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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44105/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di truffa di cui al capo C).

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per truffa nonché la carenza della motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 4 sull'utilizzo da parte dell'imputato dei propri dati per generare affidamento nelle vittime e sulla circostanza che egli, dopo aver incassato il denaro senza recapitare alcunché, offendeva la persona offesa che aveva tentato di mettersi in contatto con lui; si veda pag. 4 anche sul danno mai risarcito e sull'abitualità della condotta, tali da escludere la particolare tenuità del fatto).

Osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Patti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al reato di truffa di cui al capo C). Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per truffa nonché la carenza della motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 4 sull'utilizzo da parte dell'imputato dei propri dati per generare affidamento nelle vittime e sulla circostanza che egli, dopo aver incassato il denaro senza recapitare alcunché, offendeva la persona offesa che aveva tentato di mettersi in contatto con lui; si veda pag. 4 anche sul danno mai risarcito e sull'abitualità della condotta, tali da escludere la particolare tenuità del fatto). Osservato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 44105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris