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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 17818/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: letto Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto, nell'interesse di letto Antonio, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata disattesa l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere (applicata al predetto con ordinanza del 6/11/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione letto Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 721 cod.proc.pen., art. 14 della Convenzione europea di estradizione, artt. 26 e 32 della legge 22.4.2005 n. 69.

Argomenta che la privazione della libertà subita dal ricorrente si pone in contrasto con il principio di specialità stabilito dall'art. 721 cod.proc.pen., con l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, con gli artt. 26 e 32 della I 22.4.2005 n. 69 e con la consolidata interpretazione di tale quadro normativo fornito dalla Corte di Giustizia Europea: lo letto, giunto in territorio nazionale a seguito di estradizione dalla Germania in virtù di mandato di arresto europeo e rimasto in stato detentivo senza soluzione di continuità, veniva privato della propria libertà personale per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per il quale l'estradizione era stata concessa.

Il Tribunale, confermando la valutazione della Corte di appello, aveva ritenuto, invece, con argomentazioni illogiche, che i fatti non fossero anteriori alla consegna, ma successivi.

Il ricorrente, deduce, innanzitutto, che risultava erroneo il rilievo che la documentazione inerente il MAE non fosse stata prodotta in giudizio dal ricorrente, essendo, a contrario, prodotta con pec del 13 luglio 2023.

Argomenta, poi, che il Tribunale, con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, valorizzando il contenuto di due intercettazioni, aveva desunto che il ricorrente avesse continuato a rivestire il proprio ruolo apicale all'interno dell'associazione anche successivamente alla provazione della libertà, non individuando, però, specifiche condotte, ma una mera percezione, dato del tutto neutro; quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, poi, si era dato rilievo ad una condotta successiva alla cessione, volta al recupero del credito di droga„ dovendo, invece, considerarsi che essendo stata contestata una cessione di stupefacente in favore di Costadura senza la presenza di intermediari, tale reato si era consumato certamente prima dell'arresto del ricorrente.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Appare opportuno previamente delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Va richiamato il principio di specialità fissato dall'art. 72.1 cod.proc.pen., in forza del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa Questa Corte, con la sentenza Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo (Rv. 251366), è intervenuta sull'applicazione del principio di specialità al mandato di arresto europeo, ricostruendo il contesto sistematico nel quale si è inserita la Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 che, pur ribadendo la regola generale contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957 - secondo cui il soggetto consegnato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per reati anteriori e diversi da quelli per cui è intervenuta la consegna - ha previsto alcune eccezioni.

Si è così chiarito che la Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 ha introdotto un'attenuazione al principio di specialità, così come prefigurato dall'art. 721 cod. proc. pen., pur senza snaturarne la portata; attenuazione che, nella prospettiva comunitaria, veniva giustificata dall'omogeneità dei sistemi processuali dei Paesi membri, che consentiva di contenere l'influenza di tale principio ai soli casi in cui veniva limitata la libertà personale del soggetto consegnato.

L'art. 27, par. 3, lett. c), della Decisione quadro 2002/584/GAI introduce un'eccezione alla regola generale prevista dal paragrafo 2 - a tenore del quale: «Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata» - prevedendo espressamente che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale».

In questo modo, distinguendo nell'ambito dei mandato di arresto europeo tra procedibilità ed eseguibilità dell'atto processuale, si è inteso impedire la limitazione della libertà personale del consegnato, ma non l'instaurazione di un procedimento finalizzato al perseguimento di altri fatti illeciti, laddove commessi anteriormente alla consegna materiale del soggetto.

La portata applicativa di tale disposizione comunitaria è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, intervenendo nel caso Leymann-Pustovarov, ha precisato che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, incriminare e condannare la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privativa della libertà, a condizione che tale soggetto non sia stato ristretto né durante il procedimento né in conseguenza di questo.

Ne consegue che la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è intervenuta la consegna, purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione attivare la procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.

Tale moderazione del principio di specialità, così come prefigurata dalla citata Decisione quadro, è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 69 del 2005, che, agli artt. 26 e 32, ha espressamente previsto che il principio di specialità non si applichi quando il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.

3. Tanto premesso, nella specie, il ricorrente lamenta che, essendo giunto in territorio nazionale a seguìto di estradizione dalla Germania in virtù dì mandato di arresto europeo ed essendo rimasto in stato detentivo senza soluzione di continuità, veniva privato della propria libertà personale per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per il quale l'estradizione era stata concessa; e tanto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti in data 06/11/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di aver preso parte con funzioni apicali ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti (capo A39), nonchè ad un episodio di cessione di sostanza stupefacente (A61).

Il Tribunale, nel disattendere l'appello cautelare, ha rilevato, in disparte il rilievo della mancata allegazione documentale da parte del ricorrente, che, comunque, le censure difensive risultavano sprovviste di fondamento, in quanto, come emergente dalla lettura delle sentenze di merito, i fatti contestati allo letto nel presente procedimento erano anteriori all'epoca di esec:uzione del M.A.E. (indicata nel 3.8.2016, data di arresto dell'imputato in Germania) e, pertanto, non era configurabile la dedotta violazione del principio di specialità summenzionato.In particolare, il Collegio cautelare ha osservato - quanto al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato- che emergeva, in maniera incontrovertibile, come il ruolo dirigenziale assunto dalla letto in seno all'associazione finalizzata al narcotraffico fosse proseguito anche in epoca successiva al suo arresto, avendo il predetto, in costanza della detenzione carceraria, continuato a rivestire e ad esercitare concretamente funzioni apicali nell'organismo associativo; il Tribunale ha osservato, poi, quanto al connesso reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, che il contenuto della conversazione intercettata in data 2/11/2016, nella quale lo letto impartiva direttive al figlio su come recuperare la somma di denaro dovuta da Costadura per lo stupefacente, dava atto di come la vicenda non era stata risolta in prima persona dal ricorrente perché in stato detentivo e che, quindi, essa era relativa ad affare illecito concluso in epoca successiva all'esecuzione del M.A.E.

Le argomentazioni esposte sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità.

Va solo rimarcato, quanto al reato associativo, che il Tribunale, ferma la insindacabilità della valutazione in fatto, ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito (Sez.6, n. 12514 del 14/01/2015, Rv.263067 - 01).

Ne discende che la violazione del principio di specialità non può essere fondatamente invocata nel caso di specie, nel quale il reato associativo posto a base del provvedimento coercitivo si è protratto oltre la data di arresto e di consegna dell'indagato all'autorità giudiziaria italiana.

Legittimamente il Tribunale ha, dunque, ritenuto che, in assenza di elementi dimostrativi della intervenuta rescissione del vincolo associativo„ la carcerazione non potesse di per sè ritenersi idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato associativo.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: letto Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto, nell'interesse di letto Antonio, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata disattesa l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere (applicata al predetto con ordinanza del 6/11/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione letto Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 721 cod.proc.pen., art. 14 della Convenzione europea di estradizione, artt. 26 e 32 della legge 22.4.2005 n. 69. Argomenta che la privazione della libertà subita dal ricorrente si pone in contrasto con il principio di specialità stabilito dall'art. 721 cod.proc.pen., con l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, con gli artt. 26 e 32 della I 22.4.2005 n. 69 e con la consolidata interpretazione di tale quadro normativo fornito dalla Corte di Giustizia Europea: lo letto, giunto in territorio nazionale a seguito di estradizione dalla Germania in virtù di mandato di arresto europeo e rimasto in stato detentivo senza soluzione di continuità, veniva privato della propria libertà personale per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per il quale l'estradizione era stata concessa. Il Tribunale, confermando la valutazione della Corte di appello, aveva ritenuto, invece, con argomentazioni illogiche, che i fatti non fossero anteriori alla consegna, ma successivi. Il ricorrente, deduce, innanzitutto, che risultava erroneo il rilievo che la documentazione inerente il MAE non fosse stata prodotta in giudizio dal ricorrente, essendo, a contrario, prodotta con pec del 13 luglio 2023. Argomenta, poi, che il Tribunale, con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, valorizzando il contenuto di due intercettazioni, aveva desunto che il ricorrente avesse continuato a rivestire il proprio ruolo apicale all'interno dell'associazione anche successivamente alla provazione della libertà, non individuando, però, specifiche condotte, ma una mera percezione, dato del tutto neutro; quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, poi, si era dato rilievo ad una condotta successiva alla cessione, volta al recupero del credito di droga„ dovendo, invece, considerarsi che essendo stata contestata una cessione di stupefacente in favore di Costadura senza la presenza di intermediari, tale reato si era consumato certamente prima dell'arresto del ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Appare opportuno previamente delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Va richiamato il principio di specialità fissato dall'art. 72.1 cod.proc.pen., in forza del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa Questa Corte, con la sentenza Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo (Rv. 251366), è intervenuta sull'applicazione del principio di specialità al mandato di arresto europeo, ricostruendo il contesto sistematico nel quale si è inserita la Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 che, pur ribadendo la regola generale contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957 - secondo cui il soggetto consegnato non può essere sottoposto a un procedimento penale, condannato o altrimenti privato della libertà per reati anteriori e diversi da quelli per cui è intervenuta la consegna - ha previsto alcune eccezioni. Si è così chiarito che la Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 ha introdotto un'attenuazione al principio di specialità, così come prefigurato dall'art. 721 cod. proc. pen., pur senza snaturarne la portata; attenuazione che, nella prospettiva comunitaria, veniva giustificata dall'omogeneità dei sistemi processuali dei Paesi membri, che consentiva di contenere l'influenza di tale principio ai soli casi in cui veniva limitata la libertà personale del soggetto consegnato. L'art. 27, par. 3, lett. c), della Decisione quadro 2002/584/GAI introduce un'eccezione alla regola generale prevista dal paragrafo 2 - a tenore del quale: «Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata» - prevedendo espressamente che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale». In questo modo, distinguendo nell'ambito dei mandato di arresto europeo tra procedibilità ed eseguibilità dell'atto processuale, si è inteso impedire la limitazione della libertà personale del consegnato, ma non l'instaurazione di un procedimento finalizzato al perseguimento di altri fatti illeciti, laddove commessi anteriormente alla consegna materiale del soggetto. La portata applicativa di tale disposizione comunitaria è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, intervenendo nel caso Leymann-Pustovarov, ha precisato che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, incriminare e condannare la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privativa della libertà, a condizione che tale soggetto non sia stato ristretto né durante il procedimento né in conseguenza di questo. Ne consegue che la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali è intervenuta la consegna, purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione attivare la procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Tale moderazione del principio di specialità, così come prefigurata dalla citata Decisione quadro, è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge n. 69 del 2005, che, agli artt. 26 e 32, ha espressamente previsto che il principio di specialità non si applichi quando il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale. 3. Tanto premesso, nella specie, il ricorrente lamenta che, essendo giunto in territorio nazionale a seguìto di estradizione dalla Germania in virtù dì mandato di arresto europeo ed essendo rimasto in stato detentivo senza soluzione di continuità, veniva privato della propria libertà personale per fatti anteriori alla consegna, diversi da quello per il quale l'estradizione era stata concessa; e tanto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti in data 06/11/2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di aver preso parte con funzioni apicali ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti (capo A39), nonchè ad un episodio di cessione di sostanza stupefacente (A61). Il Tribunale, nel disattendere l'appello cautelare, ha rilevato, in disparte il rilievo della mancata allegazione documentale da parte del ricorrente, che, comunque, le censure difensive risultavano sprovviste di fondamento, in quanto, come emergente dalla lettura delle sentenze di merito, i fatti contestati allo letto nel presente procedimento erano anteriori all'epoca di esec:uzione del M.A.E. (indicata nel 3.8.2016, data di arresto dell'imputato in Germania) e, pertanto, non era configurabile la dedotta violazione del principio di specialità summenzionato.In particolare, il Collegio cautelare ha osservato - quanto al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato- che emergeva, in maniera incontrovertibile, come il ruolo dirigenziale assunto dalla letto in seno all'associazione finalizzata al narcotraffico fosse proseguito anche in epoca successiva al suo arresto, avendo il predetto, in costanza della detenzione carceraria, continuato a rivestire e ad esercitare concretamente funzioni apicali nell'organismo associativo; il Tribunale ha osservato, poi, quanto al connesso reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, che il contenuto della conversazione intercettata in data 2/11/2016, nella quale lo letto impartiva direttive al figlio su come recuperare la somma di denaro dovuta da Costadura per lo stupefacente, dava atto di come la vicenda non era stata risolta in prima persona dal ricorrente perché in stato detentivo e che, quindi, essa era relativa ad affare illecito concluso in epoca successiva all'esecuzione del M.A.E. Le argomentazioni esposte sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di legittimità. Va solo rimarcato, quanto al reato associativo, che il Tribunale, ferma la insindacabilità della valutazione in fatto, ha fatto buon governo del principio di diritto, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana, il rispetto del principio di specialità riguarda esclusivamente i fatti anteriori alla consegna della persona richiesta, di tal che, in ipotesi di reato permanente, se il suddetto principio impedisce che l'interessato possa essere assoggettato a misura restrittiva della libertà personale per la parte della condotta che riguarda il periodo anteriore alla consegna, il principio medesimo non opera per la parte della stessa condotta successiva a tale consegna, la quale costituisce la protrazione ulteriore del medesimo illecito (Sez.6, n. 12514 del 14/01/2015, Rv.263067 - 01). Ne discende che la violazione del principio di specialità non può essere fondatamente invocata nel caso di specie, nel quale il reato associativo posto a base del provvedimento coercitivo si è protratto oltre la data di arresto e di consegna dell'indagato all'autorità giudiziaria italiana. Legittimamente il Tribunale ha, dunque, ritenuto che, in assenza di elementi dimostrativi della intervenuta rescissione del vincolo associativo„ la carcerazione non potesse di per sè ritenersi idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato associativo. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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