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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 14660/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;letta le conclusioni fatte pervenire dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA];considerato che tutti i motivi d’impugnazione sono pedissequamente reiterativi di quelliproposti con l’atto di appello e disattesi dalla corte di appello con motivazione priva di viziscrutinabili in sede di legittimità in relazione all’attendibilità della persona offesa (pagine 4 ess.), alla qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di ragion fattasi (pag.5) e alla qualificazione in termini di estorsione consumata e non di tentativo di estorsione(pagg. 5 e 6);considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, diliquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcatoche la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbiaeffettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Tale attivitànon si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcunseguito.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta larichiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute;letta le conclusioni fatte pervenire dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA];considerato che tutti i motivi d’impugnazione sono pedissequamente reiterativi di quelliproposti con l’atto di appello e disattesi dalla corte di appello con motivazione priva di viziscrutinabili in sede di legittimità in relazione all’attendibilità della persona offesa (pagine 4 ess.), alla qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di ragion fattasi (pag.5) e alla qualificazione in termini di estorsione consumata e non di tentativo di estorsione(pagg. 5 e 6);considerato che, a fronte di tale evenienza va ribadito che «in tema di ricorso percassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censurededotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramenteassertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di unacritica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fattoe/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti»,(Sez. 6 , n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01); ovvero che «È inammissibile ilricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2,Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, diliquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcatoche la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbiaeffettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attivitànon si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcunseguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta larichiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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