo alla mancata deduzione dei costi, sia con riguardo al motivo diimpugnazione relativo al mancato riconoscimento del credito IVA haritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità,l’insufficienza probatoria della documentazione contabile prodotta dalCuratore in mancanza della produzione delle scritture contabili di riscontroNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026ed in particolare del libro giornale, del riepilogo di ciascun conto economicoe patrimoniale, del bilancio di esercizio e delle fatture di acquisto.In relazione alla mancanza di prova dei costi effettivamente sostenuti laCTR ha affermato che “Solo per completezza di analisi, la società, da partesua, ha prodotto agli atti una situazione economica rimasta priva diriscontro contabile non essendo stati prodotti i) il libro giornale, ii) ilriepilogo di ciascun conto economico e patrimoniale, iii) il bilancio diesercizio depositato.

La società ha, altresì, prodotto in materia di IVA ladocumentazione citata in premessa.

La mancata produzione delle fattureacquisto impedisce di verificare la loro conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972 da cui dipende l’idoneità a costruire titolo per il contribuente ai fini deldiritto alla deduzione del relativo costo ( Cass. n. 21466 del 2014; Cass. n.211 del 2018) e alla detrazione dell’IVA ( v. in tema Cass. n. 21980 del2015; Cass. 29290 del 2018”.

Rispetto a tale carenza, già evidenziata daigiudici di prime cure, l’odierno appellante è rimasto inerte configurandosicosì la pretestuosità del relativo motivo di gravame.” E una motivazionedel tutto analoga ha svolto in ordine alla mancanza di prova del credito IVA.Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione lamentato.1.3.

Sotto il profilo della censura relativa alla violazione dell’art.115 c.p.c.per l’omesso esame di documenti non contestati che sarebbero tutti ingrado di dimostrare la fondatezza della tesi del fallimento, il motivo èinammissibile perché inequivocabilmente diretto ad ottenere unavalutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta dal giudicedi merito a cui è riservata.La valutazione che i documenti contabili prodotti dal fallimento e noncontestati dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., siano “tuttiin grado di dimostrare l’ammontare (effettivo) dei costi sostenuti a dispettodi quelli calcolati in via forfettaria dall’Agenzia” è un giudizio di fattoriservato al giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/20261.4.

In ogni caso, il ricorrente pare desumere dalla previsione dell’art. 115c.p.c. il principio secondo cui il giudice sarebbe vincolato a trarre senz’altrodalla documentazione non contestata la prova dei fatti dedotti dalla parteche l’ha prodotta mentre la norma gli impone semplicemente di valutarla eapprezzarla liberamente, attenendosi alle risultanze non contestate.Ed è quanto ha fatto la CTR nel valutare le risultanze istruttorie delladocumentazione contabile prodotta dal fallimento in ordine all’ammontaredei costi sostenuti e al credito IVA da portare in detrazione, di cui ilricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa, sollecitando allaCorte un inammissibile riesame nel merito della controversia.2.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la CTR ritenuto assolto l’onere dellaprova contraria da parte del fallimento sulla base della documentazionecontabile prodotta dalla Curatela “ancorché non fosse non inattendibile” edaver illegittimamente richiesto la produzione delle fatture di acquisto ai finidella verifica dell’inerenza dei costi, non necessaria nell’ambitodell’accertamento induttivo puro.2.1 Il motivo è inammissibile in quanto volto ad ottenere il riesame nelmerito della controversia attraverso la rivalutazione del materialeprobatorio.2.2.

La corretta deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. presupponeche si evidenzi la violazione della regola del riparto dell’onere della prova e,quindi, la parte della sentenza impugnata ove sarebbe stato posto l’oneredella prova a carico di una parte diversa da quella su cui dovrebbe gravaresulla base dei criteri di ripartizione indicarti dalla norma richiamata.

Si è,invece, al di fuori dell’ambito della deduzione del vizio della violazione dellanorma e si sconfina nella richiesta di rivalutazione del merito della causanell’ipotesi in cui il ricorrente, come nel caso di specie, lamenti l’erroneitàNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026del giudizio della CTR sull’avvenuto assolvimento o meno dell’onere dellaprova ad opera della parte che ne è gravata.2.3.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte, infatti, la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., soltanto ove il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie fondate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto in ordine all’avvenuto assolvimentoo meno dell’onere ad opera della parte gravata (Cass. n. 24732 del 2025;Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26739 del 2014).La censura formulata con riferimento al vizio di violazione dell’art. 2697 c.c.è, quindi, inammissibile.2.4.

Anche la deduzione della violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del1973 in relazione alla richiesta da parte della CTR di uno specifico contenutodella prova contraria si risolve in una sollecitazione inammissibilmente voltaad ottenere la rivalutazione del giudizio della CTR laddove ha ritenuto che ilfallimento non avesse assolto all’onere della prova dei costi effettivamentesostenuti e del credito IVA vantato.2.5.

L’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, infatti, che nell’ipotesi diaccertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione“l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e, in quantopossibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale suiredditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a suaconoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisitidi cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.”2.6.

Per costante giurisprudenza di legittimità, «in caso di omessadichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l’AmministrazioneNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026(accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensìnell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 (accertamento d’ufficio), può anchericorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime), cioè prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportanol’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente medesimo, madeve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi aimaggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale dellacapacità contributiva (cfr. Cass. n. 14064/2024, Cass. n. 22261/2023, Cass.n. 30914/2022), senza che possano entrare in gioco le limitazioni previstedall’art. 109 (già 75) del TUIR, disciplinando tale norma la diversa ipotesiin cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia pur sempresussistente (cfr. Cass. n. 35396/2021, Cass. n. 10982/2020, Cass. n.29980/2018).

L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire ilreddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negativeemerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinateinduttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio dellacapacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazioneil profitto lordo, anziché quello netto.» (Cass. n. 2581 del 2021; Cass. n.25702 del 2025).2.7.

In sintesi, la norma, nell’ipotesi di omessa presentazione delladichiarazione, attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere diprocedere all’accertamento del reddito con il metodo induttivo puro anchericorrendo a presunzioni c.d. supersemplici e grava il contribuentedell’onere della prova contraria anche con riferimento all’ammontare deicosti effettivamente sostenuti ove intenda contrastare la determinazionepresuntiva e forfettaria dei componenti negativi.2.8.

La CTR ha correttamente richiamato e applicato i principi in questionequando ha ritenuto che “l’incontestata omissione della dichiarazione di cuial [OSCURATO:PERSONA] relativo all’anno di imposta 2005 costituisce, di per sé sola,Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026il presupposto, necessario e sufficiente, dell’accertamento induttivo ai sensidel Decreto del Presidente della pubblica n. 600 del 1973 predetto articolo41 […]” rilevando la correttezza del metodo induttivo seguito dall’Ufficio “inquanto il reddito di impresa è stato determinato abbattendo i componentipositivi di reddito, come quantificati in premessa, del 49% a titolo di costipropedeutici al conseguimento di detti ricavi.”Mentre, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la documentazionecontabile prodotta dal fallimento in mancanza della produzione delle fatturedi acquisto, non ha violato la regola di ripartizione dell’onere probatoriodesumibile dalla norma ma ha semplicemente espresso il suo insindacabilegiudizio in ordine all’ efficacia probatoria e all’attendibilità delladocumentazione offerta dal contribuente in mancanza delle scritturecontabili di riscontro e delle fatture di acquisto.3.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315 del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 7.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.5234 del 2021, depositata il 29 maggio 2021, non notificata.Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del [OSCURATO:SOCIETA]., società dedita al commercio all’ingrosso di carnifresche, dell’avviso di accertamento n. TYX03T103810/2011, relativoall’anno di imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria avevarideterminato il reddito di impresa, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del1973, con metodo induttivo a seguito dell’omessa presentazione delladichiarazione a fini Ires, Irap e Iva. Il fallimento aveva, poi, impugnatoanche la relativa cartella di pagamento n. 29520120016215850, emessaper la somma di complessivi euro 922.808,67, iscritta a ruolo straordinarioin ragione dell’intervenuto fallimento della società contribuente.2. La CTP di Messina, riuniti i ricorsi, li aveva respinti e la CTR della Sicilia,adita in appello dal fallimento, aveva rigettato il gravame.3. Avverso la pronuncia della CTR, il fallimento ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il fallimento ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., dell’art. 36 comma 2 n. 4 del d. lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.118 disp. att. c.p.c., in quanto la CTR avrebbe espresso una motivazionemeramente apparente omettendo la disamina dei documenti depositatidalla Curatela relativi a (i) registro iva delle fatture di acquisto, (ii) riepilogodegli acquisti effettuati nell’anno 2005 distinti per aliquota iva, (iii) riepilogodelle fatture emesse nell’anno 2005 distinte per aliquota iva, (iv)liquidazione riepilogativa dell’iva su vendite e dell’iva sugli acquisti perl’anno 2005. Tutti documenti non contestati dall’Agenzia delle Entrate, aisensi dell’art. 115 c.p.c., e “tutti in grado di dimostrare l’ammontareNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026(effettivo) dei costi sostenuti a dispetto di quelli calcolati in via forfettariadall’Agenzia.”1.1. Il motivo si articola nella duplice censura del difetto di motivazione edella violazione della disciplina della prova dettata dall’art. 115 c.p.c. chesono l’uno infondato e l’altro inammissibile.1.2. Sotto il primo profilo, in tema di nullità della sentenza per violazionedelle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione lagiurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e insenso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass.n. 1986 del 2025).La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogniipotesi di anomalia o di avvertita insufficienza della motivazione ma soloquando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo dicomprendere il fondamento della decisione.1.2. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata in ordinealla valutazione del materiale probatorio non è affatto apparente perché,sia con riguardo al motivo di impugnazione dell’avviso di accertamentorelativo alla mancata deduzione dei costi, sia con riguardo al motivo diimpugnazione relativo al mancato riconoscimento del credito IVA haritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità,l’insufficienza probatoria della documentazione contabile prodotta dalCuratore in mancanza della produzione delle scritture contabili di riscontroNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026ed in particolare del libro giornale, del riepilogo di ciascun conto economicoe patrimoniale, del bilancio di esercizio e delle fatture di acquisto.In relazione alla mancanza di prova dei costi effettivamente sostenuti laCTR ha affermato che “Solo per completezza di analisi, la società, da partesua, ha prodotto agli atti una situazione economica rimasta priva diriscontro contabile non essendo stati prodotti i) il libro giornale, ii) ilriepilogo di ciascun conto economico e patrimoniale, iii) il bilancio diesercizio depositato. La società ha, altresì, prodotto in materia di IVA ladocumentazione citata in premessa. La mancata produzione delle fattureacquisto impedisce di verificare la loro conformità ai requisiti di forma econtenuto prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972 da cui dipende l’idoneità a costruire titolo per il contribuente ai fini deldiritto alla deduzione del relativo costo ( Cass. n. 21466 del 2014; Cass. n.211 del 2018) e alla detrazione dell’IVA ( v. in tema Cass. n. 21980 del2015; Cass. 29290 del 2018”. Rispetto a tale carenza, già evidenziata daigiudici di prime cure, l’odierno appellante è rimasto inerte configurandosicosì la pretestuosità del relativo motivo di gravame.” E una motivazionedel tutto analoga ha svolto in ordine alla mancanza di prova del credito IVA.Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione lamentato.1.3. Sotto il profilo della censura relativa alla violazione dell’art.115 c.p.c.per l’omesso esame di documenti non contestati che sarebbero tutti ingrado di dimostrare la fondatezza della tesi del fallimento, il motivo èinammissibile perché inequivocabilmente diretto ad ottenere unavalutazione del materiale probatorio diversa da quella compiuta dal giudicedi merito a cui è riservata.La valutazione che i documenti contabili prodotti dal fallimento e noncontestati dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., siano “tuttiin grado di dimostrare l’ammontare (effettivo) dei costi sostenuti a dispettodi quelli calcolati in via forfettaria dall’Agenzia” è un giudizio di fattoriservato al giudice di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/20261.4. In ogni caso, il ricorrente pare desumere dalla previsione dell’art. 115c.p.c. il principio secondo cui il giudice sarebbe vincolato a trarre senz’altrodalla documentazione non contestata la prova dei fatti dedotti dalla parteche l’ha prodotta mentre la norma gli impone semplicemente di valutarla eapprezzarla liberamente, attenendosi alle risultanze non contestate.Ed è quanto ha fatto la CTR nel valutare le risultanze istruttorie delladocumentazione contabile prodotta dal fallimento in ordine all’ammontaredei costi sostenuti e al credito IVA da portare in detrazione, di cui ilricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa, sollecitando allaCorte un inammissibile riesame nel merito della controversia.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la CTR ritenuto assolto l’onere dellaprova contraria da parte del fallimento sulla base della documentazionecontabile prodotta dalla Curatela “ancorché non fosse non inattendibile” edaver illegittimamente richiesto la produzione delle fatture di acquisto ai finidella verifica dell’inerenza dei costi, non necessaria nell’ambitodell’accertamento induttivo puro.2.1 Il motivo è inammissibile in quanto volto ad ottenere il riesame nelmerito della controversia attraverso la rivalutazione del materialeprobatorio.2.2. La corretta deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. presupponeche si evidenzi la violazione della regola del riparto dell’onere della prova e,quindi, la parte della sentenza impugnata ove sarebbe stato posto l’oneredella prova a carico di una parte diversa da quella su cui dovrebbe gravaresulla base dei criteri di ripartizione indicarti dalla norma richiamata. Si è,invece, al di fuori dell’ambito della deduzione del vizio della violazione dellanorma e si sconfina nella richiesta di rivalutazione del merito della causanell’ipotesi in cui il ricorrente, come nel caso di specie, lamenti l’erroneitàNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026del giudizio della CTR sull’avvenuto assolvimento o meno dell’onere dellaprova ad opera della parte che ne è gravata.2.3. Secondo l’orientamento consolidato della Corte, infatti, la violazionedel precetto di cui all'art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., soltanto ove il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era oneratasecondo le regole di scomposizione delle fattispecie fondate sulla differenzatra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura siala valutazione che il giudice abbia svolto in ordine all’avvenuto assolvimentoo meno dell’onere ad opera della parte gravata (Cass. n. 24732 del 2025;Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 26739 del 2014).La censura formulata con riferimento al vizio di violazione dell’art. 2697 c.c.è, quindi, inammissibile.2.4. Anche la deduzione della violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600 del1973 in relazione alla richiesta da parte della CTR di uno specifico contenutodella prova contraria si risolve in una sollecitazione inammissibilmente voltaad ottenere la rivalutazione del giudizio della CTR laddove ha ritenuto che ilfallimento non avesse assolto all’onere della prova dei costi effettivamentesostenuti e del credito IVA vantato.2.5. L’art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, infatti, che nell’ipotesi diaccertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione“l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e, in quantopossibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale suiredditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a suaconoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisitidi cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.”2.6. Per costante giurisprudenza di legittimità, «in caso di omessadichiarazione dei redditi da parte del contribuente, l’AmministrazioneNumero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026(accertamento sintetico) o nell’art. 39 (accertamento induttivo), bensìnell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 (accertamento d’ufficio), può anchericorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime), cioè prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportanol’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente medesimo, madeve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi aimaggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale dellacapacità contributiva (cfr. Cass. n. 14064/2024, Cass. n. 22261/2023, Cass.n. 30914/2022), senza che possano entrare in gioco le limitazioni previstedall’art. 109 (già 75) del TUIR, disciplinando tale norma la diversa ipotesiin cui una dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia pur sempresussistente (cfr. Cass. n. 35396/2021, Cass. n. 10982/2020, Cass. n.29980/2018). L'Amministrazione finanziaria deve, quindi, ricostruire ilreddito del contribuente tenendo conto anche delle componenti negativeemerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinateinduttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio dellacapacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazioneil profitto lordo, anziché quello netto.» (Cass. n. 2581 del 2021; Cass. n.25702 del 2025).2.7. In sintesi, la norma, nell’ipotesi di omessa presentazione delladichiarazione, attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere diprocedere all’accertamento del reddito con il metodo induttivo puro anchericorrendo a presunzioni c.d. supersemplici e grava il contribuentedell’onere della prova contraria anche con riferimento all’ammontare deicosti effettivamente sostenuti ove intenda contrastare la determinazionepresuntiva e forfettaria dei componenti negativi.2.8. La CTR ha correttamente richiamato e applicato i principi in questionequando ha ritenuto che “l’incontestata omissione della dichiarazione di cuial [OSCURATO:PERSONA] relativo all’anno di imposta 2005 costituisce, di per sé sola,Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026il presupposto, necessario e sufficiente, dell’accertamento induttivo ai sensidel Decreto del Presidente della pubblica n. 600 del 1973 predetto articolo41 […]” rilevando la correttezza del metodo induttivo seguito dall’Ufficio “inquanto il reddito di impresa è stato determinato abbattendo i componentipositivi di reddito, come quantificati in premessa, del 49% a titolo di costipropedeutici al conseguimento di detti ricavi.”Mentre, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente la documentazionecontabile prodotta dal fallimento in mancanza della produzione delle fatturedi acquisto, non ha violato la regola di ripartizione dell’onere probatoriodesumibile dalla norma ma ha semplicemente espresso il suo insindacabilegiudizio in ordine all’ efficacia probatoria e all’attendibilità delladocumentazione offerta dal contribuente in mancanza delle scritturecontabili di riscontro e delle fatture di acquisto.3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 7.800 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,Numero registro generale 1142/2022Numero sezionale 3412/2026Numero di raccolta generale 12501/2026Data pubblicazione 04/05/2026ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI