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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49954/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GIUDICI Eva, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava il giudizio di primo grado, in punto di responsabilità e di qualificazione circostanziale del fatto, ma riduceva la pena per il tentativo, come qualificato il fatto descritto in imputazione dal giudice di primo grado, che non aveva tuttavia applicato la relativa diminuente.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore nominato all'uopo, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen., art. 192 cod. proc. pen.), per aver la Corte riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di rapina impropria aggravata tentata, nonostante il difetto di violenza e minaccia alla persona, avendo i giudici di merito malinteso la dinamica dei fatti.

1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato, con motivazione apparente, il motivo di appello con cui si chiedeva di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, dovute anche in ragione dell'offerta risarcitoria accettata (motivo di appello aggiunto); mentre restava confermata l'aggravante della minorata difesa, per l'età della persona offesa ultrasessantacinquenne.

2. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, né si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte appellata su ciascuno dei motivi di gravame proposti, così scivolando verso la inammissibilità anche per difetto di specificità, tenuto anche conto della conformità verticale delle decisioni di merito.

2.1. Il primo motivo manifesta assoluta genericità espositiva, non chiarendo quale sia l'effettivo motivo di doglianza; la Corte di merito ha peraltro argomentato la decisione (qualificazione di tentata rapina impropria aggravata, per la sottrazione consumata del portafogli della vittima, violenza esercitata con la vettura condotta dalla complice verso la vittima che cercava di opporsi alla fuga delle agenti, lancio dell'oggetto sottratto fuori da finestrino; offerta risarcitoria per euro 200 accettata dalla persona offesa) richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, per racchiudere la condotta nella tipicità descrittiva della rapina impropria tentata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati di fatto assunti nel giudizio, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta.

La Corte ha infatti precisato che la condotta tenuta dalla conducente della vettura, incitata dalla imputata ricorrente, costituiva evidente espressione di minaccia verso la vittima, che coraggiosamente si opponeva alla fuga delle agenti ed ambiva a recuperare quanto sottratto; il che costituisce ipotesi paradigmatica della rapina impropria (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01); mentre la qualificazione come delitto tentato risulta generosamente riconosciuta in primo grado, in carenza dei presupposti di fatto, essendosi la sottrazione della res già perfezionata.

2.2. La Corte territoriale ha altresì argomentato il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale dell'età della persona offesa (ben più che sessantacinquenne) ed il rifiuto delle circostanze attenuanti innominate, richiamando le modalità particolarmente allarmanti della condotta; mentre l'offerta risarcitoria tardiva deve ritenersi meramente strategica e sottratta a qualsivoglia valutazione di congruità.

3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GIUDICI Eva, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava il giudizio di primo grado, in punto di responsabilità e di qualificazione circostanziale del fatto, ma riduceva la pena per il tentativo, come qualificato il fatto descritto in imputazione dal giudice di primo grado, che non aveva tuttavia applicato la relativa diminuente. Avverso tale sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del difensore nominato all'uopo, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e; art. 628 cpv. cod. pen., art. 192 cod. proc. pen.), per aver la Corte riconosciuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di rapina impropria aggravata tentata, nonostante il difetto di violenza e minaccia alla persona, avendo i giudici di merito malinteso la dinamica dei fatti. 1.2. violazione e falsa applicazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di merito rigettato, con motivazione apparente, il motivo di appello con cui si chiedeva di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, dovute anche in ragione dell'offerta risarcitoria accettata (motivo di appello aggiunto); mentre restava confermata l'aggravante della minorata difesa, per l'età della persona offesa ultrasessantacinquenne. 2. I motivi di ricorso sono tutti manifestamente infondati, né si confrontano con le puntuali argomentazioni spese dalla Corte appellata su ciascuno dei motivi di gravame proposti, così scivolando verso la inammissibilità anche per difetto di specificità, tenuto anche conto della conformità verticale delle decisioni di merito. 2.1. Il primo motivo manifesta assoluta genericità espositiva, non chiarendo quale sia l'effettivo motivo di doglianza; la Corte di merito ha peraltro argomentato la decisione (qualificazione di tentata rapina impropria aggravata, per la sottrazione consumata del portafogli della vittima, violenza esercitata con la vettura condotta dalla complice verso la vittima che cercava di opporsi alla fuga delle agenti, lancio dell'oggetto sottratto fuori da finestrino; offerta risarcitoria per euro 200 accettata dalla persona offesa) richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, per racchiudere la condotta nella tipicità descrittiva della rapina impropria tentata, con motivazione che, aderendo scrupolosamente ai dati di fatto assunti nel giudizio, non appare affatto illogica, men che meno in forma manifesta. La Corte ha infatti precisato che la condotta tenuta dalla conducente della vettura, incitata dalla imputata ricorrente, costituiva evidente espressione di minaccia verso la vittima, che coraggiosamente si opponeva alla fuga delle agenti ed ambiva a recuperare quanto sottratto; il che costituisce ipotesi paradigmatica della rapina impropria (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01); mentre la qualificazione come delitto tentato risulta generosamente riconosciuta in primo grado, in carenza dei presupposti di fatto, essendosi la sottrazione della res già perfezionata. 2.2. La Corte territoriale ha altresì argomentato il riconoscimento della aggravante ad effetto speciale dell'età della persona offesa (ben più che sessantacinquenne) ed il rifiuto delle circostanze attenuanti innominate, richiamando le modalità particolarmente allarmanti della condotta; mentre l'offerta risarcitoria tardiva deve ritenersi meramente strategica e sottratta a qualsivoglia valutazione di congruità. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
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